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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-356/24

Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 27 November 2025. — A.B. v Kärntner Landesregierung. — Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Kärnten. — Reference for a preliminary ruling – Freedom of movement for workers – Article 45 TFEU – Regulation (EU) No 492/2011 – Article 7(1) – Social policy – Equal treatment in employment and occupation – Directive 2000/78/EC – Prohibition of discrimination on grounds of age – Civil servants’ salary scale – National legislation excluding the consideration of previous periods of equivalent service completed in another Member State – Exclusion following a decision, falling within the discretionary power of the administration, to grant a promotion to the civil servant – Promotion subject to completion of a certain number of years of service – National legislation excluding the consideration of previous periods of equivalent service completed in the Member State concerned. — Case C-356/24

Giurisprudenza europea62024CJ0356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il sistema carinziano di progressione economica dei dipendenti pubblici, in particolare il mancato computo di alcuni periodi di servizio pregressi svolti in un altro Stato SEE. Ha distinto tra avanzamento ordinario per anzianità e promozione discrezionale, arrivando a ritenere compatibile con il divieto di discriminazione per nazionalità la disciplina più favorevole all’avanzamento ordinario, ma incompatibile con l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE l’esclusione del riconoscimento retroattivo nei casi di avanzamento per anzianità. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina sulla promozione discrezionale integri, nel caso concreto, una discriminazione indiretta fondata sull’età.

Retribuzione dei dipendenti pubblici e riconoscimento di periodi di servizio pregressi svolti in un altro Stato SEE: compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori e con il divieto di discriminazione per età.

La questione giuridica

Se gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 ostino a una normativa regionale che esclude la presa in considerazione retroattiva di periodi di servizio equivalente svolti in un altro Stato SEE quando il trattamento economico del dipendente pubblico deriva da una promozione discrezionale e non da avanzamento per anzianità; se gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, letti con l’articolo 21 della Carta, ostino a una disciplina che, in tali casi, finisce per incidere soprattutto su dipendenti più anziani; e se sia compatibile con la libera circolazione la diversa disciplina tra periodi di attività equivalente svolti all’estero e in Austria.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 non vietano una normativa che consenta di prendere retroattivamente in considerazione periodi di servizio equivalente svolti in un altro Stato SEE solo quando la posizione retributiva dipenda da avanzamento per anzianità e non da una promozione discrezionale dell’amministrazione, anche se i periodi equivalenti svolti nel settore privato nazionale non sono considerati. Viceversa, l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE vieta una normativa che, nel caso di avanzamento per anzianità, escluda tale riconoscimento retroattivo e dunque renda meno attraente l’esercizio della libera circolazione, senza che nel caso di specie sia stata addotta una giustificazione valida. Inoltre, gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, non ostano alla disciplina nazionale sulla promozione discrezionale, purché la soglia di anzianità per la promozione non sia tale da riguardare di fatto solo i dipendenti più anziani e la promozione dipenda anche da criteri non legati all’età.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articoli 1, 2, 3 e 6 della direttiva 2000/78/CE
  • Articoli 20, 21 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Riconoscimento dei periodi di servizio pregressi nella carriera dei civil servants carinziani

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Kärnten in materia di progressione stipendiale dei dipendenti pubblici della Provincia di Carinzia. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa regionale che, in determinate ipotesi, non consente di ricalcolare la posizione retributiva tenendo conto di periodi equivalenti di attività svolti in un altro Stato SEE.

Fatti e procedimento principale

A.B., cittadino austriaco, aveva svolto attività lavorativa sia in Austria sia all’estero prima di essere assunto dalla Provincia di Carinzia e poi nominato civil servant. In base alla disciplina regionale, la sua data di riferimento per l’avanzamento era stata fissata tenendo conto solo in parte dei periodi precedenti. Successivamente, dopo alcune progressioni di grado, egli ha chiesto nel 2022 che fossero computati anche ulteriori periodi di servizio equivalente svolti in Austria e all’estero, con conseguente pagamento degli arretrati.

L’amministrazione ha rigettato la richiesta, rilevando che la sua attuale posizione retributiva derivava da una promozione discrezionale e non da un mero avanzamento per anzianità; di conseguenza, secondo la normativa applicabile, la data di riferimento non poteva più essere ricalcolata.

Normativa nazionale rilevante

La Corte descrive il funzionamento del sistema carinziano: la progressione economica è basata su una "reference date" per l’avanzamento, con scatti e incrementi temporali previsti dal K-DRG. La disposizione chiave è il Paragraph 145, che disciplina il calcolo della data di riferimento e, nella versione modificata, impone il computo integrale di alcuni periodi equivalenti svolti fuori dall’Austria in Stati SEE o nell’Unione.

Per contro, il Paragraph 305b e le norme transitorie collegate escludono il ricalcolo della data di riferimento quando la situazione economica attuale del dipendente deriva da una promozione. La promozione, a sua volta, è disciplinata dal Paragraph 181 K-DRG ed è concessa discrezionalmente sulla base di anzianità, rendimento, abilità e condotta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice a quo ha chiesto, in sostanza:

  • se gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 ostino alla mancata presa in considerazione retroattiva dei periodi di servizio equivalenti svolti in un altro Stato SEE quando la posizione retributiva deriva da una promozione discrezionale;
  • se gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, letti con l’articolo 21 della Carta, ostino alla stessa disciplina, tenuto conto del fatto che la promozione interviene solo dopo molti anni di servizio e inciderebbe soprattutto su lavoratori più anziani;
  • se sia compatibile con la libera circolazione il fatto che i periodi svolti fuori dall’Austria siano considerati integralmente, mentre quelli equivalenti svolti in Austria nel settore privato non lo siano.

Ammissibilità e competenza della Corte

La Corte respinge le eccezioni del Governo austriaco quanto ai primi due quesiti, ribadendo la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e l’impossibilità di sostituirsi al giudice nazionale nella ricostruzione del quadro fattuale e normativo.

Quanto al terzo quesito, la Corte dichiara di non avere competenza, e la questione è inoltre irricevibile, perché concerne una situazione puramente interna: l’esclusione del computo di periodi equivalenti svolti nel settore privato in Austria non presenta il necessario collegamento con il diritto dell’Unione. In assenza di applicabilità dell’articolo 45 TFUE e del regolamento n. 492/2011, manca anche il fondamento per invocare l’articolo 20 della Carta.

Ragionamento sulla prima questione: articolo 45 TFUE e regolamento n. 492/2011

La Corte distingue la questione in due profili.

1. Profilo di non discriminazione ex articolo 45, paragrafo 2, TFUE e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011

La disciplina nazionale non introduce discriminazione diretta, poiché si applica indistintamente a tutti i dipendenti pubblici. Neppure vi è, secondo la Corte, una discriminazione indiretta: la regola contestata non è intrinsecamente idonea a colpire più i lavoratori di altri Stati membri rispetto ai nazionali, poiché i primi sono più esposti ad aver maturato esperienza in un altro Stato SEE, mentre i secondi sono più esposti ad aver maturato esperienza nel settore privato nazionale, che pure non viene computata.

Conclusione: l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 non ostano alla disciplina in esame, nella parte in cui il ricalcolo retroattivo opera solo in caso di avanzamento per anzianità e non di promozione discrezionale.

2. Profilo di ostacolo alla libera circolazione ex articolo 45, paragrafo 1, TFUE

La Corte afferma invece che la norma può scoraggiare un lavoratore dal lasciare il proprio Stato d’origine per svolgere attività professionale in un altro Stato SEE, perché al ritorno non vedrebbe integralmente riconosciuta l’esperienza maturata all’estero ai fini della classificazione retributiva. Ciò vale anche se il dipendente è poi promosso, poiché il riconoscimento retroattivo può incidere sulla posizione retributiva precedente e, di riflesso, sul gradino di inquadramento nel nuovo grado.

La restrizione non è giustificata: l’Austria non ha indicato un obiettivo legittimo specifico, e la Corte esclude che possano bastare il mero obiettivo di valorizzare l’esperienza professionale o la fedeltà al datore di lavoro, così come l’argomento dell’semplificazione amministrativa e del risparmio di costi, che non costituisce ragione imperativa di interesse generale.

Ragionamento sulla seconda questione: direttiva 2000/78 e età

La Corte ricorda che la direttiva 2000/78 attua il principio di non discriminazione in materia di occupazione, compresa la tutela contro la discriminazione per età. Tuttavia, la disciplina in esame non collega formalmente la promozione all’età, ma alla discrezionalità amministrativa e a criteri come rendimento, capacità e condotta.

La semplice circostanza che la promozione richieda un certo numero di anni di servizio non basta, nel caso concreto, a ritenere che il meccanismo colpisca soprattutto i lavoratori più anziani: le soglie temporali variano sensibilmente secondo il grado e la categoria di appartenenza, e non risultano tali da riguardare solo una fascia d’età. Inoltre, la promozione non è automatica né fondata su criteri anagrafici.

Pertanto, la Corte conclude che non vi è una discriminazione indiretta fondata sull’età e che la direttiva 2000/78, letta con l’articolo 21 della Carta, non osta alla disciplina nazionale, a condizione che restino fermi i due requisiti indicati nel dispositivo: soglia di anzianità non eccessiva e presenza di criteri di promozione indipendenti dall’età.

Dispositivo

La Corte risponde quindi che:

  • l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 non ostano alla disciplina nazionale per quanto concerne il regime di non ricalcolo in caso di promozione discrezionale;
  • l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE ostacola invece la disciplina nella misura in cui impedisce il riconoscimento retroattivo dei periodi equivalenti svolti in un altro Stato SEE quando la posizione economica dipende da avanzamento per anzianità;
  • la direttiva 2000/78 e l’articolo 21 della Carta non ostano al sistema di promozione discrezionale descritto, purché la soglia di servizio non sia tale da coinvolgere soltanto lavoratori anziani e la promozione dipenda anche da criteri non legati all’età.

Principi utili per la pratica

Per la consulenza in materia di pubblico impiego e mobilità transfrontaliera, la pronuncia conferma che il riconoscimento dell’esperienza maturata in un altro Stato SEE può essere imposto dal diritto UE quando incide sulla retribuzione e sulla carriera, salvo limiti compatibili con l’articolo 45 TFUE. Resta invece possibile una disciplina differenziata tra avanzamento ordinario e promozione discrezionale, purché non si traduca in discriminazione per nazionalità o per età e non sia applicata in un contesto puramente interno privo di collegamento con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriimpiego pubblicoretribuzione e carriera del personalediscriminazione per etàriconoscimento di anzianità e periodi di servizio

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