Cassazione Civile, Ordinanza n. 28417/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo valide le cartelle regolarmente notificate e applicando, per i crediti relativi a imposte dirette e IVA non tempestivamente impugnate, il termine di prescrizione decennale sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione, sostenendo che l'ente pubblico economico non potesse farsi rappresentare da avvocati del libero foro e che, quindi, la CTR avrebbe dovuto espungere controdeduzioni e documenti depositati dall'ADER; 2) omesso esame del disconoscimento della documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e mancata emissione di ordine di esibizione degli originali; 3) erronea applicazione del termine decennale di prescrizione ad alcuni carichi fiscali, che a dire del ricorrente sarebbero stati soggetti a prescrizione quinquennale, senza che la CTR avesse correttamente distinto i tributi e i relativi termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'agente della riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile, senza che ciò determini invalidità della costituzione in giudizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico e autosufficiente l'avvenuto disconoscimento in appello della documentazione né le modalità del disconoscimento, circostanza necessaria per censurare la mancata esibizione degli originali; la Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la copia fotostatica ha efficacia probatoria se non viene specificamente e tempestivamente disconosciuta e che la notifica delle cartelle può essere provata anche mediante estratti di ruolo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non risultava specificato che le cartelle contestate contenessero tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale né erano indicati con precisione il dies a quo e il dies ad quem del termine prescrizionale invocato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11
richiamato per sostenere la censura sulla rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione; la Corte ha escluso l'invalidità della costituzione a mezzo di avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile
D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5
richiamato nel contesto della disciplina organizzativa che consente all'agente della riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro secondo criteri generali
D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione
D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016
richiamato come fonte della disciplina dell'agente della riscossione e del ricorso ad avvocati del libero foro
D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17
richiamati dalla Corte nel descrivere il quadro normativo che consente l'affidamento della difesa a professionisti esterni nei casi previsti
R.D. cit., art. 43, comma 4
menzionato in relazione alla necessità o meno di una delibera per la rappresentanza in giudizio, esclusa nei casi di difesa mediante libero foro secondo la disciplina richiamata
art. 2719 c.c.
le copie fotografiche o fotostatiche hanno efficacia equiparata all'originale se la conformità non è specificamente e tempestivamente disconosciuta; il disconoscimento non può essere generico e non impedisce al giudice di valorizzare altri mezzi di prova, incluse le presunzioni
art. 2712 c.c.
richiamato in tema di disconoscimento della documentazione, ritenuto inefficace se preventivo o non specifico
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater
richiamato ai fini dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11
norma processuale evocata nella censura sulla capacità rappresentativa dell'agente della riscossione
Massime di principio
- L'agente della riscossione può stare in giudizio mediante avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e secondo i criteri organizzativi previsti, senza che ciò determini di per sé nullità della costituzione o delle difese svolte.
- Il disconoscimento della conformità di copie fotografiche o fotostatiche deve essere specifico, tempestivo e riferito a documenti determinati; un disconoscimento generico o preventivo non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche attraverso altri elementi di prova.
- In sede di legittimità, le censure fondate su documenti devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare in modo puntuale l'atto, il contenuto rilevante e le circostanze processuali su cui fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando si invoca una prescrizione più breve per singoli carichi fiscali, occorre specificare quali tributi siano effettivamente compresi nelle cartelle e indicare con precisione il decorso del termine prescrizionale; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
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