Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-509/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 novembre 2025. — Investcapital Ltd contro M.H.S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arucas. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto relativo ad un conto bancario – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Proposta del giudice di riduzione del credito per un importo corrispondente all’applicazione di una clausola considerata abusiva – Accettazione da parte del professionista e facoltà di reclamare tale importo in un procedimento successivo – Principio di effettività – Partecipazione del consumatore al controllo del carattere potenzialmente abusivo di una clausola contrattuale. — Causa C-509/24

Giurisprudenza europea62024CJ0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un procedimento monitorio spagnolo relativo a un credito bancario ceduto a Investcapital e fondato su clausole potenzialmente abusive. Ha ritenuto compatibile con la direttiva 93/13 un sistema che consente al giudice, in sede monitoria, solo di ridurre il credito escludendo gli importi abusivi, senza dichiarare la nullità della clausola, e senza la partecipazione del consumatore a quel controllo. È decisivo, però, che il consumatore possa far valere pienamente i propri diritti in successivi giudizi contraddittori e che il procedimento monitorio non produca effetti di cosa giudicata.

Contratto di conto bancario e procedimento monitorio: compatibilità con la direttiva 93/13 di un controllo d’ufficio delle clausole abusive limitato alla riduzione del credito, senza declaratoria di nullità, e svolto senza partecipazione del consumatore.

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una normativa nazionale che, nel procedimento d’ingiunzione di pagamento, consente al giudice di escludere dall’importo richiesto le somme fondate su clausole abusive senza poter dichiarare la nullità di tali clausole, permette al creditore di agire successivamente per il recupero della parte respinta e non prevede la partecipazione del consumatore al controllo officioso del carattere abusivo.

Principio di diritto

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, non ostano a una disciplina nazionale del procedimento d’ingiunzione di pagamento che consenta al giudice di ridurre l’importo richiesto escludendo le somme derivanti da clausole abusive, senza dichiararne in tale sede la nullità, e che non preveda la partecipazione del consumatore a tale controllo, purché il consumatore possa poi ottenere in un giudizio successivo la declaratoria di nullità della clausola abusiva e il contraddittorio sia garantito nei procedimenti successivi aventi ad oggetto le stesse pretese.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Considerando 24 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 815, paragrafo 3, LEC
  • Articolo 818, paragrafo 1, LEC
  • Articolo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Contratto di conto bancario e controllo delle clausole abusive nel procedimento d’ingiunzione di pagamento

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Arucas (Spagna) in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori. La Corte interpreta gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 nel contesto di un procedimento monitorio per il recupero di un credito derivante da un contratto di conto corrente bancario.

Fatti e procedimento principale

Investcapital Ltd., cessionaria di un credito originato da un contratto di conto corrente concluso tra M.H.S. e la banca B.S.A., ha chiesto un’ingiunzione di pagamento per EUR 1234,01, comprendenti capitale, interessi e spese/commissioni. Il giudice del rinvio, informato ex articolo 815, paragrafo 3, LEC che il credito derivava da un contratto professionista-consumatore, ha avviato il controllo officioso del carattere abusivo di alcune clausole.

Normativa nazionale rilevante

La LEC prevede che, se il giudice ritiene abusiva una clausola fondante la domanda o determinante l’importo dovuto, possa formulare una proposta di ingiunzione di pagamento per un importo ridotto, escludendo la parte derivante dalla clausola abusiva. Il creditore può accettare o rifiutare la proposta; se la accetta, il debitore paga l’importo ridotto, ma il creditore conserva la possibilità di reclamare la parte residua in un successivo giudizio di accertamento. L’articolo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007 stabilisce invece che le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice spagnolo ha chiesto, in sostanza:

  • se un controllo giurisdizionale limitato alla sola esclusione degli importi fondati su clausole abusive, con possibilità per il professionista di riproporre la pretesa in altro giudizio, possa costituire un mezzo adeguato ed efficace ai sensi della direttiva 93/13;
  • se la direttiva osti a una disciplina che, in tale sede, non consente di trarre tutte le conseguenze della declaratoria di abusività, in particolare la nullità della clausola;
  • se la direttiva osti a una disciplina che non prevede la partecipazione del consumatore a tale controllo officioso.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore e impone che le clausole abusive non lo vincolino. Il giudice nazionale deve quindi controllare d’ufficio l’abusività delle clausole e disapplicarle, ma l’articolo 6, paragrafo 1, non esige l’annullamento dell’intero contratto: il contratto può sopravvivere senza la clausola abusiva, se ciò è giuridicamente possibile.

Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, la Corte ribadisce che gli Stati membri devono predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Tuttavia, in linea di principio, le procedure applicabili all’esame dell’abusività rientrano nell’autonomia procedurale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Nel caso spagnolo, la Corte osserva che il procedimento monitorio è un procedimento sommario e non contraddittorio, destinato al rapido recupero dei crediti scaduti, liquidi ed esigibili. In tale contesto, il controllo officioso previsto dall’articolo 815, paragrafo 3, LEC comporta soltanto l’esclusione degli importi basati su clausole abusive, senza dichiarazione di nullità, ma questa ultima può essere ottenuta in successivi giudizi ordinari o in un eventuale procedimento instaurato a seguito dell’opposizione del consumatore. La Corte sottolinea inoltre che la proposta di riduzione e l’eventuale ordinanza non hanno autorità di cosa giudicata né altri effetti preclusivi.

Quanto al contraddittorio, la Corte ritiene che l’assenza di partecipazione del consumatore al controllo officioso nella fase monitoria non leda di per sé i diritti di difesa, poiché il sistema spagnolo consente al consumatore di far valere le proprie difese in successivi giudizi a cognizione piena, nei quali il principio del contraddittorio è garantito.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che:

  • consente al giudice del procedimento d’ingiunzione di pagamento di ridurre il credito escludendo gli importi derivanti da clausole abusive, senza dichiararne la nullità in quella sede;
  • consente al professionista di promuovere un successivo giudizio per il recupero della parte respinta, purché il consumatore possa ottenere in altri giudizi la declaratoria di nullità della clausola;
  • non prevede la partecipazione del consumatore al controllo officioso, a condizione che il procedimento monitorio non produca autorità di cosa giudicata e che il contraddittorio sia garantito nei successivi giudizi tra le stesse parti sulle medesime pretese.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che il diritto UE non impone un unico modello procedurale di tutela contro le clausole abusive, ma richiede un assetto complessivamente effettivo. In particolare, è compatibile con la direttiva 93/13 un controllo anticipato e sommario, se la tutela piena del consumatore è assicurata in una fase successiva e se la fase iniziale non preclude la discussione nel merito della nullità della clausola.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contratti con i consumatoriprocedimento monitoriotutela giurisdizionale effettivadiritto processuale civile spagnoloprincipio del contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.