Ordinanza n. 68/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della provincia di Avellino ha respinto l'istanza depositata dalla ricorrente per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (-OMISSIS-); b - ove lesiva, della nota con la quale è stato trasmesso il provvedimento sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota D.I.A. prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta; d - ove e per quanto occorra, della nota del -OMISSIS- con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento; e - della nota/verbale del -OMISSIS- del Gruppo Interforze, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta; f - ove e per quanto occorra, delle note della Prefettura di Caserta del -OMISSIS- richiamate nel provvedimento sub a), non conosciute;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (white list)
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Prefetto di Avellino ha respinto la domanda di iscrizione nella white list. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi o occorrenti, gli atti presupposti e richiamati nel diniego, tra cui una nota della Direzione investigativa antimafia, il verbale o la nota del Gruppo Interforze, le comunicazioni di avvio del procedimento e note della Prefettura di Caserta, non conosciute dalla ricorrente. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le censure relative ai presupposti dell'infiltrazione mafiosa, all'istruttoria o alla motivazione del diniego.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e non ha concesso né negato espressamente la sospensione del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente potessero essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, disponendo, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la trattazione del ricorso per il 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze prospettate dalla società ricorrente possano essere tutelate mediante la sollecita fissazione della trattazione in udienza pubblica del ricorso
In sede cautelare, il giudice può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura assicura adeguata tutela alle esigenze prospettate, senza adottare una sospensione del provvedimento impugnato.
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, il giudice può disporre tale misura in luogo della sospensione dell'atto impugnato.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura interlocutoria di tutela cautelare e non comporta la decisione, neppure sommaria, sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
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