Cassazione Penale, Sentenza n. 06544/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/05/2025 che, in sede di esecuzione per cumulo pene, ha determinato la durata complessiva dell'isolamento diurno in 1 anno e 4 mesi. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) illegittimità dell'applicazione dell'isolamento diurno in presenza di una condanna all'ergastolo pronunciata con giudizio abbreviato (che, secondo la difesa, escluderebbe l'isolamento), con richiesta di ricalcolo prendendo in considerazione solo le altre pene; (2) mancato riconoscimento della continuazione esterna tra precedenti sentenze (in particolare tra la sentenza F) e quella che ha dato luogo al ricalcolo dell'isolamento), con conseguente errore nel computo dell'isolamento; (3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del quantum dell'isolamento, anche in confronto ad altra pronuncia che aveva quantificato l'isolamento in misura diversa (es.: aumento di 2 mesi per omicidio).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era già stata decisa nella precedente pronuncia rescindente (la Cassazione aveva già stabilito che, in sede di esecuzione, l'isolamento diurno può prevalere rispetto al meccanismo premiale del rito abbreviato per evitare duplicazione del vantaggio). Il secondo motivo è inammissibile perché riguarda una questione estranea e non suscettibile di essere sollevata in sede rescissoria (riconoscimento di continuazione esterna non devoluto dalla pronuncia rescindente). Il terzo motivo è infondato: la determinazione della durata dell'isolamento è una valutazione di merito conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (bilanciamento tra gravità dei fatti, risalenza e condotta carceraria) e non appare illogica o contraddittoria; inoltre non è possibile un confronto automatico tra decisioni diverse senza considerare il concreto disvalore e la specifica vicenda. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
Disciplina del cumulo ed esecuzione delle pene e dell'eventuale isolamento diurno; la Corte interpreta che in sede esecutiva l'isolamento diurno relativo alla posizione complessiva del soggetto può avere valenza prevalente per evitare la duplicazione del vantaggio collegato al rito speciale
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (tenendo conto della gravità del fatto, delle circostanze, della personalità e della condotta del reo); il giudice dell'esecuzione deve bilanciare questi criteri per fissare la durata dell'isolamento diurno
art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (vecchia formulazione)
Riferito alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in taluni casi (con rito abbreviato): la Corte segnala che l'effetto sostitutivo non deve determinare una duplicazione del vantaggio se l'isolamento è calcolato in sede esecutiva sul complesso delle condanne
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla decisione del giudice dell'esecuzione in ordine all'esecuzione delle sentenze: richiamata nelle censure relative alla competenza e ai limiti della cognizione esecutiva
art. 125 cod. proc. pen.
Principio della motivazione; invocato dalla difesa per dedurre illogicità o contraddittorietà, ma la Corte ritiene la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle ipotesi e ragioni di ricorso per cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità e il merito dei motivi alla luce di tale disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio sulle formalità di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione (richiesto che i motivi siano esposti nei limiti necessari); richiamato processualmente nel procedimento
giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto)
Orientamento consolidato secondo cui, in sede esecutiva, l'isolamento diurno calcolato sul complesso delle condanne deve prevalere rispetto al meccanismo di sostituzione previsto per il rito abbreviato, per evitare la duplicazione del vantaggio
Massime di principio
- In sede esecutiva l'isolamento diurno si determina con una valutazione di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.: il giudice dell'esecuzione opera un bilanciamento tra gravità dei fatti, risalenza temporale e condotta del condannato
- La possibilità che una condanna all'ergastolo pronunciata con rito abbreviato escluda l'isolamento non impedisce automaticamente che, nel calcolo complessivo delle pene in sede esecutiva, venga disposto un periodo di isolamento: la normativa e la giurisprudenza mirano a evitare la duplicazione del vantaggio del rito speciale, consentendo al giudice esecutivo di prevalere sull'effetto sostitutivo quando necessario
- Questioni non devolute o estranee al perimetro della pronuncia rescindente non possono essere sollevate per la prima volta in sede rescissoria o in esecuzione: il giudice dell'esecuzione è vincolato dalle statuizioni della pronuncia rescindente
- Il riconoscimento della continuazione esterna tra più sentenze è una questione che, se non è stata decisa in sede di cognizione, deve essere trattata nei limiti e nei modi consentiti dal procedimento esecutivo; non è automaticamente riaperta in esecuzione senza specifica devoluzione
- Confronti tra decisioni diverse sul periodo di isolamento non sono automaticamente applicabili: ogni determinazione richiede un apprezzamento concreto degli elementi fattuali e della pericolosità soggettiva, per cui durate differenti possono essere legittime
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