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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-539/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 novembre 2025. — Mikroregion Porta Bohemica contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 1, paragrafo 2 – Termine di prescrizione – Articolo 3 – Dies a quo e durata dei termini – Progetto cofinanziato mediante risorse dell’Unione. — Causa C-539/24

Giurisprudenza europea62024CJ0539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i limiti dell’autonomia degli Stati membri nella disciplina della prescrizione delle irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. In assenza di una scelta nazionale di prolungare il termine quadriennale per l’azione, non è possibile allungare oltre il doppio il termine per irrogare la sanzione né spostarne l’inizio. La Corte afferma inoltre che, nei progetti cofinanziati, il regolamento n. 2988/95 si applica all’intera irregolarità, senza scissioni tra quota UE e quota nazionale.

Prescrizione delle irregolarità in progetti cofinanziati UE/nazionali: limiti alla disciplina nazionale più lunga e applicabilità del regolamento n. 2988/95 all’intera irregolarità

La questione giuridica

Se il regolamento n. 2988/95 consenta a uno Stato membro, che non abbia esteso il termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie, di prevedere per la decisione sanzionatoria un termine più lungo del doppio e di spostarne il dies a quo; e se, nei progetti cofinanziati da fondi UE e nazionali, i termini del regolamento si applichino all’intera irregolarità o solo alla quota finanziata dall’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95 va interpretato nel senso che uno Stato membro che non abbia esercitato la facoltà di prevedere un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie più lungo di quattro anni non può fissare, per l’adozione della decisione sanzionatoria, un termine assoluto superiore al doppio di tale periodo né modificare il dies a quo facendolo decorrere dal primo giorno dell’anno civile successivo: il termine decorre dalla commissione dell’irregolarità, o dalla sua cessazione se permanente o ripetuta. Inoltre, i termini di prescrizione del regolamento si applicano all’irregolarità nel suo complesso anche quando il progetto sia cofinanziato da risorse UE e nazionali e l’irregolarità incida su entrambi gli interessi finanziari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

Prescrizione delle irregolarità in un progetto cofinanziato UE/nazionale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) in una controversia tra la Mikroregion Porta Bohemica e l’amministrazione tributaria ceca. Il caso concerne il recupero di somme indebitamente percepite nell’ambito di un progetto finanziato in parte con fondi dell’Unione e in parte con fondi nazionali, a seguito di irregolarità in una procedura di appalto pubblico.

Fatti e procedimento principale

La Mikroregion Porta Bohemica aveva ottenuto finanziamenti per un progetto di prevenzione delle inondazioni e di acquisizione di un sistema di allarme. Il progetto era finanziato per l’85% con risorse del Fondo di coesione, per il 5% con risorse nazionali e per il 10% con fondi propri. A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione ceca ha contestato varie irregolarità nella procedura di gara e ha emesso due avvisi di accertamento per violazione della disciplina di bilancio, imponendo il recupero di una parte dei finanziamenti.

Il giudice di merito aveva annullato la decisione dell’amministrazione ritenendo scaduti i termini di prescrizione previsti dall’articolo 3 del regolamento n. 2988/95. L’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo da un lato che il regolamento UE riguarderebbe solo la quota finanziata dall’Unione e, dall’altro, che il diritto nazionale poteva prevedere un termine più lungo per adottare la decisione di recupero.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 consenta a uno Stato membro di prevedere un termine per l’adozione della decisione sanzionatoria superiore al doppio del termine quadriennale, pur senza aver previsto un termine distinto per l’avvio del procedimento;
  • se lo Stato membro possa far decorrere il termine dal primo giorno dell’anno civile successivo anziché dalla data dell’irregolarità;
  • se, nei progetti cofinanziati, il regolamento n. 2988/95 si applichi all’intera irregolarità oppure solo alla parte finanziata dall’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, che definisce l’“irregolarità” come qualsiasi violazione del diritto dell’Unione derivante da azione od omissione di un operatore economico che possa arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione o ai bilanci da essa gestiti.

Centralmente rileva l’articolo 3 del regolamento:

  • paragrafo 1: termine di prescrizione di quattro anni dall’esecuzione dell’irregolarità, con disciplina specifica per irregolarità permanenti o ripetute;
  • quarto comma del paragrafo 1: limite assoluto pari al doppio del termine di prescrizione, salvo sospensione ex articolo 6, paragrafo 1;
  • paragrafo 3: facoltà degli Stati membri di applicare termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.

È richiamato anche l’articolo 6, paragrafo 1, relativo alla sospensione del procedimento amministrativo quando sia stato avviato un procedimento penale per gli stessi fatti.

Ragionamento della Corte: limiti alla disciplina nazionale più lunga

La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 3, consente agli Stati membri soltanto di prolungare il termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie di cui al primo comma del paragrafo 1. Non consente invece di derogare al limite assoluto stabilito dal quarto comma del paragrafo 1, secondo cui la prescrizione è comunque acquisita al più tardi allo scadere di un termine pari al doppio del termine di base.

Ne consegue che, se uno Stato membro non si è avvalso della facoltà di allungare il termine base per l’esercizio dell’azione, non può comunque prevedere un termine più lungo per l’adozione della decisione sanzionatoria. In assenza di un termine nazionale distinto per l’avvio del procedimento, resta applicabile il termine quadriennale previsto dal regolamento.

Ragionamento della Corte: impossibilità di spostare il dies a quo

La Corte respinge anche la possibilità di far decorrere il termine dal primo giorno dell’anno civile successivo. L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, consente di prolungare la durata del termine, ma non di modificarne il dies a quo. Il termine decorre quindi dalla data di esecuzione dell’irregolarità, oppure, per le irregolarità permanenti o ripetute, dalla cessazione dell’irregolarità.

Ragionamento della Corte: applicazione del regolamento ai progetti cofinanziati

Quanto alla terza questione, la Corte osserva che la nozione di irregolarità dell’articolo 1, paragrafo 2, riguarda qualsiasi violazione che possa avere effetti sul bilancio dell’Unione o sui bilanci da essa gestiti. Da ciò deriva che le norme del regolamento, compresi i termini di prescrizione dell’articolo 3, si applicano a tutte le irregolarità suscettibili di ledere gli interessi finanziari dell’Unione, indipendentemente dalla quota di finanziamento proveniente dall’Unione.

La Corte sottolinea che, nei progetti cofinanziati, una stessa irregolarità può incidere sia sui fondi UE sia su quelli nazionali; perciò sarebbe artificioso scindere la disciplina applicabile in base alla fonte del finanziamento. Inoltre, l’applicazione di termini diversi a un medesimo atto sarebbe incompatibile con l’esigenza di certezza del diritto. La sentenza Napfény-Toll viene distinta perché riguardava l’IVA e la diversa questione dell’ambito materiale del regolamento rispetto alle entrate proprie dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • uno Stato membro che non abbia esteso il termine quadriennale di base non può fissare un termine assoluto per la decisione sanzionatoria superiore al doppio di tale termine;
  • non può neppure spostare il dies a quo al primo giorno dell’anno civile successivo;
  • i termini di prescrizione del regolamento n. 2988/95 si applicano all’intera irregolarità anche nei progetti cofinanziati da fondi UE e nazionali.

Principio affermato

La sentenza conferma che il regolamento n. 2988/95 costituisce un quadro uniforme di tutela degli interessi finanziari dell’Unione: gli Stati membri possono allungare il termine di prescrizione, ma non alterar-ne la struttura essenziale, né separare artificialmente la disciplina tra quota UE e quota nazionale quando l’irregolarità è unica e indivisibile.

Come è indicizzato

Materietutela degli interessi finanziari dell’unioneprescrizionefondi europei e cofinanziamentoappalti pubblicicontrolli e sanzioni amministrative

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