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direttiva

Direttiva 2006/134

Direttiva 2006/134/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32006L0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/134/CE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il fenarimol nell'allegato I come sostanza attiva, ma solo per impieghi specifici e per un periodo di iscrizione molto limitato, fino al 30 giugno 2008. L'iscrizione è accompagnata da severe restrizioni d'uso e da misure di attenuazione dei rischi a tutela della salute umana, degli animali e dell'ambiente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2007 e riesaminare le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti fenarimol entro il 30 giugno 2007 e, per il fascicolo completo e il riesame uniforme, entro il 30 giugno 2008. La direttiva prevede anche obblighi informativi aggiuntivi su possibili effetti endocrini e sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori.

Iscrizione del fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con autorizzazione limitata a specifici usi come fungicida e con stringenti misure di mitigazione del rischio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione in commercio e al riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol come sostanza attiva. Riguarda sia la trasposizione nazionale delle modifiche alla direttiva 91/414/CEE sia il controllo delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato, con particolare attenzione agli usi valutati a livello comunitario e alle condizioni specifiche di impiego. Sono esclusi o comunque non autorizzabili gli usi non espressamente contemplati nell'allegato, come trattamento aereo, applicazioni amatoriali con attrezzatura a spalla o a mano e giardinaggio domestico.

Iscrizione del fenarimol come sostanza attiva

La direttiva 2006/134/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il fenarimol nell'allegato I come sostanza attiva. L'iscrizione è il risultato della valutazione comunitaria avviata nell'ambito del programma di lavoro di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 e si fonda sul rilievo che il fenarimol, per gli usi esaminati, può soddisfare i requisiti di efficacia e sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE solo con rigorose misure di gestione del rischio.

Contesto e ratio della disciplina

I considerando evidenziano che la sostanza presenta profili di pericolosità, in particolare per i possibili effetti tossici intrinseci e per i potenziali effetti nocivi sul sistema endocrino. La Commissione richiama espressamente il principio di precauzione e la necessità di garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute animale e dell'ambiente. Per questa ragione l'iscrizione è stata fortemente limitata nel tempo e negli usi autorizzabili.

Ambito degli usi consentiti

L'allegato consente il fenarimol esclusivamente come fungicida su determinate colture:

  • pomodori;
  • peperoni in serra;
  • melanzane;
  • cetrioli in serra;
  • meloni;
  • piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni.

Per ciascuna coltura sono fissati dosaggi massimi per ettaro e per applicazione, differenziati a seconda che l'impiego avvenga in campo aperto o in serra. La disciplina vieta espressamente:

  • il trattamento aereo;
  • le applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale;
  • il giardinaggio domestico.

Misure di attenuazione dei rischi

La direttiva impone agli Stati membri di garantire l'applicazione di tutte le misure opportune di mitigazione del rischio. La parte A dell'allegato richiama in particolare:

  • la tutela degli organismi acquatici, con eventuale previsione di distanze adeguate dai corpi idrici superficiali;
  • la tutela dei lombrichi, mediante combinazione di numero e tempi delle applicazioni, dosi di impiego e, se necessario, concentrazione della sostanza attiva;
  • la tutela degli uccelli e dei mammiferi, anche attraverso la scelta del momento di applicazione e di formulazioni idonee a ridurre l'esposizione;
  • la protezione degli operatori, che devono indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, in particolare guanti, tute, stivali di gomma e protezioni per viso o occhi, salvo che l'attrezzatura o i suoi dispositivi specifici impediscano già l'esposizione;
  • la protezione dei lavoratori che entrano in aree trattate prima della scadenza del tempo di rientro, con obbligo di indumenti protettivi idonei, in particolare guanti.

Durata limitata dell'iscrizione

L'iscrizione del fenarimol nell'allegato I è temporanea e scade il 30 giugno 2008. La scelta di un periodo molto breve, inferiore anche all'ipotesi iniziale di sette anni richiamata nei considerando, risponde all'esigenza di sottoporre la sostanza a una nuova valutazione prioritaria e di contenere i rischi in attesa di ulteriori elementi scientifici.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali si applicano dal 1° luglio 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol. In questa fase devono verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al fenarimol, salvo quelle contenute nella parte B dell'iscrizione;
  • che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II;
  • il rispetto delle condizioni dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame uniforme e fascicolo completo

In deroga al termine iniziale, l'articolo 3, paragrafo 2, impone un ulteriore riesame di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenarimol secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. All'esito di tale valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2008.

Informazioni aggiuntive e studi futuri

La parte B dell'allegato introduce obblighi informativi ulteriori. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Possono inoltre richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego per disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzo e del possibile impatto tossicologico.

La direttiva richiede anche ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino, da presentare entro due anni dall'adozione, da parte dell'OCSE, delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Il notificante è tenuto a trasmettere tali studi alla Commissione entro il medesimo termine.

Rapporto con la direttiva 91/414/CEE

La direttiva si inserisce nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari delineato dalla direttiva 91/414/CEE. Non introduce un regime autonomo, ma modifica l'allegato I di tale direttiva e demanda agli Stati membri l'attuazione concreta delle restrizioni, il riesame delle autorizzazioni esistenti e la verifica della disponibilità dei fascicoli tecnici richiesti. Rimane inoltre fermo il potere di riesame della sostanza alla luce di nuove informazioni, secondo l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.

Disposizioni principali

Iscrizione del fenarimol nell'allegato I

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi il fenarimol quale sostanza attiva. L'allegato della direttiva fissa per il fenarimol il numero 148, la purezza minima pari a 980 g/kg, la data di entrata in vigore dell'iscrizione al 1° gennaio 2007 e la scadenza al 30 giugno 2008.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° luglio 2007. È previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; il riferimento alla direttiva deve comparire negli atti nazionali o nella pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni nazionali

L'articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle della parte B dell'iscrizione, nonché l'accesso del titolare a un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13 della stessa direttiva.

Riesame uniforme e termine ulteriore

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenarimol sia riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. All'esito del riesame, gli Stati membri verificano la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e se necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2008.

Limitazioni sostanziali agli usi autorizzati

L'allegato consente solo l'uso del fenarimol come fungicida su pomodori, peperoni in serra, melanzane, cetrioli in serra, meloni, piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni. Sono fissati dosaggi massimi per ettaro e per applicazione, diversi a seconda della coltura e dell'ambiente di coltivazione; sono espressamente vietati il trattamento aereo, le applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale e il giardinaggio domestico.

Misure di mitigazione del rischio

L'allegato impone agli Stati membri di garantire misure di attenuazione dei rischi, con particolare tutela degli organismi acquatici, dei lombrichi, degli uccelli e dei mammiferi, nonché degli operatori e dei lavoratori. Sono previste, tra l'altro, distanze di sicurezza dai corpi idrici, limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni, scelta delle formulazioni, uso di indumenti protettivi idonei per miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell'attrezzatura, e protezioni per i lavoratori che rientrano in aree trattate prima del tempo di rientro.

Obblighi informativi e ulteriori studi

La parte B dell'allegato prevede che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono inoltre richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego. Sono richiesti ulteriori studi sugli effetti endocrini del fenarimol entro due anni dall'adozione, da parte dell'OCSE, delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino, con obbligo del notificante di trasmetterli alla Commissione entro lo stesso termine.

Motivazione e principio di precauzione

I considerando evidenziano che la valutazione comunitaria ha ritenuto il fenarimol suscettibile di soddisfare i requisiti di efficacia e sicurezza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE solo per gli usi esaminati e con misure di mitigazione del rischio. La Commissione richiama il principio di precauzione, i possibili effetti sul sistema endocrino e la necessità di un'elevata tutela della salute e dell'ambiente, giustificando così la durata molto breve dell'iscrizione e le restrizioni imposte.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute umanatutela dell'ambientesicurezza alimentare

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