Ordinanza n. 3003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 175/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, n. 175/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dal comitato
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il comitato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti amministrativi contestati nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica né gli atti sostanziali impugnati né i motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni prospettate dalle parti richiedono un approfondimento proprio della fase di merito e ha valutato il periculum in mora con riferimento al pregiudizio allegato dall'appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di approfondimento nella fase di merito, senza ravvisare quindi i presupposti per una misura cautelare sulla base degli elementi disponibili. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, considerata la natura eminentemente patrimoniale del danno prospettato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rimetterne l'esame alla fase di merito, senza ravvisare per ciò solo il fumus necessario alla concessione della misura.
- Il periculum in mora non è configurabile, ai fini della tutela cautelare, in presenza di un pregiudizio meramente patrimoniale che non sia specificamente dimostrato come grave e irreparabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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