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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34207/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera n.40/22.04.2021 del Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord che aveva revocato l'autorizzazione al patrocinio sostitutivo ex art.41, comma 12, L.247/2012 e disposto la cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati a tale patrocinio. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di norme (art.18 L.247/2012, art.3 R.D.L.1578/1933, artt.13-14 R.D.37/1934), eccesso di potere, travisamento dei fatti (in particolare sulla qualificazione delle funzioni di pubblico ufficiale del personale militare, con riferimento all'art.301 c.p.m.p. e all'art.7-bis D.L.92/2008), difetto di motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990 e violazioni costituzionali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della decisione impugnata come previsto dall'art.369 c.p.c. (il deposito della pronuncia è avvenuto tardivamente il 5/09/2022). Per tale motivo non si è pronunciato nel merito sulle doglianze sostanziali; non luogo a provvedere sulle spese. È stato inoltre disposto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma; secondo comma, n.2

    Imposizione del deposito, con il ricorso, della copia autentica della decisione impugnata; la mancata produzione contestuale comporta improcedibilità del ricorso.

  • Legge 247/2012

    art. 41, comma 12; art. 18

    Art.41, comma 12 disciplina il patrocinio sostitutivo per praticanti abilitati; la revoca dell'autorizzazione a tale patrocinio è oggetto del ricorso, ma la Corte non è entrata nel merito per ragioni procedurali.

  • R.D.L. 1578/1933

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di incompatibilità; non valutata sul merito a causa dell'improcedibilità processuale.

  • R.D. 37/1934

    Richiamate in relazione a questioni di incompatibilità professionale, ma non approfondite nella decisione per motivi procedurali.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    Citat0 dal ricorrente riguardo alla qualificazione delle funzioni del personale militare; la Corte non ha valutato il merito della contestazione.

  • Legge 241/1990

    Richiesta del ricorrente di annullamento per difetto di motivazione dell'atto amministrativo; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Violazioni costituzionali denunciate dal ricorrente; non trattate nel merito a causa dell'improcedibilità.

  • D.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per tale versamento.

  • Codice di procedura penale militare (c.p.m.p.)

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla qualifica di 'comandante di corpo' e alla rilevanza per l'attribuzione di funzioni di pubblico ufficiale; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Il rispetto delle formalità procedurali (in particolare il deposito contestuale della copia autentica della decisione impugnata ai sensi dell'art.369 c.p.c.) è essenziale: la loro omissione può determinare l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito.
  • Quando si impugnano provvedimenti di organi ordinistici o disciplinari è fondamentale allegare tutta la documentazione formale richiesta dal regolamento processuale per evitare che la controversia venga estromessa dal vaglio di merito.
  • Le doglianze sostanziali (difetto di motivazione, eccesso di potere, violazioni normative o costituzionali) richiedono prova documentale e specifica deduzione; tuttavia tali questioni non saranno esaminate se sussistono vizi procedurali preclusivi.
  • In casi che riguardano l'attribuzione di funzioni di pubblico ufficiale o l'incompatibilità, è opportuno produrre elementi chiari e specifici (atti, ruoli, nomine) che dimostrino la situazione concreta e la qualifica giuridica del soggetto coinvolto.
  • Chi ricorre contro decisioni del CNF o degli Ordini deve considerare anche gli effetti economici e procedurali (es. possibili maggiori versamenti del contributo unificato ex D.P.R.115/2002) e predisporre la documentazione finanziaria richiesta.

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