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direttiva

Direttiva 2006/132

Direttiva 2006/132/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva procimidone (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/132/CE inserisce il procimidone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, ma in modo fortemente limitato nel tempo, negli usi e con numerose misure di attenuazione del rischio. La Commissione, applicando il principio di precauzione, consente l’impiego solo per specifiche colture e impone agli Stati membri di riesaminare e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti entro termini stringenti. La direttiva richiede inoltre ulteriori dati di conferma, in particolare sui possibili effetti endocrini e sull’esposizione degli operatori.

Iscrizione del procimidone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con autorizzazione limitata e misure di mitigazione del rischio per l’uso come fungicida.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea (e, in quanto testo rilevante ai fini SEE, anche nel contesto SEE) per la recezione e l’attuazione delle modifiche alla direttiva 91/414/CEE relative alla sostanza attiva procimidone. Incide sui prodotti fitosanitari contenenti procimidone già autorizzati o da autorizzare, con particolare riguardo alle colture e agli usi espressamente ammessi, nonché alle verifiche sui fascicoli tecnici e sulle condizioni di autorizzazione. Restano esclusi gli impieghi non oggetto di valutazione comunitaria o non espressamente autorizzati nell’allegato; sono vietati, tra gli altri, il trattamento aereo, l’uso con attrezzature a spalla e a mano e il giardinaggio domestico.

Iscrizione del procimidone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/132/CE della Commissione inserisce il procimidone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, ma solo in una prospettiva fortemente prudenziale. Il testo richiama la valutazione effettuata nell’ambito del programma di lavoro per le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e sottolinea che, per effetto delle preoccupazioni tossicologiche e in particolare dei possibili effetti sul sistema endocrino, l’iscrizione è limitata nel tempo e accompagnata da restrizioni e da un articolato pacchetto di misure di gestione del rischio.

Contesto e ratio della disciplina

La Commissione rileva che la valutazione comunitaria ha consentito di ritenere, per gli usi esaminati, che i prodotti contenenti procimidone possano soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. Tuttavia, la sostanza è qualificata come pericolosa e il suo impiego non viene considerato esente da restrizioni. La direttiva si fonda espressamente sul principio di precauzione e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della salute animale e dell’ambiente.

Ambito di applicazione e portata dell’iscrizione

L’iscrizione riguarda il procimidone come sostanza attiva dei prodotti fitosanitari. La decisione vale per gli usi effettivamente valutati in sede comunitaria; gli impieghi non valutati o solo parzialmente valutati non vengono automaticamente coperti e richiedono una valutazione completa prima di poter essere presi in considerazione per l’iscrizione. La durata dell’iscrizione è particolarmente breve: dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2008.

Usi autorizzati, limiti e divieti

L’allegato alla direttiva consente esclusivamente l’uso del procimidone come fungicida:

  • su cetrioli in serra, in sistemi idroponici chiusi;
  • su prugne destinate alla trasformazione.

L’impiego è ammesso solo entro il limite di 0,75 g di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione. Sono invece espressamente vietati:

  • il trattamento aereo;
  • le applicazioni con attrezzature a spalla e a mano, sia per uso amatoriale sia professionale;
  • il giardinaggio domestico.

Misure di attenuazione del rischio

La direttiva richiede agli Stati membri di assicurare che le autorizzazioni contengano tutte le misure appropriate di mitigazione del rischio. In particolare, viene chiesta attenzione specifica per:

  • organismi acquatici, mediante distanze adeguate dai corpi idrici superficiali e, se del caso, tecniche o attrezzature per ridurre la deriva;
  • uccelli e mammiferi, attraverso misure come la scelta dei tempi di applicazione e di formulazioni che riducano l’esposizione;
  • consumatori, con controllo dell’esposizione alimentare acuta;
  • falde acquifere, soprattutto in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o del clima;
  • operatori, che devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo che l’attrezzatura stessa o dispositivi specifici impediscano adeguatamente l’esposizione;
  • lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, se accedono all’area trattata prima del termine del periodo di rientro.

Obblighi degli Stati membri in sede di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1º luglio 2007. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Quando adottano tali disposizioni, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

La direttiva impone un doppio livello di controllo sulle autorizzazioni già in essere per prodotti contenenti procimidone.

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti e verificare in particolare:

  • la conformità alle condizioni dell’allegato I relative al procimidone, salvo quelle della parte B dell’iscrizione;
  • il possesso o l’accessibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto dell’articolo 13.

Inoltre, ciascun prodotto autorizzato contenente procimidone deve essere sottoposto a un riesame completo secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Esito di tale valutazione sarà la verifica della conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Se necessario, le autorizzazioni dovranno essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2008.

Ulteriori dati di conferma e monitoraggio

La parte B dell’allegato prevede ulteriori obblighi informativi e di conferma. Gli Stati membri devono far sì che i titolari delle autorizzazioni presentino ogni anno, entro il 31 dicembre, relazioni sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Possono inoltre richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, al fine di disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzo e del possibile impatto tossicologico.

Sono richiesti anche ulteriori dati di conferma per dimostrare l’accettabilità dell’uso della sostanza in situazioni con probabile esposizione a lungo termine dei mammiferi selvatici, nonché informazioni sul metodo di depurazione delle acque reflue nelle applicazioni in serra. Infine, devono essere presentati ulteriori studi sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione, da parte dell’OCSE, degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione endocrina; tali studi devono essere forniti dal notificante alla Commissione entro lo stesso termine.

Rapporti con la direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/132/CE si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE, senza alterarne la struttura generale, ma specificando per il procimidone condizioni stringenti di iscrizione, controllo e riesame. Il testo richiama espressamente gli articoli 5, 6, 13 e 19 della direttiva 91/414/CEE, oltre agli allegati II, III e VI, ponendo l’accento sulla possibilità di revisione della valutazione alla luce di nuove informazioni e sulla natura temporanea dell’iscrizione.

Disposizioni principali

Iscrizione del procimidone nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Il procimidone è iscritto con numero 146, purezza 985 g/kg, entrata in vigore dell’iscrizione il 1º gennaio 2007 e scadenza il 30 giugno 2008, dunque con durata molto breve dell’iscrizione.

Ambito autorizzato e restrizioni d’uso

L’allegato consente solo l’uso come fungicida su cetrioli in serra (sistemi idroponici chiusi) e prugne destinate alla trasformazione, con dose massima di 0,75 g di sostanza attiva per ettaro per applicazione. Sono vietati trattamento aereo, applicazioni con attrezzature a spalla e a mano sia amatoriali sia professionali, e giardinaggio domestico.

Misure di mitigazione del rischio

Gli Stati membri devono garantire misure di riduzione del rischio per organismi acquatici, uccelli e mammiferi, consumatori, falde acquifere, operatori e lavoratori. Sono previste, tra l’altro, distanze dai corpi idrici, scelta di formulazioni idonee, controllo dell’esposizione alimentare acuta, protezione delle falde in aree sensibili e dispositivi di protezione individuale per operatori e lavoratori.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, con applicazione dal 1º luglio 2007. È richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare entro il 30 giugno 2007, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, parte relativa al procimidone, e l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame completo dei singoli prodotti

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede un riesame di ciascun prodotto autorizzato sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e dei principi uniformi dell’allegato VI. Dopo la valutazione, gli Stati membri devono stabilire la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 giugno 2008.

Termine di efficacia e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2007. L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Ulteriori dati e controlli post-autorizzazione

L’allegato, parte B, impone la presentazione di ulteriori studi sugli effetti endocrini entro due anni dall’adozione degli orientamenti OCSE in materia, oltre a dati annuali sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori da parte dei titolari delle autorizzazioni entro il 31 dicembre di ogni anno. Gli Stati membri possono inoltre chiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, nonché ulteriori dati su esposizione di mammiferi selvatici e depurazione delle acque reflue nelle serre.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell’ambiente

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