Direttiva 2000/6
Ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/6/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico la direttiva cosmetici 76/768/CEE, intervenendo sugli allegati relativi a sostanze vietate, sostanze ammesse con limiti e conservanti e filtri UV autorizzati. Le modifiche discendono da valutazioni scientifiche sulla sicurezza di specifici ingredienti, con l’obiettivo di rimuovere o limitare sostanze non più ritenute sicure e di autorizzare quelle giudicate innocue alle condizioni d’uso indicate. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º luglio 2000 e garantire che i prodotti conformi alle nuove regole siano messi a disposizione del consumatore finale dal 1º gennaio 2001.
Adeguamento tecnico della direttiva cosmetici 76/768/CEE mediante modifica degli allegati II, III, VI e VII per aggiornare divieti, limiti e autorizzazioni di sostanze cosmetiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, alle sostanze elencate o modificate negli allegati II, III, VI e VII. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato cosmetici contenenti tali sostanze e gli Stati membri, tenuti ad assicurare la conformità dei prodotti messi a disposizione del consumatore finale dal 1º gennaio 2001. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna il quadro tecnico vigente per il SEE in materia di composizione dei cosmetici.
Adeguamento tecnico della direttiva cosmetici 76/768/CEE
La direttiva 2000/6/CE della Commissione interviene come atto di aggiornamento tecnico della disciplina unionale sui prodotti cosmetici, sulla base del parere del comitato scientifico competente e dei dati scientifici più recenti. La finalità è adeguare gli allegati della direttiva 76/768/CEE alle conoscenze attuali in materia di sicurezza delle sostanze impiegate nei cosmetici, con particolare attenzione a conservanti, filtri UV e componenti soggetti a limiti o divieti.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica la direttiva cosmetici vigente per riflettere il progresso tecnico e le valutazioni di sicurezza emerse per specifiche sostanze. Il testo evidenzia che alcune sostanze o categorie di sostanze risultano sicure solo a determinate condizioni di preparazione o concentrazione, mentre altre devono essere escluse perché non più giustificate o ritenute nocive in determinati impieghi.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, le sostanze elencate negli allegati II, III, VI e VII di tale direttiva. Le modifiche incidono sia sulle sostanze vietate o soggette a restrizioni, sia sui conservanti e sui filtri UV autorizzati o provvisoriamente autorizzati. Gli Stati membri devono garantire che i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze, messi a disposizione del consumatore finale dal 1º gennaio 2001, siano conformi alle nuove prescrizioni.
Modifiche agli allegati: sostanze vietate, limitate o autorizzate
L’allegato della direttiva 2000/6/CE contiene le modifiche puntuali agli allegati della direttiva 76/768/CEE:
- nell’allegato III viene precisato il trattamento dei derivati del sego, prevedendo la transesterificazione o l’idrolisi ad almeno 200 °C e sotto pressione corrispondente adeguata per 20 minuti per glicerolo, acidi grassi ed esteri grassi derivati;
- per l’idrochinone viene eliminato l’uso come crema schiarente per la pelle e, per le tinture per capelli, la concentrazione ammessa è portata al 0,3 %;
- viene aggiunto nell’allegato III, prima parte, il numero d’ordine 65, relativo a sostanze ammesse con condizioni specifiche;
- nell’allegato VI, prima parte, sono aggiunte nuove sostanze conservanti ammesse, mentre nella seconda parte sono soppressi i numeri d’ordine 21 e 29;
- nell’allegato VII, prima parte, sono inseriti nuovi filtri UV autorizzati, mentre nella seconda parte sono soppressi i numeri d’ordine 5, 17 e 29.
Considerazioni scientifiche richiamate dalla direttiva
I considerando spiegano le ragioni tecniche delle modifiche. Per i derivati del sego, la sicurezza rispetto al rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili è subordinata a rigorosi processi fisico-chimici. Per l’idrochinone, l’uso prolungato come crema schiarente è considerato nocivo, mentre nelle tinture per capelli è ritenuto accettabile entro il limite dello 0,3 %. Per i sali di benzalconio, per il benzilformale, per il 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato e per vari filtri UV, la Commissione richiama dati scientifici che ne giustificano l’inserimento tra le sostanze ammesse o il passaggio dalla disciplina provvisoria a quella definitiva.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1º luglio 2000 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate di tale rinvio al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri.
Termine di applicazione per il mercato
La direttiva impone che i prodotti cosmetici contenenti le sostanze interessate e messi a disposizione del consumatore finale a decorrere dal 1º gennaio 2001 siano conformi alle nuove disposizioni. Ciò implica un obbligo di adeguamento per gli operatori economici prima di tale data, in coordinamento con il recepimento nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è indirizzata agli Stati membri. In quanto direttiva, vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione interna.
Disposizioni principali
Adeguamento tecnico degli allegati della direttiva cosmetici
L’articolo 1 dispone che la direttiva 76/768/CEE sia modificata secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2000/6/CE. L’intervento incide sugli allegati II, III, VI e VII, aggiornando elenchi e condizioni d’uso delle sostanze cosmetiche in base al progresso tecnico e ai dati scientifici più recenti.
Regole di conformità per i prodotti immessi sul mercato
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i prodotti cosmetici contenenti le sostanze elencate, come modificate dagli allegati della direttiva, e messi a disposizione del consumatore finale a decorrere dal 1º gennaio 2001, siano conformi alla direttiva stessa. Si tratta di un obbligo di risultato sulla conformità dei prodotti commercializzati dopo tale data.
Termine di recepimento e obbligo di notifica
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º luglio 2000 e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Modifiche sostanziali agli allegati II, III, VI e VII
L’allegato introduce modifiche puntuali: nell’allegato III viene precisato il trattamento dei derivati del sego per la sicurezza rispetto alle encefalopatie spongiformi trasmissibili; per l’idrochinone viene eliminato l’uso come crema schiarente e ridotta al 0,3% la concentrazione ammessa nelle tinture per capelli; sono aggiunte o modificate sostanze conservanti e altri composti del boro nell’allegato III e nell’allegato VI; nell’allegato VII vengono spostati o inseriti nuovi filtri UV autorizzati e soppressi quelli non più utilizzati o solo provvisoriamente ammessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 28 feb 2000Direttiva 2000/4
- direttiva · 28 feb 2000Direttiva 2000/52
- direttiva · 1 mar 2000Direttiva 2000/10
- direttiva · 25 feb 2000Direttiva 2000/5
- direttiva · 22 feb 2000Direttiva 2000/3
- direttiva · 10 mar 2000Direttiva 2000/11
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →