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Direttiva 2000/4

Direttiva 2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili)

Normativa europea32000L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/4/CE modifica la direttiva 74/60/CEE per rafforzare la sicurezza delle finiture interne dei veicoli, con particolare attenzione ai rischi di schiacciamento legati alla chiusura dei finestrini e dei tetti apribili elettrici, soprattutto in presenza di bambini. Aggiorna il campo di applicazione, le definizioni tecniche e le procedure di omologazione CE, integrando prescrizioni dettagliate su dispositivi di inversione automatica, comandi e istruzioni per l’uso. Stabilisce inoltre una disciplina transitoria per l’applicazione progressiva delle nuove regole e per la conservazione della validità delle omologazioni già rilasciate in precedenza.

Modifica la direttiva 74/60/CEE sulle finiture interne dei veicoli a motore, introducendo prescrizioni di sicurezza per finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico e aggiornando le procedure di omologazione CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli di categoria M1 ai sensi dell’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, con riferimento alle finiture interne dell’abitacolo. Le nuove definizioni e prescrizioni riguardano in particolare finestrini a comando elettrico, tetti apribili a comando elettrico e pareti divisorie interne a comando elettrico. La direttiva prevede inoltre la possibilità di estendere l’ambito di applicazione anche a veicoli diversi da M1, in particolare M2 e N1, secondo la procedura di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE; non invalida le omologazioni rilasciate in precedenza per veicoli privi di tali dispositivi elettrici.

Direttiva 2000/4/CE che modifica la direttiva 74/60/CEE sulle finiture interne dei veicoli a motore

La direttiva interviene sulla disciplina di armonizzazione tecnica relativa alle finiture interne dei veicoli, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, soprattutto rispetto ai rischi di schiacciamento associati alla chiusura di finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico. Il testo si inserisce nel sistema di omologazione CE disciplinato dalla direttiva 70/156/CEE e aggiorna sia il contenuto tecnico sia la documentazione amministrativa connessa all’omologazione.

Obiettivi e ratio della modifica

La finalità principale è introdurre prescrizioni specifiche per eliminare o ridurre i pericoli che la chiusura elettrica dei finestrini può presentare per i bambini, estendendo criteri analoghi ai tetti apribili e alle pareti divisorie interne a comando elettrico. La direttiva chiarisce inoltre che le nuove misure riguardano soprattutto aspetti amministrativi e i nuovi dispositivi elettrici, senza imporre la revoca delle omologazioni già rilasciate per veicoli non muniti di tali sistemi.

Coordinamento con la direttiva 70/156/CEE

La direttiva 74/60/CEE continua a essere una direttiva particolare del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Per questo motivo si applicano le regole di coordinamento previste da quest’ultima, in particolare quelle relative alla scheda informativa, alla scheda di omologazione e alla numerazione dell’omologazione. Il nuovo assetto richiama espressamente gli articoli 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, 5 e 10 della direttiva 70/156/CEE per domanda, rilascio, modifiche e conformità della produzione.

Ambito di applicazione e definizioni

L’allegato I, punto 1, delimita l’applicazione ai veicoli di categoria M1, come definiti nella direttiva 70/156/CEE. Le finiture interne comprendono ora:

  • le parti interne dell’abitacolo diverse dai retrovisori interni;
  • la disposizione degli organi di comando;
  • il tetto o il tetto apribile;
  • lo schienale e la parte posteriore dei sedili;
  • i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico.

Sono inoltre introdotte definizioni tecniche per:

  • finestrini a comando elettrico;
  • tetto apribile a comando elettrico;
  • pareti divisorie interne a comando elettrico;
  • apertura, intesa come spazio massimo libero tra il bordo del dispositivo e la struttura del veicolo, misurato dall’interno o, per le pareti divisorie, dalla parte posteriore dell’abitacolo.

La direttiva richiama anche la possibilità di estendere l’ambito ad altri veicoli, in particolare delle categorie M2 e N1, secondo la procedura prevista dall’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Prescrizioni tecniche per i dispositivi elettrici

Il nuovo punto 5.8 contiene la parte più rilevante della riforma. Le disposizioni mirano a minimizzare il rischio di lesioni dovute a chiusure involontarie o improprie. In via generale, i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico possono chiudersi solo in presenza di determinate condizioni, tra cui:

  • chiave di accensione inserita;
  • azionamento manuale senza ausilio dell’alimentazione elettrica del veicolo;
  • comando esterno a pressione continua;
  • chiusura dopo lo spegnimento e finché le porte anteriori non siano state sufficientemente aperte;
  • apertura iniziale non superiore a 4 mm;
  • chiusura automatica del finestrino della portiera di veicoli senza intelaiatura superiore, purché l’apertura massima non superi 12 mm prima della chiusura;
  • chiusura telecomandata con comando continuo, soggetta a limiti di distanza e a condizioni di separazione visiva o fisica dal veicolo.

Per il solo finestrino del conducente e per il tetto apribile è ammesso l’azionamento istantaneo dell’interruttore, ma soltanto con chiave di avviamento in posizione di accensione.

Dispositivo di inversione automatica

Le regole del punto 5.8.2 non si applicano se il sistema è dotato di inversione automatica. Tale dispositivo deve invertire il movimento prima che la forza di strizione superi 100 N nell’intervallo compreso tra 200 mm e 4 mm sopra il bordo superiore del finestrino o della parete divisoria, o davanti al bordo anteriore/posteriore del tetto apribile a seconda del tipo.

Dopo l’inversione, il sistema deve riaprire fino a una delle posizioni previste:

  • posizione tale da consentire l’inserimento di una barra cilindrica semirigida di 200 mm;
  • ritorno almeno alla posizione iniziale;
  • apertura superiore di almeno 50 mm rispetto a quella precedente;
  • per i tetti inclinabili, apertura angolare massima.

La verifica avviene mediante barra o strumento di misura introdotto dall’interno del veicolo o, per le pareti divisorie, dalla parte posteriore dell’abitacolo; il rapporto forza/deformazione dello strumento non deve essere superiore a 10 N/mm.

Posizione degli interruttori, disattivazione e protezione

Gli interruttori devono essere collocati o progettati in modo da ridurre al minimo il rischio di chiusura involontaria. Salvo alcune eccezioni, per la chiusura è richiesta un’azione continua sull’interruttore.

Gli interruttori destinati ai passeggeri posteriori devono poter essere disattivati tramite un comando del conducente collocato davanti al piano verticale trasversale passante per i punti R dei sedili anteriori. Questo comando non è necessario se è presente un dispositivo di inversione automatica; se esiste, non può prevalere su tale dispositivo. Il comando del conducente deve essere chiaramente identificabile mediante il simbolo previsto nell’appendice 4.

I dispositivi di protezione contro sovraccarichi o interruzioni dell’alimentazione devono ripristinarsi automaticamente quando il comando del finestrino, del tetto apribile o della parete divisoria viene azionato.

Istruzioni per l’utente e avvertenze

Il libretto di istruzioni del veicolo deve contenere istruzioni chiare sui sistemi automatici, incluse:

  • la spiegazione delle possibili conseguenze di schiacciamento;
  • l’uso dell’interruttore comandato dal conducente;
  • un’avvertenza specifica sui pericoli, soprattutto per i bambini, derivanti da uso intempestivo o improprio;
  • l’indicazione delle responsabilità del conducente, comprese le istruzioni agli altri occupanti;
  • la raccomandazione di uscire dal veicolo solo dopo aver tolto la chiave dal blocco di accensione;
  • un’ulteriore avvertenza sull’uso prudente del telecomando, da utilizzare solo quando il conducente può vedere chiaramente il veicolo e verificare l’assenza di conseguenze per le persone.

Omologazione, modifiche del tipo e conformità della produzione

Il rilascio dell’omologazione CE segue l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE. Alla tipologia omologata deve essere attribuito un numero di omologazione secondo l’allegato VII della medesima direttiva, senza possibilità per uno Stato membro di assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

Per le modifiche del tipo di veicolo omologato, si applica l’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è garantita secondo l’articolo 10 della stessa direttiva.

Regime transitorio e date di applicazione

La direttiva stabilisce una progressiva applicazione delle nuove regole:

  • dall’8 aprile 2001 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni, immatricolazioni, vendita o immissione in circolazione di veicoli conformi alla direttiva 74/60/CEE;
  • dall’8 aprile 2002 non possono più concedere l’omologazione CE di un nuovo tipo di veicolo se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva 74/60/CEE;
  • dall’8 aprile 2003 i certificati di conformità dei veicoli nuovi non sono più considerati validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; inoltre possono essere rifiutati immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi privi di certificato, salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando siano presenti finestrini, tetti apribili e/o pareti divisorie interne a comando elettrico e non siano rispettate le prescrizioni tecniche.

La direttiva precisa anche che non sono invalidate le omologazioni dei tipi di veicoli privi di tali dispositivi elettrici, rilasciate prima della modifica, né è vietata l’estensione di tali omologazioni secondo la direttiva originaria.

Recepimento nazionale e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro l’8 aprile 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre essere comunicati alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 74/60/CEE e aggiornamento dell’oggetto

L’articolo 1 sostituisce il titolo della direttiva 74/60/CEE, ne elimina gli articoli 4 e 5 e sostituisce gli articoli 1, 2 e 3. Il nuovo assetto chiarisce che la direttiva si riferisce alle finiture interne dei veicoli a motore e coordina la disciplina con la direttiva quadro 70/156/CEE sull’omologazione CE.

Campo di applicazione e definizioni tecniche

L’allegato I, punto 1, limita l’applicazione ai veicoli di categoria M1. Sono ridefinite le "finiture interne" includendo, oltre alle parti interne dell’abitacolo, la disposizione degli organi di comando, il tetto o tetto apribile, lo schienale e la parte posteriore dei sedili, nonché i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico. Sono introdotte definizioni specifiche per finestrini a comando elettrico, tetto apribile a comando elettrico, pareti divisorie interne a comando elettrico e per "apertura".

Domanda e rilascio dell’omologazione CE

La domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo va presentata dal costruttore. Se i requisiti sono soddisfatti, l’omologazione CE è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE. È previsto un modello di scheda informativa e di scheda di omologazione nelle appendici 1 e 2 dell’allegato modificato, nonché l’assegnazione di un numero di omologazione conforme all’allegato VII della direttiva 70/156/CEE.

Prescrizioni di sicurezza per comandi elettrici

Il nuovo punto 5.8 introduce regole dettagliate per ridurre il rischio di lesioni da uso errato o involontario di finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico. La chiusura è ammessa solo in specifiche condizioni, tra cui chiave inserita, azionamento manuale senza alimentazione elettrica, comando esterno continuo, determinate condizioni post-spegnimento, apertura iniziale non superiore a 4 mm, chiusura automatica del finestrino su portiere senza intelaiatura superiore entro un’apertura massima di 12 mm, o chiusura telecomandata con limiti di distanza e visibilità. Per il finestrino del conducente e il tetto apribile è ammesso l’azionamento istantaneo solo con chiave in posizione di accensione.

Dispositivo di inversione automatica

Le prescrizioni del punto 5.8.2 non si applicano se i dispositivi sono muniti di inversione automatica. Il meccanismo deve invertire il movimento prima che la forza di strizione superi 100 N nell’intervallo di apertura tra 200 mm e 4 mm. Dopo l’inversione, il sistema deve riaprire fino a una posizione sufficiente a consentire l’inserimento di una barra cilindrica di prova di 200 mm, oppure fino alla posizione iniziale, oppure fino a un’apertura superiore di almeno 50 mm, oppure, per i tetti inclinabili, all’apertura angolare massima.

Comandi, disattivazione e protezioni

Gli interruttori devono essere collocati o funzionare in modo da minimizzare il rischio di chiusura involontaria e, salvo eccezioni, la chiusura deve avvenire mediante azionamento continuo. I comandi dei finestrini posteriori, dei tetti apribili e delle pareti divisorie interne destinati ai passeggeri posteriori devono poter essere disattivati da un interruttore del conducente posto davanti al piano verticale trasversale passante per i punti R dei sedili anteriori; tale comando non è richiesto se è presente l’inversione automatica. I dispositivi di protezione contro sovraccarico o interruzione devono ripristinarsi automaticamente.

Istruzioni e avvertenze per l’utente

Il libretto di istruzioni deve contenere indicazioni chiare su uso, conseguenze di schiacciamento, funzionamento dell’interruttore del conducente e avvertenze specifiche sui pericoli, soprattutto per i bambini. Deve essere raccomandato di uscire dal veicolo solo quando la chiave è stata tolta dal blocco di accensione e di usare i dispositivi di telecomando con particolare cautela, ad esempio solo quando il conducente vede chiaramente il veicolo.

Disposizioni transitorie e date di applicazione

Dal 8 aprile 2001 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni, immatricolazioni, vendita o messa in circolazione di veicoli conformi alla direttiva 74/60/CEE. Dal 8 aprile 2002 non possono più concedere l’omologazione CE di un nuovo tipo di veicolo non conforme. Dal 8 aprile 2003 non considerano più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e possono rifiutare immatricolazione, vendita o messa in circolazione dei veicoli nuovi privi di certificato, salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva. Restano valide le omologazioni dei tipi di veicoli privi di finestrini, tetti apribili e/o pareti divisorie interne a comando elettrico rilasciate prima della modifica, e possono esserne estensioni le omologazioni originarie.

Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro l’8 aprile 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre essere comunicati alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

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