Direttiva 2000/10
Direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1o marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il fluroxypyr nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare o adeguare i prodotti fitosanitari che lo contengono. L’iscrizione è subordinata a condizioni tecniche precise, tra cui purezza minima della sostanza, impiego esclusivo come erbicida e attenzione particolare alla protezione delle acque sotterranee e degli organismi acquatici. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1o giugno 2001, con termini più lunghi per la rivalutazione completa di taluni prodotti secondo i principi uniformi dell’allegato VI. La misura ha durata limitata, con scadenza dell’iscrizione fissata al 30 novembre 2010.
Iscrizione del fluroxypyr nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche di utilizzo e requisiti per le autorizzazioni nazionali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le disposizioni nel proprio ordinamento e adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr. Riguarda la sostanza attiva fluroxypyr e i prodotti fitosanitari che la contengono, sia in formulazioni con sola fluroxypyr sia in combinazione con altre sostanze attive già incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono previste esclusioni e limitazioni materiali: l’iscrizione consente solo impieghi come erbicida e richiede specifiche cautele per acque sotterranee e organismi acquatici.
Direttiva 2000/10/CE: iscrizione del fluroxypyr nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel sistema europeo di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dalla direttiva 91/414/CEE. A seguito del riesame tecnico-scientifico svolto nell’ambito del programma di lavoro per le sostanze attive, la Commissione dispone l’iscrizione del fluroxypyr nell’allegato I, consentendone l’impiego nei prodotti fitosanitari alle condizioni fissate nell’allegato della direttiva.
Contesto e finalità
I considerando richiamano che una sostanza attiva può essere iscritta nell’allegato I solo se si può supporre che non produca effetti nocivi sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o sull’ambiente. L’iscrizione ha natura temporanea, non superiore a dieci anni, e serve a rendere possibile l’adozione, la modifica o la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti la sostanza, secondo la direttiva 91/414/CEE e i principi uniformi dell’allegato VI.
Esito della valutazione scientifica
Il fluroxypyr è stato valutato sulla base delle procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3600/92; la Germania ha agito come Stato membro relatore e ha trasmesso una relazione di valutazione. Il riesame in seno al comitato fitosanitario permanente si è concluso il 30 novembre 1999 con il rapporto di riesame della Commissione. La Commissione rileva che, in base alle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfano in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli usi esaminati.
Condizioni e cautele dell’iscrizione
L’allegato alla direttiva fissa condizioni puntuali per l’iscrizione del fluroxypyr:
- la purezza minima della sostanza attiva deve essere pari ad almeno 950 g/kg;
- sono autorizzabili solo impieghi come erbicida;
- ai fini dell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 30 novembre 1999, incluse le appendici I e II;
- occorre considerare le informazioni complementari richieste al punto 7 del rapporto di riesame;
- va prestata particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee;
- va prestata particolare attenzione agli organismi acquatici, imponendo, se necessario, misure di limitazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione.
Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 1o giugno 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Entro lo stesso termine devono, se del caso, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr.
La direttiva prevede però termini più lunghi per l’adeguamento secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III:
- per i prodotti contenenti esclusivamente fluroxypyr, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva;
- per i prodotti che contengono fluroxypyr insieme a un’altra sostanza attiva già inclusa nell’allegato I, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva relativa all’iscrizione nell’allegato I dell’ultima di tali sostanze.
Quando recepiscono, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnarlo alla pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse alla scelta nazionale.
Studio complementare e possibile riesame
L’articolo 3 impone agli Stati membri di informare la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti non siano presentati entro il 1o dicembre 2000. I considerando chiariscono che, in caso di esiti negativi degli studi supplementari o di mancata presentazione delle informazioni richieste, la Commissione potrà riconsiderare l’iscrizione del fluroxypyr ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.
Entrata in vigore e durata dell’iscrizione
La direttiva entra in vigore il 1o dicembre 2000. La durata dell’iscrizione del fluroxypyr è fissata nell’allegato fino al 30 novembre 2010, coerentemente con il limite temporale previsto per l’inserimento di una sostanza attiva nell’allegato I.
Disposizioni principali
Iscrizione del fluroxypyr nell’allegato I
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, in conformità con l’allegato alla direttiva. L’iscrizione deriva dalla valutazione positiva circa l’assenza di effetti nocivi inaccettabili, nei limiti delle condizioni fissate.
Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni nazionali
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1o giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre modificare o revocare, se del caso, entro tale termine, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr. L’articolo 2, paragrafo 3, richiede che le misure nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Termini differenziati per la rivalutazione dei prodotti
L’articolo 2, paragrafo 2, estende il termine di cui al paragrafo 1 per la valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III: per i prodotti contenenti esclusivamente fluroxypyr, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva; per i prodotti contenenti fluroxypyr insieme a un’altra sostanza attiva già inclusa nell’allegato I, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva relativa all’iscrizione nell’allegato I dell’ultima di tali sostanze.
Obbligo di informazione sugli studi complementari
L’articolo 3 prevede che gli Stati membri informino la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti al punto 7 del rapporto di riesame non sono presentati entro il 1o dicembre 2000. La disposizione è collegata alla possibilità di riesame dell’iscrizione qualora manchino i dati richiesti o emergano effetti potenzialmente nocivi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1o dicembre 2000. L’articolo 5 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Condizioni tecniche dell’iscrizione
L’allegato prevede per il fluroxypyr: identità della sostanza; purezza minima di 950 g/kg; autorizzazione esclusiva per usi come erbicida; obbligo per gli Stati membri di tener conto del rapporto di riesame del 30 novembre 1999, delle sue appendici I e II e delle informazioni complementari; particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee e degli organismi acquatici, con misure di limitazione dei rischi ove necessario; scadenza dell’iscrizione fissata al 30 novembre 2010.
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