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Sentenza

Sentenza del 17/10/2017 n. 1433 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, contestando, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio per l'anno 2007, la validità della sottoscrizione e della delega del funzionario, il difetto di motivazione, l'inesistenza o indeducibilità dei costi derivanti da fatture ritenute false, la detraibilità di spese per carburante, pasti e omaggi e la responsabilità solidale dei soci. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità degli accertamenti, fondati su elementi indicativi dell'inesistenza delle operazioni fatturate, quali la genericità delle fatture, l'assenza di contratti e di adeguata struttura organizzativa dei fornitori e la mancata prova dell'effettività delle prestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello limitatamente all'anno 2007, annullando gli avvisi relativi a tale annualità per intervenuta decadenza dell'Amministrazione dai termini di accertamento. Il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2012, mentre la denuncia penale utile al raddoppio dei termini era stata trasmessa soltanto il 28 ottobre 2013; pertanto il raddoppio non poteva operare. L'appello è stato invece rigettato per gli anni 2008 e 2009: sono stati ritenuti legittimi gli accertamenti fondati sulle fatture relative a operazioni non adeguatamente provate e sulla mancata dimostrazione, da parte dei contribuenti, dell'effettività delle prestazioni e della legittimità dei costi. Sono state confermate anche la validità della delega di firma, la responsabilità tributaria dei soci e la condanna alle spese. Gli appellanti sono stati condannati a pagare le spese del grado d'appello, liquidate complessivamente in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    I termini per l'accertamento rimangono invariati, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, entro il quinto anno successivo.

    Per il periodo d'imposta 2007 l'avviso doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2012. Il raddoppio dei termini per la denuncia di reati tributari non era utilizzabile perché la denuncia è stata trasmessa oltre la scadenza ordinaria.

  • Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione disciplina i termini per l'accertamento IVA; anche gli avvisi IVA relativi al 2007 sono stati annullati per tardività.

  • Art. 1, commi 131 e 132, della legge n. 208/2015

    Le norme transitorie sono state applicate ai periodi anteriori al 2016, stabilendo che il raddoppio dei termini non opera quando la denuncia penale è presentata oltre il termine ordinario di accertamento.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    È stata ritenuta valida la sottoscrizione dell'avviso mediante delega di firma. La mancata qualifica dirigenziale del sottoscrittore non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se questo è comunque riferibile all'Amministrazione.

  • Art. 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972

    Le fatture devono descrivere in modo sufficientemente preciso natura, qualità e quantità delle operazioni. Fatture generiche, prive di indicazione delle prestazioni, dei luoghi e dei criteri di quantificazione, non sono idonee a documentare costi e detrazioni.

  • Art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Per le società di persone il reddito è imputato per trasparenza ai soci, che sono destinatari degli autonomi atti impositivi relativi alle imposte sui redditi.

  • Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio seguono normalmente il principio della soccombenza; la condanna degli appellanti è stata ritenuta legittima nonostante l'accoglimento limitato all'annualità 2007.

  • Art. 47 del d.lgs. n. 546/1992

    La richiesta cautelare di sospensione è stata respinta in una fase precedente; la decisione sulle spese è stata rinviata al merito.

  • Art. 304 del codice civile

    Il beneficio di preventiva escussione opera nella fase esecutiva e non impedisce al creditore di ottenere previamente un titolo nei confronti del socio.

  • Cassazione, sentenza n. 5406 del 18 marzo 2016

    In presenza di elementi indiziari forniti dall'Amministrazione sulla falsità o inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione e la propria estraneità alla frode; la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.

Massime di principio

  • La tempestività dell'accertamento è una questione preliminare decisiva: se l'Amministrazione notifica l'atto oltre il termine ordinario e non dimostra tempestivamente i presupposti per il raddoppio, l'accertamento può essere annullato senza esaminare il merito.
  • Il raddoppio dei termini collegato a una denuncia penale non opera automaticamente: la denuncia deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario prevista dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta.
  • Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni inesistenti, deve fornire elementi anche indiziari idonei a sostenere la contestazione; successivamente spetta al contribuente dimostrare concretamente l'effettività delle prestazioni, la loro inerenza e la corretta quantificazione.
  • La mera presenza di fatture formalmente emesse, registrazioni contabili o pagamenti tracciabili non prova da sola l'esistenza reale delle operazioni, soprattutto quando il fornitore risulta privo di struttura, evasore totale o estraneo al settore.
  • Per rendere deducibili i costi è opportuno conservare contratti, ordini, lettere d'incarico, descrizioni dettagliate delle prestazioni, prove dell'esecuzione, corrispondenza e documentazione dei pagamenti.
  • La delega di firma non equivale necessariamente a una delega di funzioni: l'atto può restare imputabile al titolare dell'ufficio anche se materialmente sottoscritto da un funzionario delegato.
  • Nelle società di persone la responsabilità dei soci per i debiti tributari può essere personale e illimitata secondo il tipo societario e la natura del tributo; il beneficio di preventiva escussione non impedisce, di regola, l'accertamento o la formazione del titolo nei confronti del socio.

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