Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9529/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 2548/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 23421/2024, pubblicata in data 03/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 03/03/2025, passata in giudicato, nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione resistente “a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 258,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u., da distrarsi”.

Giustizia amministrativa202515904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, del rimborso spese generali, degli accessori di legge e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2548/2025, passata in giudicato, nella parte in cui condannava il Ministero al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 258,00 oltre rimborso spese generali del 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre richiesta la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, ritenendo provato l'inadempimento allegato dal ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta del ricorrente. L'astreinte è stata negata perché il ritardo maturato non è stato ritenuto sufficientemente significativo da giustificare la misura. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura è stata esclusa perché il ritardo non è stato ritenuto tale da giustificarla.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione della copia attestata conforme della sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato e l'Amministrazione non fornisce elementi sull'avvenuto pagamento o sulla corretta esecuzione, la domanda può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al diritto riconosciuto dal giudicato senza rimetterne in discussione i presupposti sostanziali o rivalutare la fondatezza della pretesa già accertata.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • La fissazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento del ritardo, ma richiede che la durata e le caratteristiche dell'inerzia amministrativa siano tali da giustificare la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.