Sentenza del 17/10/2017 n. 257 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Processo tributario - Contribuente iscritto all'AIRE - Invalidità delle asserite notifiche in Italia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: le notifiche effettuate in Italia durante i periodi di iscrizione del contribuente all'AIRE non sono state ritenute valide. Di conseguenza, tali notifiche non potevano rendere definitivi gli avvisi di accertamento né legittimare la successiva iscrizione ipotecaria. L'iscrizione ipotecaria è quindi risultata priva di valido presupposto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento che l'ufficio sosteneva di aver eseguito in Italia. Ha dimostrato che, nei periodi interessati, risultava regolarmente iscritto all'AIRE e quindi residente all'estero. La contestazione riguardava pertanto l'inesistenza o invalidità delle notifiche effettuate presso un indirizzo italiano, nonché l'illegittimità della successiva iscrizione ipotecaria fondata su tali atti.
Massime di principio
- Quando il contribuente risulta iscritto all'AIRE nel periodo in cui devono essere notificati atti tributari, l'amministrazione deve utilizzare le modalità di notificazione previste per i residenti all'estero e non può presumere validamente la notifica presso un indirizzo italiano.
- La prova dell'iscrizione all'AIRE nei periodi interessati può mettere in discussione la validità delle notifiche e impedire che gli avvisi diventino definitivi per mancata impugnazione.
- Un atto successivo di riscossione o garanzia, come l'iscrizione ipotecaria, non può fondarsi validamente su avvisi di accertamento mai notificati o notificati in modo invalido.
- La verifica della residenza anagrafica e delle date precise di iscrizione o cancellazione dall'AIRE è essenziale: l'invalidità riguarda le notifiche eseguite durante il periodo in cui il contribuente era effettivamente registrato come residente all'estero.
- In casi analoghi è opportuno contestare sia la notifica degli atti presupposti sia gli atti successivi di riscossione, producendo la certificazione AIRE e la documentazione relativa alle date di residenza.
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