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Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura S. U. I. di Milano n. P-MI/L/Q/2023/103400 - MI2108258787, adottato in data 30.10.2024, con il quale veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in lavoro subordinato, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti;

Giustizia amministrativa202500196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato, motivato esclusivamente dalla presentazione dell'istanza dopo la scadenza del titolo di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione, in relazione all'art. 3 l. 241/1990 e all'art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, nonché mancata considerazione di nuovi elementi sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. L'istanza di conversione era stata presentata il 27 marzo 2023, dopo la scadenza del permesso per studio, avvenuta il 21 dicembre 2022. Il ricorrente ha tuttavia documentato la disponibilità di attività lavorative mediante contratti stipulati il 17 marzo 2023 e il 5 febbraio 2024, quest'ultimo anteriore al provvedimento di rigetto del 30 ottobre 2024. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il diniego ai fini di un motivato riesame, che l'amministrazione non risulta aver effettuato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'art. 6 d.lgs. 286/1998, pur prevedendo che la conversione del titolo per studio o tirocinio sia richiesta comunque prima della scadenza, non stabilisca sanzioni o decadenze per la presentazione tardiva dell'istanza. Pertanto, la scadenza del permesso non consente all'amministrazione di omettere l'esame nel merito della posizione dello straniero. La conversione presuppone una valutazione prognostica sull'inserimento lavorativo e sulla disponibilità di un reddito sufficiente; tale valutazione non è stata compiuta, nonostante la documentazione relativa ai contratti di lavoro già disponibile prima della decisione. Il provvedimento, limitandosi a rilevare la scadenza del titolo di studio, è stato quindi ritenuto viziato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    comunque prima della sua scadenza

    La previsione temporale per la conversione del permesso per studio o tirocinio non introduce, secondo il TAR, una sanzione o una decadenza automatica; la presentazione dell'istanza dopo la scadenza non esonera l'amministrazione dall'esame sostanziale della posizione dello straniero.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione all'obbligo di considerare i nuovi elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione sull'istanza di soggiorno.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto carente di motivazione perché si è limitato a rilevare la scadenza del permesso, senza esaminare la situazione lavorativa documentata e i presupposti sostanziali della conversione.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o tirocinio dopo la scadenza del titolo non determina automaticamente una decadenza, se la disciplina applicabile non prevede espressamente tale sanzione.
  • La scadenza del permesso di soggiorno per studio non consente all'amministrazione di rigettare l'istanza di conversione senza svolgere un esame nel merito della posizione dello straniero.
  • La conversione da permesso per studio a permesso per lavoro richiede una valutazione prognostica sull'inserimento lavorativo e sulla titolarità di un reddito sufficiente; tale valutazione deve confrontarsi con la documentazione lavorativa disponibile prima della decisione.
  • Un provvedimento che respinga la conversione limitandosi a richiamare la tardività dell'istanza, senza considerare gli elementi lavorativi rilevanti, è illegittimo per carenza di motivazione e per omessa istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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