Sentenza n. 113/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 723/2024 del Tribunale di Ragusa sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, n. 723/2024, relativa all'accredito di € 1.500,00 per la Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza n. 723/2024 del Tribunale di Ragusa, non aveva accreditato l'importo di € 1.500,00, oltre accessori, riconosciuto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre né provare l'avvenuto adempimento o cause estintive, modificative o impeditive dell'obbligo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era esecutivo, ritualmente notificato e passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'adempimento del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo; tale onere non è stato assolto. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora è stata negata perché manifestamente iniqua, avuto riguardo al tempo trascorso, alla natura del credito e all'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
La ricorrente può chiedere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza esecutiva e non spontaneamente adempiuta dall'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza nel quale il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo; la mera costituzione in giudizio senza allegazione e prova dell'adempimento non è sufficiente.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicata analogicamente dal Collegio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la prova della notificazione del titolo, del suo passaggio in giudicato, della scadenza del termine previsto per l'adempimento e dell'inerzia dell'amministrazione integra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta poi all'amministrazione provare l'avvenuto adempimento o fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo.
- La mera costituzione dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza, priva di deduzioni e prove sull'adempimento o su cause idonee a neutralizzare il titolo esecutivo, non assolve l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
- In presenza di mancata esecuzione di un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dall'origine un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare inutilmente del termine.
- La penalità di mora può essere negata quando, considerando il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la natura del credito e l'entità della somma dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'incarico non comporta uno specifico compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche al di fuori dell'ambito originario previsto dalla legge n. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →