Cassazione Penale, Ordinanza n. 36798/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/03/2025. Dai motivi esaminati emerge che essi contestavano, con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati loro contestati, deducendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione dei fatti e della valorizzazione della prova. La Corte osserva però che tali doglianze erano già state proposte in appello e lì erano state disattese con motivazione immune da vizi logici, con specifico riferimento alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione; per uno dei due ricorrenti viene anche richiamata, a supporto della piena partecipazione ai fatti, la motivazione di merito che spiega le ragioni del suo coinvolgimento. Con un secondo motivo entrambi contestavano l'eccessività della pena; la Corte rileva che tale censura non è consentita in sede di legittimità quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, essendo la graduazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e che nel caso concreto la motivazione sul punto era adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti: le censure sulla responsabilità erano meramente reiterative di questioni già esaminate e motivate in appello, mentre la doglianza sulla pena investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena base e nella graduazione del trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
richiamato come criterio legale cui il giudice di merito deve conformarsi nella commisurazione della pena
art. 125 c.p.p.
non espressamente citato nel testo, ma la Corte valorizza la presenza di una motivazione congrua e immune da vizi logici nella sentenza impugnata
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente attraverso il riferimento ai vizi di violazione di legge e motivazione dedotti in cassazione, ritenuti non fondati o non consentiti nei limiti prospettati
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile riproporre in modo meramente reiterativo questioni di fatto o di prova già esaminate e respinte dal giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente congrua e non presenti vizi evidenti.
- La censura sull'affermazione di responsabilità è inammissibile quando non individua reali errori di diritto o specifiche illogicità della motivazione, ma mira solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza, manifesta illogicità o illegittimità della motivazione.
- Quando il giudice di merito dia conto in modo sintetico ma congruo degli elementi ritenuti decisivi ai fini del trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla pena è sufficiente a resistere al controllo di legittimità.
- La partecipazione dell'imputato al fatto può essere ritenuta integra quando la sentenza di merito espliciti in modo puntuale le ragioni fattuali del coinvolgimento individuale nel reato contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →