Sentenza n. 1461/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del -OMISSIS- con la quale la Polizia di Stato - I Zona Polizia di Frontiera - Piemonte – Valle d’Aosta - Liguria ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente con la memoria procedimentale del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; per l’accertamento del diritto del ricorrente di accedere (mediante visione ed estrazione di copia) agli atti indicati nell’istanza formulata in sede procedimentale; e per la condanna del Ministero resistente all’esibizione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla pianta organica e alla tabella organica del Settore Polizia di Frontiera della sede di provenienza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, aveva presentato un’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Nel procedimento il Ministero aveva comunicato motivi ostativi fondati, tra l’altro, sulla grave scopertura dell’organico degli Ufficiali di polizia giudiziaria presso la sede di provenienza, indicata nella misura del 52,6%. Il ricorrente aveva quindi chiesto l’accesso agli atti relativi agli organici e alle assegnazioni temporanee delle sedi interessate. L’Amministrazione aveva negato l’accesso, ritenendo la richiesta preordinata a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 e riferita ad atti di pianificazione e programmazione esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), della medesima legge. Nel giudizio il ricorrente ha delimitato la domanda alla sola pianta organica e tabella organica del Settore Polizia di Frontiera della sede di provenienza, nei limiti in cui vi risultassero gli incarichi previsti. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e la funzionalità della documentazione all’esercizio del diritto di difesa nel procedimento di assegnazione temporanea.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso come delimitata in giudizio e ha ordinato al Ministero dell’Interno di esibire al ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la pianta organica e la tabella organica del Settore Polizia di Frontiera della sede di provenienza. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione fosse strettamente connessa al motivo ostativo fondato sulla scopertura dell’organico e che il ricorrente avesse pertanto un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. La richiesta non era preordinata a un controllo generalizzato dell’Amministrazione, poiché riguardava documenti specificamente collegati alla posizione procedimentale del richiedente. Il richiamo all’art. 24, comma 1, lett. c), è stato ritenuto insufficiente: tale disposizione riguarda l’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, ossia gli atti endoprocedimentali e propedeutici relativi ai procedimenti di formazione, non gli atti di pianificazione o programmazione in quanto tali. Inoltre, la pianta e la tabella organica erano funzionali all’esercizio del diritto di difesa, con conseguente applicazione dell’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. È stato altresì ritenuto inidoneo il richiamo all’art. 8, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 352/1992, formulato soltanto nelle difese dell’Amministrazione: la norma regolamentare non può derogare all’accesso difensivo previsto dalla legge e non esclude automaticamente tutti i documenti concernenti strutture, mezzi, dotazioni e personale. L’Amministrazione non aveva allegato né dimostrato un pregiudizio concreto agli interessi pubblici tale da giustificare il diniego. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La connessione tra i documenti richiesti e il motivo ostativo utilizzato nel procedimento di assegnazione temporanea dimostra l’interesse qualificato del dipendente all’accesso.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
La causa di esclusione riguarda l’attività procedimentale diretta alla formazione di tali atti, non gli atti di pianificazione o programmazione in quanto tali; in ogni caso non giustifica il diniego di documenti funzionali all’accesso difensivo.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
La richiesta circoscritta a documenti specificamente collegati alla posizione procedimentale del richiedente non costituisce controllo generalizzato sull’operato amministrativo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo prevale sulle limitazioni generali quando la documentazione è necessaria per tutelare la posizione giuridica del richiedente, salvo la dimostrazione di un concreto pregiudizio agli interessi pubblici protetti.
art. 8, commi 1, 2, 4 e 5, d.P.R. 352/1992
qualora essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
La disciplina regolamentare non sottrae automaticamente all’accesso tutti i documenti relativi a strutture, dotazioni e personale; sono necessarie specifiche ipotesi di esclusione e la verifica di un pregiudizio concreto, senza possibilità di derogare all’accesso difensivo stabilito dalla legge.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Costituisce il presupposto del procedimento di assegnazione temporanea nell’ambito del quale il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso.
Massime di principio
- La richiesta di accesso documentale non è preordinata a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione quando è circoscritta a documenti specificamente collegati a un procedimento riguardante il richiedente e utilizzati dall’amministrazione per fondare un motivo ostativo alla sua istanza.
- Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso quando i documenti richiesti sono idonei a verificare la consistenza fattuale del presupposto organizzativo posto dall’amministrazione a fondamento del diniego o del preavviso di rigetto di un’istanza individuale.
- L’esclusione prevista per l’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione riguarda gli atti endoprocedimentali e propedeutici del relativo procedimento di formazione; non consente di negare automaticamente l’accesso a documenti organizzativi che attestano una situazione concreta e sono collegati alla posizione del richiedente.
- L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; un regolamento non può derogare a tale garanzia legislativa e l’amministrazione deve allegare uno specifico pregiudizio concreto agli interessi pubblici protetti per limitarlo.
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