Sentenza n. 2944/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa tutela cautelare: - della Determinazione prot. n. CP/140184/2025 del 21.11.2025, successivamente comunicata, adottata da Roma Capitale - Municipio XI Arvalia Portuense, con cui è stata disposta in favore della socità. ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione dell’“Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso le aree verdi pubbliche e scolastiche in consegna al Municipio XI"; - di tutti i verbali di gara ivi inclusi quelli relativi alla ammissione dei concorrenti, della valutazione delle offerte tecniche nonché quelli afferenti alla valutazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicataria e alla sua ausiliaria; - ove occorra, del disciplinare di gara in parte qua, ove interpretabile nel senso di consentire l’ammissione della controinteressata e/o l’attribuzione del punteggio riconosciuto in suo favore; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente; nonché per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità del ricorrente a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a.), e per la condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione in favore dell’impresa prima classificata di un accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento in aree verdi pubbliche e scolastiche del Municipio XI
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 78,37 punti contro gli 81,43 punti dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha contestato l’idoneità professionale dell’aggiudicataria, sostenendo che il suo oggetto sociale fosse estraneo alle prestazioni richieste e all’iscrizione nel registro delle imprese prevista dal disciplinare. In secondo luogo, ha contestato la violazione dell’art. 17.1 del disciplinare e l’inidoneità dei certificati di esecuzione lavori prodotti dall’impresa ausiliaria, assumendo che non riguardassero il restauro di immobili culturali e che non fossero validi per le lavorazioni richieste. In terzo luogo, ha dedotto l’irregolarità del contratto di avvalimento relativo alla qualificazione SOA nella categoria OS24, sia per insufficiente individuazione delle risorse messe a disposizione sia per difetto di onerosità. Infine, ha contestato l’attribuzione all’aggiudicataria di 8 punti per il criterio G relativo alle certificazioni dell’impresa, sostenendo la loro non attinenza all’oggetto dell’appalto. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto all’idoneità professionale, ha adottato una lettura sostanzialistica dell’oggetto sociale e dell’affidamento: la gara non riguardava esclusivamente la cura del verde urbano, ma un complesso di opere edili, di ingegneria civile e impiantistiche, comprendenti impianti idrici, fontane, opere murarie, arredo urbano, strutture per aree giochi e sistemi di illuminazione. L’aggiudicataria possedeva direttamente le qualificazioni per la maggior parte delle categorie e aveva fatto ricorso all’avvalimento per la categoria OS24, così risultando complessivamente idonea. È stata respinta anche la censura sui CEL dell’ausiliaria: l’affidamento non concerneva lavorazioni su beni culturali sottoposti a tutela; la presenza di eventuali vincoli paesaggistici non trasformava gli interventi in lavori di restauro di beni culturali soggetti alla disciplina dell’Allegato II.18. I CEL, validati da ANAC e riferiti anche a interventi in contesti di pregio storico e artistico, erano coerenti con la lex specialis e con le prestazioni richieste. Il contratto di avvalimento è stato ritenuto completo sul piano formale e sostanziale, poiché individuava l’intera organizzazione, i fattori produttivi, il know-how, la consulenza dei direttori tecnici, le attrezzature e le ulteriori risorse messe a disposizione. Esso era inoltre oneroso, prevedendo una royalty dello 0,5% sull’importo dei lavori pertinenti alla categoria oggetto di avvalimento, oltre ai costi delle risorse eventualmente fornite. Il TAR ha ritenuto congruo tale corrispettivo anche alla luce dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che ammette l’avvalimento gratuito o con corrispettivo simbolico quando risponda a un interesse dell’ausiliaria. È stata infine ritenuta legittima l’attribuzione degli 8 punti per le certificazioni, perché rilasciate da enti accreditati e pertinenti all’oggetto complessivo dell’appalto, che non era limitato al verde e all’arredo urbano. Sono state quindi respinte anche le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Roma Capitale e dell’aggiudicataria, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Disciplina l’accordo quadro con un solo operatore economico oggetto della procedura.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Individua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l’aggiudicazione.
art. 104, comma 1, d.lgs. 36/2023
il contratto di avvalimento possa essere anche a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico qualora risponda a un interesse dell'ausiliaria
L’avvalimento può essere gratuito o prevedere un corrispettivo simbolico; nel caso concreto, la royalty dello 0,5% è stata comunque ritenuta sufficiente a dimostrare l’onerosità del contratto.
art. 122 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, domande respinte in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa interlocuzione delle parti in camera di consiglio.
art. 30 d.lgs. 276/2003
Richiamato nel contratto di avvalimento per il distacco delle maestranze messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Allegato II.18 d.lgs. 36/2023
La disciplina e i limiti riferiti alle opere specialistiche di restauro di beni culturali non sono stati ritenuti applicabili a interventi manutentivi su parchi e aree scolastiche, anche in presenza di eventuali vincoli paesaggistici.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’idoneità professionale in una gara, l’oggetto sociale dell’operatore economico deve essere valutato secondo un criterio sostanzialistico e in relazione all’oggetto complessivo dell’affidamento, non sulla base di una lettura atomistica o formalistica di singole prestazioni.
- Quando l’affidamento comprende una pluralità di opere edili, impiantistiche e manutentive, la sua riconducibilità anche ad aree verdi o scolastiche non lo limita automaticamente a un appalto di cura del verde urbano; l’idoneità dell’aggiudicatario può risultare dalla combinazione delle qualificazioni proprie e dell’avvalimento per le categorie mancanti.
- La disciplina speciale relativa al restauro di beni culturali non si applica a interventi manutentivi eseguiti in parchi o aree soggette a eventuale vincolo paesaggistico quando l’oggetto dei lavori non concerne beni culturali sottoposti a tutela; il vincolo paesaggistico, da solo, non muta la natura delle lavorazioni.
- Il contratto di avvalimento è sufficientemente determinato quando individua concretamente l’organizzazione, i fattori produttivi, il know-how, il personale tecnico, le attrezzature e le ulteriori risorse messe a disposizione dell’ausiliata in relazione al requisito prestato.
- L’onerosità del contratto di avvalimento può essere dimostrata dalla previsione di una royalty parametrata all’importo dei lavori pertinenti alla categoria oggetto di avvalimento, oltre al rimborso o pagamento delle risorse concretamente fornite; l’art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023 consente comunque anche l’avvalimento gratuito o con corrispettivo simbolico se sorretto da un interesse dell’ausiliaria.
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