Sentenza n. 4389/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non ha concluso il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania. Il ricorso è fondato sull'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, sulla titolarità in capo alla ricorrente di una situazione giuridica legittimante e sull'inutile decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990. È stato inoltre rilevato che l'amministrazione deve concludere il procedimento anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite di una domanda palesemente pretestuosa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza dell'inerzia dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale perdurante inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il giudice non ha riconosciuto direttamente il titolo, ma ha imposto la conclusione espressa del procedimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso inutilmente del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, consente di accertare il silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- Il silenzio-inadempimento è configurabile quando, a fronte di un'istanza privata, sussiste un obbligo dell'amministrazione di provvedere ed è inutilmente decorso il termine per la conclusione del procedimento.
- L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il limite delle domande manifestamente pretestuose.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inottemperanza.
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