Cassazione Penale, Ordinanza n. 07115/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo di violazione di legge. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e indeterminato, perché non espone in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura e non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata, ritenuta logicamente corretta. Di conseguenza il ricorso non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a consentire l'individuazione puntuale delle censure; la loro mancanza rende il ricorso generico e inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto, pur formalmente qualificato come violazione di legge, non sia specifico e sia privo dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura.
- La genericità del motivo ricorre quando la doglianza non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione il vizio dedotto.
- La mera critica assertiva alla decisione impugnata non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione; è necessario un confronto argomentato con la ratio decidendi della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
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