Sentenza n. 233/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione del decreto a firma del Vice Prefetto, Dirigente Area I della Prefettura di Macerata, F. -OMISSIS- dell’11.10.2024, notificato l’11.10.2024, con il quale si dispone che “…Visti gli atti d’ufficio e le relazioni degli organi di polizia, si conferma il provvedimento vigente. La richiesta è pertanto respinta”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 30\6\2025: previa sospensione del decreto a firma del Vice Prefetto Vicario, Dirigente Area I della Prefettura di Macerata, F. -OMISSIS- del 08.04.2025, notificato il 08.04.2025, con il quale si dispone “…Visti gli atti d’ufficio e le relazioni degli organi di polizia, si conferma il provvedimento vigente. LA richiesta è pertanto respinta”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di revoca del divieto di detenere armi e munizioni, dapprima adottato l'11 ottobre 2024 e poi rinnovato all'esito del riesame l'8 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, chiedendo anche la sospensione cautelare. La cautela è stata accolta ai soli fini del riesame, per garantire il contraddittorio procedimentale. All'esito del nuovo procedimento, la Prefettura ha nuovamente negato la revoca, richiamando la reiterazione, nell'arco di oltre un decennio, di fatti penalmente o regolamentarmente illeciti e la pendenza di ulteriori procedimenti per lesioni colpose e violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione, mancato confronto con le proprie deduzioni rese in audizione e con la memoria difensiva, travisamento della relazione del Comandante provinciale dei Carabinieri, nonché erronea valorizzazione dei precedenti, rilevando il carattere colposo dei reati, l'estinzione di alcuni procedimenti, la negatività del certificato dei carichi pendenti e l'assenza di condotte violente o indicative di perdita di autocontrollo.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, dopo il remand cautelare, l'Amministrazione ha esercitato nuovamente il proprio potere e il nuovo provvedimento ha sostituito quello originariamente impugnato. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto superate le criticità procedimentali e adeguata la motivazione del nuovo diniego, fondata sulla reiterazione nel tempo di condotte illecite, anche colpose. Tali condotte, pur non implicando necessariamente dolo o violenza e anche se alcuni reati risultano estinti o non emergono più dalle certificazioni giudiziarie, possono essere valutate quali fatti storici indicativi dell'affidabilità del soggetto nel buon uso delle armi. Il giudice ha riconosciuto alla Prefettura ampia discrezionalità preventiva e ha escluso manifeste illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà o travisamento dei fatti. La detenzione di armi non è stata qualificata come diritto assoluto, ma come eccezione subordinata alla completa affidabilità dell'interessato e alla tutela dell'ordine pubblico e della pacifica convivenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 699 c.p.
Il riferimento è utilizzato per sottolineare il carattere eccezionale della detenzione di armi e la necessità di una completa affidabilità circa il loro buon uso.
art. 4 l. 110/1975
La disciplina è richiamata quale fondamento del giudizio di affidabilità e dei poteri preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi.
art. 590 c.p.
La pendenza di procedimenti per lesioni personali colpose è considerata dalla Prefettura, e ritenuta valutabile dal TAR, quale fatto storico rilevante nel giudizio amministrativo di affidabilità.
artt. 225-227 d.lgs. 81/2008
La pendenza di un procedimento per violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro è stata valutata quale elemento utilizzabile nel giudizio prefettizio sull'affidabilità del detentore di armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il ricorso contro il provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, a seguito di un remand cautelare, l'amministrazione riapre integralmente il procedimento e adotta un nuovo atto che costituisce una rinnovata espressione del potere amministrativo, non meramente confermativa del precedente.
- In materia di detenzione e uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità preventiva, finalizzata a evitare possibili abusi e a tutelare l'incolumità dei consociati, sicché il diniego o la mancata revoca sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, palese contraddittorietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Nel giudizio sull'affidabilità del soggetto ai fini della detenzione di armi, l'amministrazione può valutare fatti storici obiettivamente accertati anche se privi di definitiva rilevanza penale, relativi a reati colposi, a procedimenti ancora pendenti o a vicende non più risultanti dalle certificazioni giudiziarie, purché la valutazione sia congruamente motivata e non irrazionale.
- La reiterazione nel tempo di condotte illecite, anche colpose e non attinenti direttamente all'uso delle armi, può legittimamente essere considerata quale indice di insufficiente affidabilità, in quanto denota una persistente difficoltà a conformarsi alle regole di comportamento socialmente esigibili.
- La detenzione di armi non costituisce un diritto assoluto: trattandosi di un'eccezione al generale divieto, il suo esercizio presuppone una completa affidabilità circa il buon uso delle armi e può essere limitato per esigenze superiori di ordine pubblico e pacifica convivenza.
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