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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46890/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile De Caridi impugna la sentenza che ha confermato l'assoluzione dell'imputata Arcidiaco dal reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per averla apostrofata, durante la sua escussione come testimone in un diverso processo, con espressioni quali "cretino" e "inadatto alla professione medica". Il ricorso allega: (1) nullità/abnormità della sentenza di primo grado per perdita del fascicolo e parziale ricostituzione senza notifica dell'ordinanza di ricostituzione, con omissione della produzione di allegati e documenti offerti dalla parte civile; (2) violazione delle norme procedurali e mancato rispetto del contraddittorio nella ricostituzione degli atti (art. 113 c.p.p., presunta illegittimità del giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.p., mancata attestazione di conformità ai sensi dell'art. 41 disp. att. c.p.p.); (3) errato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 51 c.p. (adempimento del dovere), in quanto non sussisterebbe nesso di pertinenzialità tra gli insulti e il contesto della deposizione, né il De Caridi era parte del processo in cui Arcidiaco deponeva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice può determinare le modalità di ricostituzione degli atti mancanti senza vincoli di contenuto e senza che la mancata produzione preventiva dei documenti comporti, di per sé, nullità; gli atti ricostituiti operano ex tunc e non è richiesta una preventiva forma di contraddittorio specifica. Quanto alle schede di valutazione professionale contestate, la Corte ha osservato che non è provato che fossero state prodotte in prime cure e che, in ogni caso, non sarebbero decisive perché le valutazioni periodiche hanno natura tecnica e non possono sostituirsi a opinioni personali. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: il Tribunale aveva correttamente ritenuto che le frasi offensive erano state pronunciate dalla testimone mentre rispondeva a domande (art. 198 c.p.p.) e, pertanto, la condotta era scriminata dall'adempimento del dovere (art. 51 c.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Norma che punisce la diffamazione; è il fatto per cui la parte civile si era costituita. La Corte conferma che la valutazione della sussistenza del reato va operata alla luce delle cause di scriminante eventualmente applicabili.

  • art. 198 cod. proc. pen.

    Disposizione sull'obbligo del testimone di rispondere alle domande delle parti; la Corte ha ritenuto che le espressioni contestate siano state pronunciate in risposta a questioni rivolte alla testimone, inserendole nell'ambito della sua obbligazione a riferire.

  • art. 51 cod. pen. (adempimento del dovere)

    Causa di giustificazione che esclude il reato quando l'azione è compiuta nell'adempimento di un dovere. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ritenuto scriminata la condotta della testimone mentre assolva il suo dovere di riferire.

  • art. 113 cod. proc. pen. (ricostituzione degli atti mancanti)

    Norma che disciplina la ricostituzione degli atti andati dispersi. La Corte ha ricordato che il legislatore attribuisce al giudice poteri discrezionali sulle modalità di ricostituzione e che l'eventualità di vizi non comporta automaticamente la nullità della decisione.

  • art. 112 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla legittimazione del giudice a disporre la ricostituzione; la Corte non ha ritenuto sussistere profili di nullità derivanti da illegittimità soggettiva del giudicante.

  • art. 41 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle copie e conformità degli atti; la mancata attestazione di conformità dedotta dalla parte è stata ritenuta non decisiva né provata.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 6, n. 7252/2020; Sez. 2, n. 15821/2019; Sez. 6, n. 48428/2014; Sez. 6, n. 4121/2007)

    Orientamenti richiamati dalla Corte che confermano: (i) ampia discrezionalità del giudice nella ricostituzione degli atti; (ii) l'assenza di nullità automatica per atti mancanti o per modalità di ricostituzione diverse, purché l'operazione persegue lo scopo previsto; (iii) efficacia ex tunc degli atti ricostituiti e non necessità di contraddittorio preventivo specifico.

Massime di principio

  • La perdita del fascicolo processuale e la successiva ricostituzione degli atti, se effettuata secondo le forme ritenute idonee dal giudice, non determinano automaticamente la nullità della sentenza; la giurisdizione ha ampia discrezionalità sulle modalità di ricostituzione.
  • Gli atti ricostituiti ai sensi dell'art. 113 c.p.p. operano ex tunc e, salvo specifica previsione di nullità, la loro mancata produzione in prime cure non invalida automaticamente il processo.
  • Non è sempre necessario un contraddittorio formale e preventivo specifico sulla ricostituzione del fascicolo: il contraddittorio può essere garantito nei gradi successivi di giudizio.
  • La prova della produzione "in prime cure" di documenti andanti dispersi grava su chi allega tale produzione; l'assenza di prova in merito può rendere inammissibile la richiesta di far valere quei documenti come decisivi.
  • Se le espressioni offensive sono pronunciate da una persona in occasione di una deponeza e come risposta alle domande delle parti, può trovare applicazione la scriminante dell'adempimento del dovere (art. 51 c.p.), escludendo il carattere diffamatorio penalmente rilevante in tale contesto.
  • Ricorsi fondati su questioni esclusivamente di fatto o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e, in caso di colpa, a sanzioni (es. ammende).

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