Sentenza del 17/10/2017 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Avviso di accertamento - Presupposti di legittimità - Contraddittorio endoprocedimentale - Mancata attivazione - Nullità del provvedimento - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo prima dell'adozione dell'atto. La questione dipende dalla natura del tributo: per i tributi non armonizzati il contraddittorio è obbligatorio solo quando una specifica norma lo prevede espressamente; per i tributi armonizzati, invece, l'obbligo ha portata generale.
La decisione
Il principio affermato è che la mancata attivazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'accertamento in materia di tributi non armonizzati, salvo che una norma specifica imponesse tale adempimento. In materia di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo di contraddittorio può comportare la nullità dell'atto, ma soltanto se il contribuente dimostra concretamente che il confronto preventivo avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
Norme richiamate
Norme in materia di contraddittorio endoprocedimentale e tributi armonizzati e non armonizzati
In materia di tributi non armonizzati, l'obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale sussiste in capo all'Ufficio solo in presenza di una specifica disposizione normativa che espressamente lo preveda; per contro, in materia di tributi armonizzati l'obbligo predetto ha valenza generale, e la sua violazione comporta la nullità dell'atto impositivo, purché il contribuente dimostri che, se il contraddittorio ci fosse stato, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
La tutela varia in base alla natura del tributo. Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio, mentre per quelli armonizzati l'obbligo è generale, ma il contribuente deve provare l'utilità concreta del contraddittorio e la possibile incidenza sull'esito del procedimento.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non rende automaticamente nullo ogni avviso di accertamento.
- Per i tributi non armonizzati occorre verificare se una norma specifica imponeva all'Amministrazione di invitare il contribuente al contraddittorio.
- Per i tributi armonizzati il contraddittorio è normalmente dovuto, ma il contribuente deve indicare elementi concreti che, se esaminati dall'Ufficio, avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- La doglianza sulla mancata partecipazione procedimentale deve quindi essere accompagnata dalla dimostrazione della concreta rilevanza difensiva e non può basarsi su una contestazione meramente astratta o formale.
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