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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale rigetto della domanda di aggiornamento del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Bergamo ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2007 e ha respinto la domanda di aggiornamento, disponendo contestualmente il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione, sostenendo che il mero richiamo all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 non consentisse di individuare l’ipotesi di revoca applicata, né il periodo di allontanamento considerato: se l’assenza dal territorio dell’Unione europea per oltre dodici mesi consecutivi oppure l’assenza dal territorio italiano per oltre sei anni. Ha inoltre contestato che l’assenza di attività lavorativa o di reddito potesse dimostrare l’allontanamento dall’Italia e ha sostenuto che tali circostanze non rientrassero, di per sé, tra le ipotesi tassative di revoca del permesso di lungo periodo. Nel procedimento amministrativo, avviato ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, il ricorrente aveva presentato osservazioni e prodotto il permesso di soggiorno e il passaporto, contestando i presupposti della revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando le conclusioni già raggiunte in sede cautelare. Ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento, poiché la Questura aveva richiamato espressamente l’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998, relativo alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi, e aveva indicato la documentazione posta a fondamento della decisione. Sebbene il decreto avesse utilizzato l’espressione “territorio nazionale”, dal suo contenuto complessivo risultava evidente che l’amministrazione aveva considerato l’assenza dal territorio dell’Unione europea. Le annotazioni del passaporto documentavano un’assenza dal 21 gennaio 2020, data di consegna del passaporto da parte delle autorità marocchine, al 1° giugno 2022, data di rientro nell’Unione attraverso la frontiera spagnola di Algeciras, quindi per un periodo superiore a dodici mesi. Tale circostanza era ulteriormente corroborata dalle banche dati INPS e dalle risultanze fiscali: non risultavano attività lavorative regolari dal 2009 al 2022 e la prima contribuzione successiva al 2009 risaliva al 1° luglio 2022, circa un mese dopo il rientro. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che l’allontanamento non fosse stato contestato né nel procedimento né in giudizio. Le note di udienza depositate il 4 marzo 2026 sono state espunte perché tardive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998

    “il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”

    La disposizione prevede la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando il titolare si sia assentato dal territorio dell’Unione europea per dodici mesi consecutivi. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto provata tale assenza mediante le annotazioni del passaporto e ulteriormente corroborata dalle risultanze contributive.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata nel procedimento di revoca del titolo di soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ha potuto presentare osservazioni difensive prima dell’adozione del provvedimento; la sentenza dà atto dell’avvenuto contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo prevista dall’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. 286/1998, è sufficiente che l’amministrazione accerti un’assenza dal territorio dell’Unione europea protrattasi per dodici mesi consecutivi.
  • La motivazione di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è sufficiente quando, anche attraverso la valutazione complessiva del suo contenuto, consente di individuare la specifica ipotesi normativa applicata, il periodo di assenza considerato e le fonti documentali utilizzate dall’amministrazione.
  • L’eventuale riferimento testuale al “territorio nazionale”, anziché al “territorio dell’Unione”, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento quando il richiamo alla norma applicata, le annotazioni del passaporto e gli altri elementi istruttori rendano evidente che l’amministrazione ha accertato l’assenza dall’intero territorio dell’Unione europea.
  • L’assenza di registrazioni lavorative e contributive non costituisce autonomamente la causa di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, ma può operare quale elemento indiziario concorrente per corroborare l’accertamento dell’allontanamento dal territorio dell’Unione europea, soprattutto quando risulti temporalmente coerente con i dati di ingresso e rientro.
  • La mancata contestazione, nel procedimento amministrativo e nel giudizio, degli elementi fattuali posti a fondamento dell’accertamento dell’assenza può essere valorizzata dal giudice quale ulteriore elemento di conferma della ricostruzione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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