Direttiva 2006/133
Direttiva 2006/133/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il flusilazolo nell’allegato I, ma con un regime di iscrizione fortemente limitato nel tempo e nell’uso, fondato sul principio di precauzione e su misure di attenuazione dei rischi. La Commissione considera che gli usi esaminati possano soddisfare i requisiti di sicurezza solo con specifiche condizioni, in particolare per la tutela degli operatori, degli organismi acquatici e della fauna selvatica. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2007 e riesaminare le autorizzazioni esistenti entro termini differenziati, fino al 30 giugno 2008 per il riesame completo dei prodotti. La direttiva impone inoltre ulteriori studi sugli effetti endocrini e un monitoraggio annuale dei problemi sanitari degli operatori.
Iscrizione della sostanza attiva flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni restrittive di impiego e obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione all’autorizzazione, revisione, modifica o revoca dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo come sostanza attiva. Riguarda gli impieghi agricoli specificamente valutati a livello comunitario e autorizzabili solo alle condizioni dell’iscrizione in allegato I; sono esclusi gli usi non valutati o solo parzialmente valutati, nonché talune modalità di impiego espressamente vietate (trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, giardinaggio domestico).
Iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2006/133/CE della Commissione inserisce il flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, ma lo fa in un quadro di forte cautela regolatoria. Dai considerando emerge che la Commissione ha valutato gli impieghi proposti e ha ritenuto opportuno applicare il principio di precauzione, vista la pericolosità intrinseca della sostanza e le preoccupazioni relative anche a possibili effetti sul sistema endocrino.
Finalità e logica regolatoria
La Commissione afferma che, per gli usi esaminati nel rapporto di riesame, i prodotti contenenti flusilazolo possono soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE solo se accompagnati da adeguate misure di attenuazione dei rischi. L’iscrizione è quindi concepita come ammissibilità condizionata, non come autorizzazione libera e generalizzata.
Ambito di applicazione e usi consentiti
L’allegato introdotto dalla direttiva autorizza soltanto l’impiego del flusilazolo come fungicida su:
- cereali diversi dal riso,
- granturco,
- semi di colza,
- barbabietola da zucchero.
È inoltre fissato un limite quantitativo di 200 g di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione. Restano esclusi:
- il trattamento aereo,
- le applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, sia per uso amatoriale sia professionale,
- il giardinaggio domestico.
Misure di tutela e gestione del rischio
Gli Stati membri devono assicurare l’applicazione di misure di mitigazione del rischio, con particolare attenzione a tre categorie di soggetti o bersagli ambientali:
- organismi acquatici, per i quali deve essere mantenuta una distanza adeguata dai corpi idrici superficiali, eventualmente modulata in funzione di tecniche o attrezzature antideriva;
- uccelli e mammiferi, tramite condizioni di autorizzazione e misure che riducano al minimo l’esposizione, anche attraverso la scelta di tempi di applicazione e di formulazioni appropriate;
- operatori, che devono usare dispositivi di protezione adeguati, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi facciali o occhiali durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo il caso in cui la progettazione dell’attrezzatura o specifici dispositivi di protezione impediscano già adeguatamente l’esposizione.
Obblighi degli Stati membri sul riesame delle autorizzazioni
Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo e, se necessario, modificarle o revocarle. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, con esclusione della parte B dell’iscrizione, e devono accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo secondo i principi uniformi
La direttiva prevede inoltre, in deroga al primo termine, un riesame più approfondito di ciascun prodotto fitosanitario contenente flusilazolo, da effettuarsi secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In questa fase gli Stati membri devono tener conto della parte B dell’iscrizione e verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2008.
Ulteriori dati e monitoraggio post-autorizzazione
La parte B dell’allegato introduce obblighi ulteriori per il periodo successivo all’iscrizione:
- i titolari delle autorizzazioni devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno informazioni sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori;
- gli Stati membri possono richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, per ricostruire le reali condizioni d’uso e il possibile impatto tossicologico;
- devono essere richiesti ulteriori studi sugli effetti nocivi sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione da parte dell’OCSE delle linee direttrici per i test sull’alterazione endocrina;
- il notificante deve fornire tali studi alla Commissione entro due anni dall’adozione delle linee direttrici OCSE.
Termine di recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1° luglio 2007. Devono inoltre notificare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed è destinata agli Stati membri.
Osservazioni per la pratica professionale
Per i professionisti italiani, la direttiva impone un recepimento tecnico-amministrativo che si riflette soprattutto sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo. Il punto centrale non è solo l’iscrizione della sostanza attiva, ma la necessità di verificare rigorosamente condizioni d’uso, limitazioni settoriali, protezione degli operatori e disponibilità del dossier tecnico, con un successivo riesame completo dei prodotti entro il 30 giugno 2008.
Disposizioni principali
Iscrizione del flusilazolo in allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la voce n. 147 relativa al flusilazolo, con entrata in vigore dell’iscrizione il 1° gennaio 2007 e scadenza il 30 giugno 2008.
Condizioni e limiti di autorizzazione degli usi
L’iscrizione consente solo l’impiego come fungicida su cereali diversi dal riso, granturco, semi di colza e barbabietola da zucchero, con dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione. Sono vietati trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, sia professionali sia amatoriali, e giardinaggio domestico.
Misure di attenuazione dei rischi e protezione specifica
Gli Stati membri devono garantire misure di attenuazione dei rischi, con particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché degli operatori. Sono previste distanze adeguate dai corpi idrici superficiali, misure per ridurre l’esposizione della fauna e l’obbligo di indumenti protettivi adatti durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura.
Riesame delle autorizzazioni esistenti e verifica dell’accesso ai dati
Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti e verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, esclusa la parte B dell’iscrizione, nonché la disponibilità o accessibilità di un fascicolo conforme all’allegato II nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo dei prodotti e termine del 30 giugno 2008
In deroga al primo riesame, ciascun prodotto fitosanitario contenente flusilazolo deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Sulla base di tale valutazione gli Stati membri devono stabilire la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 giugno 2008, se necessario.
Ulteriori studi e monitoraggio post-autorizzazione
La parte B dell’allegato impone ai titolari delle autorizzazioni di riferire entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego. Devono inoltre essere richiesti ulteriori studi sui possibili effetti endocrini entro due anni dall’adozione, da parte dell’OCSE, delle linee direttrici per i test sull’alterazione del sistema endocrino; il notificante deve trasmettere tali studi alla Commissione entro due anni dall’adozione delle linee direttrici.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1° luglio 2007. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed è rivolta agli Stati membri.
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