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Sentenza

Sentenza n. 11708/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione a) del provvedimento del 12.2.2026 di esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di O.E.P.A.C. (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione) a favore degli alunni con disabilità - anni scolastici 2025/2026 -2026/2027 2027/2028 del Comune di Palombara Sabina CIG B9C703DBAE in uno alla relativa comunicazione; b) dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 1 – 2^ parte del 12.2.2026 nella parte in cui ha disposto l’esclusione della Raggio di Sole; c) ove esistente, del provvedimento di esclusione del Comune di Palombara Sabina; d) del provvedimento di nomina della commissione; e) della determina di indicazione della gara e della determina a contrarre; f) per quanto lesiva, della lex specialis di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato così come interpretati dalla stazione appaltante e in particolare degli artt. 6, 6.2 e 14; g) ove intervenuta, della determina di aggiudicazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio eventualmente sottoscritto al fine del subentro della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione a favore di alunni con disabilità, unitamente agli atti di gara presupposti e consequenziali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, i verbali, gli eventuali provvedimenti di esclusione e aggiudicazione, la nomina della commissione, gli atti di indizione e la lex specialis, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro. Nel corso del giudizio, il TAR ha dapprima concesso la tutela cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e poi l'ha confermata in sede collegiale, ordinando la riammissione della ricorrente alla procedura. In esecuzione della misura cautelare, la ricorrente è stata riammessa con riserva alla gara. Con memoria, ha dichiarato integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato e ha chiesto la definizione del giudizio, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il bene della vita perseguito, ossia l'ammissione alla procedura dalla quale la ricorrente era stata esclusa, è stato conseguito in forza della tutela cautelare concessa dal giudice. Pur in assenza di una decisione definitiva sui motivi di illegittimità dell'esclusione, il giudice ha regolato le spese applicando il principio della soccombenza virtuale, in mancanza di un accordo tra le parti. Ha quindi posto solidalmente a carico della CUC e del Comune le spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché il rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il bene della vita cui parte ricorrente aspirava ... è stato conseguito in forza della tutela cautelare concessa da questo Giudice

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale fatta valere è integralmente soddisfatta, anche per effetto dell'esecuzione di una misura cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    veniva concessa l’invocata tutela cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica può determinare la riammissione del concorrente escluso alla procedura di gara.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato sostenuto dalla parte vittoriosa deve essere rifuso dalla parte soccombente secondo la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando il ricorrente consegue integralmente, anche in esecuzione di una misura cautelare, il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
  • La dichiarazione di soddisfazione dell'interesse sostanziale non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite.
  • In mancanza di un accordo tra le parti, le spese del giudizio definito per cessazione della materia del contendere possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso ove il giudizio fosse stato deciso nel merito.
  • Quando l'amministrazione esegue la misura cautelare riammettendo il concorrente escluso alla procedura di gara, le spese possono essere poste solidalmente a carico delle amministrazioni evocate in giudizio, se entrambe risultano coinvolte nella vicenda amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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