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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-137/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 novembre 2025. — Michael Heßler contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Procedimento precontenzioso – Articolo 90 – Nozione di “atto che [arreca] pregiudizio” – Imposta a profitto dell’Unione europea – Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 – Articolo 3 – Detrazione fiscale per figli a carico – Presupposti per la concessione – Nozione di “figlio a carico” – Allegato VII dello Statuto – Articolo 2 – Assegno per figlio a carico. — Causa C-137/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un contenzioso di funzione pubblica relativo alla detrazione fiscale per figlio a carico e alla nozione di atto impugnabile nel procedimento precontenzioso statutario. Accoglie il ricorso solo nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la ricevibilità dell’impugnazione contro la decisione implicita del 18 dicembre 2021, ritenendo invece che il messaggio e-mail del 27 agosto 2021 fosse già un atto lesivo. Sul merito, conferma che la detrazione fiscale non spetta per figli ultradovicenni non più "a carico" ai sensi dell’intero articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, e che gli atti interni della Commissione non possono ampliare il diritto in contrasto con la normativa superiore.

Impugnazione su funzione pubblica UE: qualificazione come "atto che arreca pregiudizio" del messaggio e-mail con cui il PMO ha negato la proroga della detrazione fiscale per figlio a carico, e condizioni sostanziali per ottenere tale detrazione.

La questione giuridica

Se il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, con cui il PMO ha comunicato al funzionario che nessuna domanda di concessione o proroga della detrazione fiscale poteva più essere accolta in assenza del diritto all’assegno per figlio a carico, costituisse un "atto che arreca pregiudizio" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, con conseguente tempestività del reclamo; se il Tribunale avesse correttamente interpretato l’articolo 3 del regolamento n. 260/68 e l’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto in relazione al diritto alla detrazione fiscale e alla nozione di figlio a carico; e se gli atti interni della Commissione potessero derogare alla disciplina statutaria e regolamentare.

Principio di diritto

Un messaggio di posta elettronica dell’amministrazione dell’Unione può costituire un "atto che arreca pregiudizio" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto quando, per il suo contenuto e il contesto, manifesta un rifiuto definitivo idoneo a incidere direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del funzionario, anche se l’amministrazione lo qualifica come mero atto informativo. Sul piano sostanziale, la detrazione fiscale prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 spetta solo se ricorre la nozione di "figlio a carico" dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, interpretata alla luce dell’intero articolo 2, compresi i limiti di età del paragrafo 3; gli atti interni della Commissione non possono derogare a tali disposizioni vincolanti. La Corte annulla dunque la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione implicita del 18 dicembre 2021, ma respinge nel merito il resto dell’impugnazione e le domande sul merito della detrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 80 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
  • Articolo 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
  • Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 2
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Detrazione fiscale per figlio a carico e atto lesivo nel procedimento statutario

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da un funzionario della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso volto a ottenere la detrazione fiscale per figli a carico prevista dal regolamento n. 260/68. La controversia si colloca nell’ambito del procedimento precontenzioso dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari e verte sia sulla ricevibilità del ricorso sia sui presupposti sostanziali della detrazione.

Fatti e iter amministrativo

Il ricorrente, padre di due figlie, aveva beneficiato dell’assegno per figlio a carico fino al raggiungimento dei 26 anni da parte di ciascuna figlia e, fino al 31 luglio 2021, anche della detrazione fiscale. Dopo aver chiesto la proroga della detrazione per le figlie ormai maggiorenni, riceveva dal PMO varie e-mail, in particolare quella del 27 agosto 2021, nelle quali l’amministrazione comunicava che, sulla base della sentenza XB/BCE, nessuna domanda di concessione o proroga della detrazione poteva più essere accolta in assenza del diritto all’assegno per figlio a carico.

Il Tribunale aveva ritenuto che tali e-mail non fossero atti lesivi e che l’atto iniziale fosse invece una decisione implicita di rigetto intervenuta il 18 dicembre 2021. Da ciò aveva fatto discendere l’irricevibilità della domanda di annullamento nella parte relativa alla seconda figlia.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto;
  • l’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, relativo all’assegno per figlio a carico;
  • l’articolo 3 del regolamento n. 260/68, che disciplina la base imponibile dell’imposta a profitto dell’Unione e la detrazione supplementare per ciascun figlio a carico;
  • l’articolo 41 della Carta e l’articolo 296 TFUE, invocati dal ricorrente in tema di motivazione e diritto di essere ascoltato;
  • gli articoli 61 dello Statuto della Corte e 170, 184 e 138 del regolamento di procedura.

Qualificazione del messaggio e-mail del 27 agosto 2021 come atto lesivo

La Corte ribadisce che sono atti lesivi quelli che producono effetti giuridici obbligatori, idonei a incidere in modo diretto e immediato sulla situazione del ricorrente. La qualificazione dipende dalla sostanza dell’atto, non dalla sua forma né dalla formula con cui l’amministrazione lo presenta.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che il messaggio del 27 agosto 2021 non si limitava a un’informazione astratta: conteneva un rifiuto sostanziale della proroga della detrazione e ribadiva la posizione già espressa dal PMO nelle e-mail del 29 giugno 2021. La dicitura secondo cui il messaggio era inviato a titolo informativo non impedisce la sua qualificazione come atto lesivo. Ne consegue che il termine di tre mesi per il reclamo decorreva da quella comunicazione, e il reclamo presentato il 24 novembre 2021 era tempestivo.

Errori del Tribunale sulla ricevibilità

La Corte rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’atto iniziale fosse la decisione implicita del 18 dicembre 2021 e non la comunicazione del 27 agosto 2021. Per questo motivo annulla la sentenza impugnata nei limiti in cui aveva dichiarato irricevibile la domanda di annullamento relativa alla decisione implicita del 18 dicembre 2021.

Esame del merito: nozione di figlio a carico e detrazione fiscale

Sul piano sostanziale, la Corte chiarisce che l’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 riconosce una detrazione supplementare per ciascun figlio a carico, o persona assimilata a figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto. La norma non subordina la detrazione al fatto che l’assegno per figlio a carico sia effettivamente versato, ma la collega comunque alla sussistenza di un figlio che risponda alla nozione statutaria di figlio a carico.

La Corte respinge dunque la tesi del ricorrente secondo cui l’articolo 2, paragrafo 2, sarebbe sufficiente da solo a definire il figlio a carico. Al contrario, la nozione va letta alla luce dell’intero articolo 2 dell’allegato VII, inclusi i limiti di età del paragrafo 3 e l’ipotesi eccezionale del paragrafo 4. In questo senso, per i figli che abbiano superato i 26 anni non sussiste, salvo equiparazione eccezionale, il diritto alla detrazione fiscale.

Atti interni della Commissione e conclusioni dei capi di amministrazione

La Corte conferma che gli atti interni della Commissione, come la direttiva interna che recepisce le conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04, sono norme di comportamento autoimposte e non possono derogare a disposizioni vincolanti e gerarchicamente superiori, quali lo Statuto e il regolamento n. 260/68. Di conseguenza, tali atti interni non possono estendere il beneficio della detrazione fiscale in contrasto con i limiti derivanti dalla normativa superiore.

Esito finale

Dopo aver annullato parzialmente la sentenza del Tribunale, la Corte statuisce definitivamente sul ricorso residuo dinanzi al Tribunale e respinge le conclusioni di merito del ricorrente contro il diniego della detrazione fiscale. Le spese sono compensate, con ciascuna parte che sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica ueretribuzione e imposizione fiscale dei funzionari ueassegni familiariprocedimento precontenzioso statutarioatti interni amministrativi

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