Corte di giustizia, Sentenza C-643/24
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 27 November 2025. — Manuel Costa Filhos, Lda. v Oü Wine Port of Paldiski. — Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal de Justiça. — Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Rights of the defence – Regulation (EC) No 805/2004 – European Enforcement Order for uncontested claims – Article 20 – Enforcement procedure – Jurisdiction of the courts of the Member State of enforcement – Articles 21 and 23 – Grounds for the refusal, stay or limitation of enforcement – Regulation (EC) No 1393/2007 – Service of judicial and extrajudicial documents – Article 8 – Refusal to accept the document – Failure to provide a translation into either a language which the addressee understands or the official language of the Member State of enforcement or, as the case may be, one of the official languages of the place where service of the document is to be effected – Omission of the standard form set out in Annex II to Regulation No 1393/2007 – Consequences – Assessment by the courts of the Member State of origin. — Case C-643/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la netta separazione di competenze tra Stato membro di origine e Stato membro dell’esecuzione nel sistema del titolo esecutivo europeo. I vizi della notificazione dell’atto introduttivo nel procedimento di origine, anche se incidono sui diritti di difesa, non possono essere invocati come motivo di opposizione all’esecuzione nello Stato richiesto. La questione va fatta valere, invece, davanti ai giudici dello Stato di origine mediante richiesta di ritiro del certificato, se rilasciato indebitamente.
Esecuzione in uno Stato membro di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo: il debitore può opporsi in sede esecutiva per vizi della notificazione compiuta nel procedimento di origine (mancata traduzione e mancato modulo standard)?
La questione giuridica
Se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 consenta alla normativa dello Stato membro dell’esecuzione di ammettere l’opposizione del debitore all’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo per contestare la validità della notificazione effettuata nel procedimento di origine, quando l’atto introduttivo è stato spedito per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ma senza traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua dello Stato membro richiesto e senza il modulo standard dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1393/2007; e, in subordine, se l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento sulla notificazione precluda una norma nazionale che qualifichi come invalida tale notificazione quando non è più possibile sanare l’omissione nel procedimento di origine.
Principio di diritto
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 osta a che lo Stato membro dell’esecuzione consenta al debitore di opporsi all’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo deducendo vizi della notificazione verificatisi nel procedimento di origine, quali l’assenza della traduzione e del modulo standard di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007. Tali vizi attengono alla regolarità della certificazione come titolo esecutivo europeo e devono essere fatti valere esclusivamente dinanzi ai giudici dello Stato membro di origine, che possono rettificare o ritirare il certificato; nello Stato membro dell’esecuzione sono ammissibili solo i motivi di rifiuto, sospensione o limitazione espressamente previsti dagli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Regolamento (CE) n. 1393/2007
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Allegato II del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 6, paragrafo 1
Esecuzione in Portogallo di una decisione estone certificata come titolo esecutivo europeo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) in un procedimento di opposizione all’esecuzione promosso da Manuel Costa Filhos Lda. contro OÜ Wine Port of Paldiski. Al centro della controversia vi è l’esecuzione in Portogallo di una decisione estone certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004.
Fatti e procedimento nazionale
Wine Port aveva avviato in Portogallo l’esecuzione di una sentenza del 12 aprile 2022 resa dal tribunale estone e certificata come titolo esecutivo europeo. Manuel Costa sosteneva di non essere mai stato validamente informato del procedimento estone e di aver conosciuto la decisione solo in fase esecutiva, senza poter proporre impugnazione.
Il giudice portoghese di primo grado aveva accolto l’opposizione, ritenendo invalida la notificazione perché effettuata in estone e senza il modulo standard dell’allegato II del regolamento n. 1393/2007. La Corte d’appello di Porto aveva invece riformato tale decisione, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui l’omissione del modulo standard non comporta, di per sé, nullità della notificazione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 805/2004, specie gli articoli 1, 5, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 23 e 28;
- il regolamento (CE) n. 1393/2007, in particolare l’articolo 8 e l’allegato II;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
La Corte sottolinea che il regolamento n. 805/2004 mira alla libera circolazione dei titoli relativi a crediti non contestati, abolendo l’exequatur, ma subordinando tale semplificazione al rispetto di minimi standard procedurali nello Stato di origine. Il regolamento n. 1393/2007 disciplina, invece, le modalità di notificazione transfrontaliera e il diritto del destinatario di rifiutare l’atto se non è redatto o tradotto in una lingua adeguata, previa informazione mediante il modulo standard.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la normativa nazionale dello Stato dell’esecuzione possa considerare nulla la notificazione di un atto introduttivo spedito per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quando manchino sia la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario sia il modulo standard dell’allegato II;
- se il debitore possa opporsi all’esecuzione di un titolo esecutivo europeo deducendo proprio tale vizio della notificazione avvenuta nel procedimento di origine;
- se il regolamento n. 805/2004 osti a una norma nazionale che consenta tale opposizione sulla base delle regole interne in tema di invalidità della notificazione.
Ragionamento della Corte: competenza dello Stato di origine e dello Stato di esecuzione
La Corte ribadisce che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 stabilisce che il procedimento esecutivo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, ma solo “fatte salve” le disposizioni del capo IV del regolamento, in particolare gli articoli 21 e 23. Ne deriva che i giudici dello Stato di esecuzione possono esaminare esclusivamente i motivi di rifiuto, sospensione o limitazione tassativamente previsti dal regolamento.
Il sistema del regolamento si fonda su una netta ripartizione di competenze:
- nello Stato di origine si controlla il rispetto dei minimi standard procedurali e si certifica, eventualmente, il titolo esecutivo europeo;
- nello Stato di esecuzione non è consentito riesaminare la regolarità del procedimento di origine né la validità della certificazione, salvo i casi espressamente previsti dagli articoli 21 e 23.
La Corte richiama l’articolo 18 del regolamento n. 805/2004, che consente di sanare il mancato rispetto dei minimi standard solo nello Stato di origine. Se l’atto introduttivo non è stato notificato con il modulo standard dell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 e tale omissione non è stata sanata nel procedimento di origine, la decisione non soddisfa i requisiti per essere certificata come titolo esecutivo europeo. In tal caso il certificato è stato rilasciato erroneamente e deve essere ritirato dal giudice di origine ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
Conseguenze per l’opposizione all’esecuzione in Portogallo
La Corte esclude che il debitore possa far valere in Portogallo, come motivo di opposizione all’esecuzione, la mancata traduzione dell’atto e l’omissione del modulo standard. Tali censure attengono alla validità della certificazione come titolo esecutivo europeo, non a un motivo di rifiuto o di sospensione dell’esecuzione nei termini degli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004.
La Corte osserva inoltre che, nel caso concreto, non risultava proposta in Estonia alcuna domanda di ritiro del certificato; la contestazione era stata sollevata solo dinanzi al giudice portoghese dell’esecuzione. Ciò conferma l’inammissibilità del motivo addotto in sede esecutiva.
La questione sull’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007
Quanto alla prima questione, la Corte non la esamina nel merito. Spiega che il problema della possibile invalidità della notificazione per omissione del modulo standard nell’ambito del regolamento n. 1393/2007 attiene alla verifica della correttezza della certificazione come titolo esecutivo europeo, verificata esclusivamente dal giudice dello Stato di origine.
Poiché il giudice portoghese dell’esecuzione non è competente a pronunciarsi su tale profilo, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non è applicabile al contenzioso dinanzi ad esso pendente e non occorre rispondere alla prima questione.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 osta a una normativa dello Stato membro dell’esecuzione che consenta al debitore di opporsi all’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo deducendo che, nel procedimento di origine, l’atto introduttivo fu notificato senza traduzione nella lingua adeguata e senza il modulo standard dell’allegato II del regolamento n. 1393/2007.
Principi affermati
- I vizi della notificazione verificatisi nel procedimento di origine non possono essere riesaminati dal giudice dell’esecuzione in presenza di un titolo esecutivo europeo.
- La mancata allegazione del modulo standard di cui all’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, se non sanata, incide sulla correttezza della certificazione e va fatta valere nello Stato di origine.
- Lo Stato membro dell’esecuzione può opporre solo i motivi tassativi di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004.
- Il sistema del titolo esecutivo europeo mira a coniugare rapidità e semplificazione dell’esecuzione con il rispetto dei diritti della difesa, affidando tale controllo primariamente allo Stato di origine.
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