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Sentenza

Sentenza n. 2565/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, conferma del diniego in sede gerarchica e divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Agrigento, il provvedimento relativo al ricorso gerarchico e il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, deducendo difetto di motivazione, violazione di legge e difetto di istruttoria. Ha contestato che i provvedimenti fossero fondati sui precedenti penali di un familiare e sulla propria asserita frequentazione di soggetti controindicati, senza ulteriori elementi oggettivi e sintomatici di una sua inaffidabilità nell’uso delle armi. In particolare, ha sostenuto che gli incontri fossero occasionali oppure giustificati dalla professione di direttore di filiale bancaria e che non potessero, da soli, fondare il diniego e il divieto. L’amministrazione ha eccepito anche l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento relativo al ricorso gerarchico, ritenuto atto endoprocedimentale, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato gli atti impugnati. Ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e cautelare nella valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente. Ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, il diniego o il ritiro del titolo possono fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale e non direttamente connessi all’uso delle armi, purché idonei a evidenziare il venir meno dell’assoluta affidabilità; non occorre né una condanna penale, né un comprovato abuso dell’arma, né un giudizio di complessiva pericolosità sociale. Nel caso concreto, le frequentazioni del ricorrente con soggetti gravati da precedenti, protrattesi dal 2019 al 2023, ripetute anche con i medesimi soggetti, a bordo della stessa autovettura, fuori dai luoghi di lavoro e spesso in orari serali, sono state ritenute incompatibili con la mera occasionalità o con esigenze professionali. Tali elementi rendevano ragionevole la prognosi di inaffidabilità, anche per il rischio che l’arma potesse essere appresa e utilizzata impropriamente dalle persone frequentate. Il riferimento al contesto sociale del familiare è stato ritenuto non decisivo, essendo sufficienti le frequentazioni direttamente accertate a carico del ricorrente. Le motivazioni sono state giudicate adeguate e l’istruttoria non irragionevole né sproporzionata; il ricorrente, pur posto in condizione di contestare gli elementi acquisiti, non ha provato la natura occasionale o necessitata degli incontri. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di € 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Segreteria generale del TAR per la valutazione degli eventuali profili tributari derivanti dall’impugnazione unitaria di più provvedimenti distinti.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamato quale fondamento della valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità e buona condotta del richiedente il titolo di polizia.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Consente di negare o ritirare il titolo abilitativo quando la valutazione discrezionale dell’autorità evidenzi la mancanza di buona condotta o il rischio di abuso delle armi; la valutazione può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti, purché significativi dell’inaffidabilità.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Richiamato dall’amministrazione con riguardo alla definizione del ricorso gerarchico mediante silenzio; la relativa eccezione di inammissibilità non è stata esaminata, perché il ricorso è stato respinto nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti; il rilascio, il rinnovo o il mantenimento dei relativi titoli sono subordinati a una valutazione preventiva dell’assoluta affidabilità del richiedente da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Il diniego o la revoca di un titolo di polizia in materia di armi possono fondarsi su fatti e circostanze privi di rilievo penale e non direttamente inerenti all’uso delle armi, purché siano concretamente idonei a evidenziare una condotta non specchiata o il rischio di abuso dell’arma.
  • La frequentazione ripetuta e non meramente occasionale di soggetti gravati da precedenti, soprattutto se protratta nel tempo, riferita ai medesimi soggetti e avvenuta in contesti non riconducibili a esigenze professionali o a incontri casuali, può costituire autonomo elemento sufficiente a fondare una prognosi di inaffidabilità nella detenzione o nel porto d’armi.
  • La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale e preventivo-cautelare: non richiede la prova di un effettivo abuso dell’arma, di una condanna penale del titolare o di una complessiva pericolosità sociale, essendo sufficiente un rischio ragionevole di uso improprio o di indebita apprensione dell’arma da parte di soggetti frequentati.
  • Quando l’amministrazione indica specificamente le frequentazioni ritenute sintomatiche di inaffidabilità, il destinatario che ne contesti la natura occasionale o necessitata deve fornire elementi idonei a dimostrare tale circostanza; in mancanza, la prognosi amministrativa può ritenersi adeguatamente motivata e sorretta da istruttoria non irragionevole.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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