Direttiva 2006/130
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell' 11 dicembre 2006 , che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l’esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/130/CE fissa i criteri uniformi che consentono agli Stati membri di derogare, per taluni medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare, all’obbligo generale di prescrizione veterinaria previsto dalla direttiva 2001/82/CE. L’esenzione è ammessa solo se il medicinale presenta un profilo di rischio molto contenuto per animale, utilizzatore, ambiente e consumatore, anche in caso di uso scorretto. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione la decisione di applicare tali esenzioni; in mancanza di notifica entro il 31 marzo 2007, le deroghe nazionali cessano di essere applicabili. La direttiva impone inoltre un termine di recepimento di 6 mesi dalla notifica di cui all’articolo 3.
Criteri per l’esenzione dall’obbligo di prescrizione veterinaria per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare, limitatamente alla possibilità per gli Stati membri di concedere esenzioni dall’obbligo di prescrizione veterinaria per la loro fornitura al pubblico ai sensi dell’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE. Rilevano sia le caratteristiche del medicinale sia i profili di rischio per animale, utilizzatore, consumatori e ambiente. Restano fermi gli altri requisiti e divieti previsti dall’articolo 67 della direttiva quadro.
Criteri per l’esenzione dalla prescrizione veterinaria per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare
La direttiva 2006/130/CE attua la direttiva 2001/82/CE precisando quando gli Stati membri possono esentare taluni medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare dall’obbligo di prescrizione veterinaria. Il provvedimento si fonda sull’idea che l’esenzione sia ammissibile solo per prodotti a rischio molto limitato, in modo da non compromettere la salute umana o animale, la sicurezza dei consumatori e la tutela dell’ambiente.
Finalità e coordinamento con la direttiva 2001/82/CE
La direttiva interviene sull’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE, che consente deroghe alla regola generale della prescrizione per la fornitura al pubblico dei medicinali veterinari. Il considerando iniziale chiarisce che l’esenzione non incide sulle altre disposizioni dell’articolo 67, primo e terzo comma, e che occorre definire criteri comuni per evitare applicazioni divergenti tra gli Stati membri.
Ambito di applicazione
Il testo riguarda esclusivamente i medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare. L’oggetto non è la disciplina generale dei medicinali veterinari, ma la sola possibilità di concedere un’esenzione dall’obbligo di prescrizione per la loro fornitura al pubblico. Restano quindi fuori dal campo della direttiva gli altri medicinali e, in ogni caso, restano applicabili gli ulteriori limiti previsti dalla direttiva quadro.
Criteri sostanziali per concedere l’esenzione
L’articolo 2 prevede un elenco tassativo e cumulativo di condizioni. L’esenzione può essere concessa soltanto se il medicinale:
- è di facile somministrazione e non richiede particolari conoscenze o competenze;
- non presenta, anche in caso di somministrazione errata, rischi diretti o indiretti per l’animale trattato, per la persona che lo somministra o per l’ambiente;
- non reca nel riassunto delle caratteristiche del medicinale avvertenze relative a gravi effetti collaterali derivanti dall’uso corretto;
- non è stato oggetto, né lui né un medicinale con la stessa sostanza attiva, di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali;
- non presenta controindicazioni rispetto ad altri medicinali veterinari comunemente venduti senza prescrizione;
- non richiede condizioni particolari di conservazione;
- non comporta rischi per i consumatori in relazione ai residui nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, neppure in caso di uso scorretto;
- non comporta rischi per la salute umana o animale connessi allo sviluppo di resistenze antimicrobiche o antielmintiche, neppure in caso di uso scorretto.
Profili di rischio rilevanti per la valutazione nazionale
I considerando precisano i parametri sostanziali che guidano la valutazione degli Stati membri: facilità di impiego, sicurezza in caso di uso non corretto, assenza di effetti avversi significativi, assenza di impatti ambientali, assenza di rischi per i consumatori legati ai residui e assenza di rischi connessi alle resistenze. È inoltre evidenziato che medicinali la cui qualità, sicurezza ed efficacia dipendano da particolari condizioni di conservazione non dovrebbero beneficiare dell’esenzione.
Notifica alla Commissione e cessazione delle deroghe nazionali in caso di inerzia
L’articolo 3 impone agli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di esenzione di informare la Commissione. Se tale notifica non viene effettuata entro il 31 marzo 2007, le disposizioni derogatorie nazionali previste dall’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE cessano di essere applicabili. Ne deriva un meccanismo di condizionamento dell’efficacia delle deroghe nazionali, che impone un tempestivo coordinamento con la Commissione.
Recepimento, riferimenti e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro 6 mesi dalla notifica di cui all’articolo 3. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE, esenzioni dall’obbligo di prescrizione veterinaria per la fornitura al pubblico di medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare.
Criteri cumulativi per l’esenzione
L’articolo 2 prevede che l’esenzione possa essere concessa solo se sono soddisfatti tutti i criteri indicati alle lettere da a) a h): facile somministrazione senza competenze particolari; assenza di rischi diretti o indiretti per animale, utilizzatore o ambiente anche in caso di uso improprio; assenza di avvertenze per gravi effetti collaterali nel riassunto delle caratteristiche; assenza di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali per il medicinale o sostanze attive equivalenti; assenza di controindicazioni rispetto ad altri medicinali comunemente senza prescrizione; assenza di particolari condizioni di conservazione; assenza di rischio per la sicurezza dei consumatori per residui nei prodotti alimentari anche in caso di uso scorretto; assenza di rischio di resistenze antimicrobiche o antielmintiche per la salute umana o animale anche in caso di uso scorretto.
Notifica alla Commissione e effetto della mancata notifica
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di informare la Commissione se decidono di concedere le esenzioni previste. Il paragrafo 2 dispone che, se la notifica non è effettuata entro il 31 marzo 2007, le disposizioni derogatorie nazionali di cui all’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE cessano di essere applicabili.
Recepimento
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro 6 mesi dalla notifica di cui all’articolo 3 e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nonché una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 impone la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 11 dic 2006Direttiva 2006/131
- direttiva · 11 dic 2006Direttiva 2006/132
- direttiva · 11 dic 2006Direttiva 2006/133
- direttiva · 11 dic 2006Direttiva 2006/134
- direttiva · 11 dic 2006Direttiva 2006/135
- direttiva · 11 dic 2006Direttiva 2006/136
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →