Sentenza del 20/12/2018 n. 1937 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Appello - Riproposizione dei medesimi motivi espressi in primo grado - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se, nel processo tributario, l'appello fosse ammissibile quando l'appellante ripropone le medesime argomentazioni già dedotte in primo grado, ritenendo ingiusta e inidonea la decisione impugnata, senza formulare motivi completamente nuovi. La questione riguardava il rispetto dell'onere di specificità previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado è stata ritenuta sufficiente ad assolvere l'onere di specificità dei motivi di appello. Nel processo tributario, infatti, l'appello ha carattere pienamente devolutivo e mira al riesame della causa nel merito, non limitandosi al controllo di specifici vizi della sentenza. Il dissenso dell'appellante può quindi riguardare anche l'intera decisione, purché dal gravame emerga chiaramente la volontà di contestarla e le ragioni della richiesta di riforma.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L'onere di specificità non richiede necessariamente la formulazione di argomentazioni nuove rispetto al primo grado. È sufficiente che l'appellante riproponga in modo comprensibile le proprie ragioni, manifestando il dissenso rispetto alla decisione impugnata e chiedendone il riesame.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse difese e argomentazioni formulate in primo grado può essere ammissibile, se consente di individuare chiaramente le parti della sentenza contestate e le ragioni del dissenso.
- L'appello tributario ha natura devolutiva piena: il giudice di secondo grado può riesaminare il merito della controversia, non soltanto verificare specifici errori formali o giuridici.
- Non è sufficiente una mera formula generica di rinvio agli atti precedenti; è opportuno riprodurre o richiamare in modo puntuale le argomentazioni rilevanti e spiegare perché la decisione di primo grado debba essere riformata.
- La specificità dei motivi va valutata in concreto, verificando se la controparte sia stata posta in condizione di comprendere l'oggetto e le ragioni dell'impugnazione.
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