Direttiva 2006/131
Direttiva 2006/131/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metamidofos (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/131/CE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il metamidofos nell’allegato I, ma solo in modo temporaneo e fortemente limitato, alla luce dei rischi per la salute umana, gli animali e l’ambiente. L’autorizzazione è subordinata a condizioni di impiego molto rigorose, a misure di mitigazione del rischio e a ulteriori studi da presentare entro termini determinati. Agli Stati membri è imposto di adeguare entro il 30 giugno 2007 il quadro nazionale e di riesaminare le autorizzazioni esistenti secondo una scansione temporale precisa.
Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione della sostanza attiva metamidofos nell’allegato I, con autorizzazione limitata e condizioni restrittive di impiego nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai prodotti fitosanitari contenenti metamidofos come sostanza attiva e ai relativi procedimenti nazionali di autorizzazione, riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni esistenti. L’iscrizione riguarda esclusivamente gli impieghi del metamidofos effettivamente valutati a livello comunitario e, in concreto, l’uso come insetticida sulle patate; sono escluse le utilizzazioni non autorizzate espressamente indicate nell’allegato, tra cui il trattamento aereo, le applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano e il giardinaggio domestico.
Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione del metamidofos
La direttiva 2006/131/CE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, iscrivendo il metamidofos nell’allegato I ma in un quadro di forte restrizione temporale e sostanziale. Il provvedimento nasce dall’esito della valutazione comunitaria della sostanza, integrata da ulteriori approfondimenti scientifici EFSA, e riflette un’impostazione prudenziale legata ai rischi per la salute umana, gli animali e l’ambiente.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama il percorso di valutazione avviato nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, con l’Italia quale Stato membro relatore. I considerando evidenziano che la sostanza presenta criticità ancora aperte, in particolare sotto il profilo dell’esposizione cutanea e dei rischi per uccelli e mammiferi, tali da giustificare condizioni restrittive, ulteriori studi e un periodo di iscrizione molto breve.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri e i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos come sostanza attiva. L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è limitata agli impieghi valutati a livello comunitario e dichiarati conformi ai requisiti della direttiva. Nel caso concreto, l’allegato consente esclusivamente l’uso come insetticida sulle patate, escludendo espressamente trattamento aereo, uso con attrezzatura a spalla o a mano e giardinaggio domestico.
Iscrizione nell’allegato I e durata limitata
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell’allegato alla direttiva 2006/131/CE il metamidofos è identificato come sostanza n. 145, con CAS n. 10265-92-6 e CIPAC n. 355, denominazione IUPAC "tiofosforamidato di O,S-dimetile" e purezza minima pari a 680 g/kg. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1° gennaio 2007, mentre la scadenza dell’iscrizione è al 30 giugno 2008.
La Commissione spiega nei considerando che inizialmente si era prospettata una durata di sette anni, ma che la necessità di ridurre i rischi e di ottenere una nuova valutazione prioritaria ha condotto a una durata molto più breve, pari a diciotto mesi.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e attuazione
L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1° luglio 2007. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. Quando adottano le misure, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti metamidofos. Entro la stessa data devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al metamidofos, fatta eccezione per quelle della parte B dell’iscrizione;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
L’articolo 3, paragrafo 2, introduce un secondo livello di riesame: ogni prodotto autorizzato contenente metamidofos deve essere valutato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto rispetti l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se del caso, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2008.
Condizioni di autorizzazione e misure di mitigazione del rischio
L’allegato impone una disciplina molto specifica di impiego. Il metamidofos può essere autorizzato solo come insetticida sulle patate, con un limite di dosaggio di 0,5 kg di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione e un massimo di tre applicazioni per stagione.
Sono vietate le seguenti utilizzazioni:
- trattamento aereo;
- applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, sia per uso amatoriale sia per uso professionale;
- giardinaggio domestico.
Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di misure di attenuazione dei rischi, con particolare attenzione a:
- uccelli e mammiferi, anche mediante tempistiche di applicazione prudenti e formulazioni idonee a ridurre l’esposizione;
- organismi acquatici e artropodi non bersaglio, mantenendo una distanza adeguata dai corpi idrici superficiali e dai margini delle colture;
- operatori, per i quali sono richiesti indumenti protettivi, in particolare guanti, tute, stivali di gomma e protezioni delle vie respiratorie durante miscelazione e carico, nonché guanti, tute, stivali di gomma e schermi facciali o occhiali durante applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo che la progettazione dell’attrezzatura garantisca già una protezione adeguata.
Obblighi di monitoraggio e ulteriori studi
La parte B dell’allegato prevede che, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. I titolari delle autorizzazioni devono riferire entro il 31 dicembre di ogni anno su qualunque effetto sulla salute degli operatori.
Gli Stati membri possono inoltre richiedere informazioni supplementari, quali dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, per disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzo e del possibile impatto tossicologico della sostanza. Viene anche imposto di richiedere ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli e mammiferi; tali studi devono essere presentati alla Commissione dai notificanti entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Rapporti con la direttiva 91/414/CEE
La direttiva si colloca nel sistema della direttiva 91/414/CEE, dalla quale deriva la disciplina dell’iscrizione nell’allegato I e la possibilità di subordinare l’iscrizione a restrizioni e condizioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. I considerando richiamano anche l’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, che fondano la valutazione di efficacia e sicurezza e il potere di riesame alla luce di nuove informazioni.
Per i professionisti, il punto centrale è che la direttiva non opera come autorizzazione generalizzata della sostanza, ma come iscrizione condizionata, temporanea e strettamente delimitata, che impone agli Stati membri una pronta revisione delle autorizzazioni e un controllo tecnico-documentale particolarmente rigoroso.
Disposizioni principali
Iscrizione del metamidofos nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell’allegato alla direttiva 2006/131/CE il metamidofos è inserito con numero 145, entrata in vigore dell’iscrizione dal 1° gennaio 2007 e scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2008.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° luglio 2007. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metamidofos. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, parte A, e l’accesso del titolare dell’autorizzazione a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame secondo i principi uniformi e seconda scadenza
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che ciascun prodotto autorizzato contenente metamidofos sia riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. All’esito di tale valutazione gli Stati membri stabiliscono la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificano o revocano le autorizzazioni entro il 30 giugno 2008.
Condizioni specifiche di uso e misure di mitigazione del rischio
L’allegato limita l’autorizzazione all’uso come insetticida sulle patate. Sono consentiti dosaggi non superiori a 0,5 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione, con un massimo di tre applicazioni per stagione. Sono vietati trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano sia per uso amatoriale sia professionale, e giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono imporre misure di attenuazione dei rischi per uccelli e mammiferi, organismi acquatici e artropodi non bersaglio, nonché per gli operatori, con specifici dispositivi di protezione individuale salvo adeguata protezione intrinseca dell’attrezzatura.
Ulteriori informazioni e studi
L’allegato, parte B, richiede che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno su eventuali effetti sulla salute degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego. Inoltre devono chiedere ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli e mammiferi; i notificanti devono presentare tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Durata limitata e ratio cautelativa
La direttiva riduce la durata dell’iscrizione da sette anni a diciotto mesi, per garantire una nuova valutazione prioritaria della sostanza e contenere i rischi. La Commissione sottolinea che l’iscrizione è possibile solo per gli impieghi esaminati e che la situazione può essere riesaminata alla luce di nuove informazioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.
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