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direttiva

Direttiva 2006/133

Direttiva 2006/133/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il flusilazolo nell’allegato I, ma con un regime di iscrizione fortemente limitato nel tempo e nell’uso, fondato sul principio di precauzione e su misure di attenuazione dei rischi. La Commissione considera che gli usi esaminati possano soddisfare i requisiti di sicurezza solo con specifiche condizioni, in particolare per la tutela degli operatori, degli organismi acquatici e della fauna selvatica. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2007 e riesaminare le autorizzazioni esistenti entro termini differenziati, fino al 30 giugno 2008 per il riesame completo dei prodotti. La direttiva impone inoltre ulteriori studi sugli effetti endocrini e un monitoraggio annuale dei problemi sanitari degli operatori.

Iscrizione della sostanza attiva flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni restrittive di impiego e obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione all’autorizzazione, revisione, modifica o revoca dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo come sostanza attiva. Riguarda gli impieghi agricoli specificamente valutati a livello comunitario e autorizzabili solo alle condizioni dell’iscrizione in allegato I; sono esclusi gli usi non valutati o solo parzialmente valutati, nonché talune modalità di impiego espressamente vietate (trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, giardinaggio domestico).

Iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/133/CE della Commissione inserisce il flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, ma lo fa in un quadro di forte cautela regolatoria. Dai considerando emerge che la Commissione ha valutato gli impieghi proposti e ha ritenuto opportuno applicare il principio di precauzione, vista la pericolosità intrinseca della sostanza e le preoccupazioni relative anche a possibili effetti sul sistema endocrino.

Finalità e logica regolatoria

La Commissione afferma che, per gli usi esaminati nel rapporto di riesame, i prodotti contenenti flusilazolo possono soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE solo se accompagnati da adeguate misure di attenuazione dei rischi. L’iscrizione è quindi concepita come ammissibilità condizionata, non come autorizzazione libera e generalizzata.

Ambito di applicazione e usi consentiti

L’allegato introdotto dalla direttiva autorizza soltanto l’impiego del flusilazolo come fungicida su:

  • cereali diversi dal riso,
  • granturco,
  • semi di colza,
  • barbabietola da zucchero.

È inoltre fissato un limite quantitativo di 200 g di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione. Restano esclusi:

  • il trattamento aereo,
  • le applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, sia per uso amatoriale sia professionale,
  • il giardinaggio domestico.

Misure di tutela e gestione del rischio

Gli Stati membri devono assicurare l’applicazione di misure di mitigazione del rischio, con particolare attenzione a tre categorie di soggetti o bersagli ambientali:

  • organismi acquatici, per i quali deve essere mantenuta una distanza adeguata dai corpi idrici superficiali, eventualmente modulata in funzione di tecniche o attrezzature antideriva;
  • uccelli e mammiferi, tramite condizioni di autorizzazione e misure che riducano al minimo l’esposizione, anche attraverso la scelta di tempi di applicazione e di formulazioni appropriate;
  • operatori, che devono usare dispositivi di protezione adeguati, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi facciali o occhiali durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo il caso in cui la progettazione dell’attrezzatura o specifici dispositivi di protezione impediscano già adeguatamente l’esposizione.

Obblighi degli Stati membri sul riesame delle autorizzazioni

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo e, se necessario, modificarle o revocarle. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, con esclusione della parte B dell’iscrizione, e devono accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame completo secondo i principi uniformi

La direttiva prevede inoltre, in deroga al primo termine, un riesame più approfondito di ciascun prodotto fitosanitario contenente flusilazolo, da effettuarsi secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In questa fase gli Stati membri devono tener conto della parte B dell’iscrizione e verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2008.

Ulteriori dati e monitoraggio post-autorizzazione

La parte B dell’allegato introduce obblighi ulteriori per il periodo successivo all’iscrizione:

  • i titolari delle autorizzazioni devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno informazioni sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori;
  • gli Stati membri possono richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, per ricostruire le reali condizioni d’uso e il possibile impatto tossicologico;
  • devono essere richiesti ulteriori studi sugli effetti nocivi sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione da parte dell’OCSE delle linee direttrici per i test sull’alterazione endocrina;
  • il notificante deve fornire tali studi alla Commissione entro due anni dall’adozione delle linee direttrici OCSE.

Termine di recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1° luglio 2007. Devono inoltre notificare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed è destinata agli Stati membri.

Osservazioni per la pratica professionale

Per i professionisti italiani, la direttiva impone un recepimento tecnico-amministrativo che si riflette soprattutto sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo. Il punto centrale non è solo l’iscrizione della sostanza attiva, ma la necessità di verificare rigorosamente condizioni d’uso, limitazioni settoriali, protezione degli operatori e disponibilità del dossier tecnico, con un successivo riesame completo dei prodotti entro il 30 giugno 2008.

Disposizioni principali

Iscrizione del flusilazolo in allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la voce n. 147 relativa al flusilazolo, con entrata in vigore dell’iscrizione il 1° gennaio 2007 e scadenza il 30 giugno 2008.

Condizioni e limiti di autorizzazione degli usi

L’iscrizione consente solo l’impiego come fungicida su cereali diversi dal riso, granturco, semi di colza e barbabietola da zucchero, con dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione. Sono vietati trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, sia professionali sia amatoriali, e giardinaggio domestico.

Misure di attenuazione dei rischi e protezione specifica

Gli Stati membri devono garantire misure di attenuazione dei rischi, con particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché degli operatori. Sono previste distanze adeguate dai corpi idrici superficiali, misure per ridurre l’esposizione della fauna e l’obbligo di indumenti protettivi adatti durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura.

Riesame delle autorizzazioni esistenti e verifica dell’accesso ai dati

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti e verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, esclusa la parte B dell’iscrizione, nonché la disponibilità o accessibilità di un fascicolo conforme all’allegato II nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame completo dei prodotti e termine del 30 giugno 2008

In deroga al primo riesame, ciascun prodotto fitosanitario contenente flusilazolo deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Sulla base di tale valutazione gli Stati membri devono stabilire la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 giugno 2008, se necessario.

Ulteriori studi e monitoraggio post-autorizzazione

La parte B dell’allegato impone ai titolari delle autorizzazioni di riferire entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego. Devono inoltre essere richiesti ulteriori studi sui possibili effetti endocrini entro due anni dall’adozione, da parte dell’OCSE, delle linee direttrici per i test sull’alterazione del sistema endocrino; il notificante deve trasmettere tali studi alla Commissione entro due anni dall’adozione delle linee direttrici.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1° luglio 2007. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute umanaambientesicurezza chimica

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