Sentenza del 17/10/2017 n. 1430 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza -Art. 109 comma 5 TUIR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, dei costi di ristrutturazione sostenuti dalla società prima dell'inizio effettivo dell'attività alberghiera nell'immobile interessato. L'Amministrazione contestava presumibilmente la mancanza di inerenza, ritenendo che le spese, essendo anteriori all'avvio dell'attività, non fossero riferibili a ricavi o operazioni già realizzati. La questione è stata valutata alla luce del principio di inerenza previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR.
La decisione
La deducibilità dei costi è stata riconosciuta. Le spese di ristrutturazione sostenute prima dell'inizio dell'attività possono essere inerenti quando risultano funzionali e strumentali all'avvio dell'impresa e sono riferite all'immobile destinato allo svolgimento dell'attività. L'inerenza non richiede che il costo sia sostenuto dopo l'effettivo inizio dell'attività o che abbia prodotto ricavi nello stesso periodo, essendo sufficiente il collegamento potenziale e oggettivo con l'attività d'impresa.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, del TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il requisito dell'inerenza deve essere valutato in relazione all'attività d'impresa in senso oggettivo e funzionale. Non è necessario che il costo produca immediatamente ricavi né che sia sostenuto dopo l'avvio operativo dell'attività; sono deducibili anche i costi preparatori e di ristrutturazione collegati all'avvio dell'impresa.
Massime di principio
- I costi sostenuti nella fase preparatoria possono essere deducibili se risultano oggettivamente collegati all'attività che l'impresa intende esercitare.
- L'inerenza non coincide con la contemporaneità tra costo e ricavo: è sufficiente un collegamento funzionale, anche potenziale o prospettico, con la produzione dei ricavi.
- Le spese relative a immobili destinati all'attività d'impresa possono essere inerenti anche se sostenute prima dell'apertura o dell'effettivo esercizio, purché la destinazione imprenditoriale sia concreta e documentabile.
- La deducibilità richiede comunque adeguata documentazione del sostenimento della spesa, della sua effettiva destinazione aziendale e del collegamento con l'attività programmata; costi meramente personali, estranei o non adeguatamente provati restano indeducibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 ott 2017Sentenza del 17/10/2017 n. 257 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 17 ott 2017Sentenza del 17/10/2017 n. 498 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 17 ott 2017Sentenza del 17/10/2017 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 ott 2017Sentenza del 17/10/2017 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 ott 2017Sentenza del 17/10/2017 n. 1433 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 ott 2017Sentenza del 17/10/2017 n. 1438 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →