Sentenza del 17/10/2017 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Prove - Sentenza penale -Elemento di prova liberamente valutabile dal giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, per un importo complessivo di imponibile pari a circa 4.166.666,67 euro e IVA pari a circa 833.333 euro. Secondo l'Ufficio, le operazioni facevano parte di un meccanismo volto a ottenere indebitamente finanziamenti pubblici ai sensi della legge n. 488/1992, con successivo rientro delle somme tra società collegate. L'Amministrazione richiamava gli atti del procedimento penale, le movimentazioni finanziarie e le anomalie nei rapporti commerciali. La società sosteneva invece l'effettività degli acquisti, documentata dalla presenza dei macchinari, dalle bolle di consegna, dai pagamenti bancari e dalle spiegazioni relative alla consegna temporanea dei beni presso lo stabilimento di un'altra società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sufficienti a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni. La presenza effettiva dei macchinari, i pagamenti bancari, la documentazione di trasporto e le risultanze della perizia penale hanno costituito elementi idonei a dimostrare la realtà degli scambi. La sentenza penale assolutoria non è stata considerata automaticamente vincolante, ma è stata valutata come elemento di prova insieme alle altre risultanze. È stato rigettato anche l'appello incidentale della società sulle spese; le spese del secondo grado sono state compensate tra le parti. La società è stata dichiarata tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario vigono specifici limiti in materia di prova e sono ammesse anche presunzioni semplici.
La sentenza penale, anche irrevocabile, non produce automaticamente effetto di giudicato nel processo tributario, perché il giudice tributario valuta le prove secondo regole proprie e può fondarsi anche su presunzioni semplici.
Art. 654 c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo alle condizioni previste dalla norma.
Nel contenzioso tributario l'efficacia automatica della sentenza penale è esclusa o comunque fortemente limitata; la decisione penale può essere utilizzata come elemento probatorio, da valutare in rapporto alle altre prove.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione deve prima provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inesistenza dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione l'onere della prova passa al contribuente.
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento anche su presunzioni, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 54, commi 2 e 4, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, la prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate può essere fornita anche mediante presunzioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni.
Art. 21 d.P.R. n. 633/1972
La fattura è un documento rilevante per rappresentare l'operazione e il relativo costo, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia realmente avvenuta quando l'Amministrazione ne contesti l'effettività.
Art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'assoluzione penale non impedisce automaticamente una diversa valutazione fiscale.
Art. 530 c.p.p.
La formula assolutoria penale per insussistenza del fatto non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve verificare autonomamente la rilevanza della decisione e delle prove raccolte.
Art. 531 c.p.p.
La declaratoria di non doversi procedere per prescrizione non equivale a un accertamento pieno dell'inesistenza del fatto e ha quindi valore probatorio limitato nel giudizio tributario.
Legge n. 488/1992
La normativa sui finanziamenti pubblici costituiva, secondo l'Amministrazione, il contesto del presunto meccanismo fraudolento; tuttavia il collegamento con operazioni inesistenti doveva essere dimostrato con elementi probatori concreti.
Massime di principio
- L'assoluzione penale, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: il giudice fiscale deve valutare autonomamente le prove secondo le regole del processo tributario.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, ma gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che la cessione o prestazione non è mai avvenuta.
- Una volta dimostrata l'inesistenza dell'operazione, il contribuente non può normalmente invocare la propria buona fede per conservare la detrazione IVA, poiché conosce se ha effettivamente ricevuto il bene o il servizio.
- La presenza fisica dei beni, i documenti di trasporto, i pagamenti tracciabili, la corretta indicazione dei luoghi di consegna e la coerenza economica dell'operazione possono costituire prova contraria significativa rispetto alla contestazione fiscale.
- La mera richiesta di rinvio a giudizio, i capi di imputazione o sospetti generici desunti da rapporti societari e movimentazioni finanziarie non sono necessariamente sufficienti a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
- La consegna dei beni presso lo stabilimento di una società diversa dall'acquirente non prova da sola l'inesistenza dell'operazione, se tale modalità è documentata e giustificata da esigenze temporanee, logistiche o tecniche.
- Nel giudizio tributario ogni elemento proveniente dal processo penale deve essere valutato insieme al resto del materiale probatorio: né l'assoluzione né la prescrizione hanno automaticamente lo stesso significato di una decisione fiscale favorevole.
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