Sentenza del 26/09/2022 n. 4068 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazione - Art. 26 comma I, seconda parte d.P.R. n. 602/1973 - Modalità semplificata-Giustificazione.(prima massima). Processotributario- Parte contumace in primo grado- Possibilità di produrre nuovidocumenti in appello- Sussiste.(secondamassima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della validità della notificazione eseguita nella forma semplificata ai sensi dell'art. 26, comma 1 (seconda parte) d.P.R. n. 602/1973 e questioni processuali collegate sull'ammissione di nuovi documenti in appello da parte di una parte contumace in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto giustificata la forma semplificata di notificazione prevista dall'art. 26, comma 1 (seconda parte) del d.P.R. n. 602/1973, in quanto funzionale alla realizzazione tempestiva del credito fiscale; quando l'Ufficio utilizza tale modalità, alla spedizione dell'atto si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890. Inoltre, sul profilo processuale, è confermato che la parte contumace in primo grado può produrre nuovi documenti in sede di appello, secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/92 e giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1, seconda parte
La forma semplificata di notificazione è legittima e giustificata dalla funzione pubblicistica di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale; quando è adottata si applicano le regole del servizio postale ordinario.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Non si applica alle notificazioni semplificate dell'Ufficio previste dall'art. 26, comma 1 (seconda parte) del d.P.R. n. 602/1973; dunque eventuali presunzioni o formalismi di quella legge non incidono sulla validità della notificazione semplificata.
d.lgs. 546/92, art. 58, comma 2
Consente che la parte contumace in primo grado produca nuovi documenti in appello, salvo i limiti e le valutazioni di ammissibilità che il giudice d'appello deve compiere.
Massime di principio
- La notificazione semplificata di atti tributari è compatibile con il principio di effettività della tutela erariale: se l'Ufficio usa la forma prevista dall'art. 26 comma 1 (2ª parte) del d.P.R. 602/1973, la validità della notificazione si valuta secondo le norme del servizio postale ordinario.
- La mancata applicazione della legge n. 890/1982 non comporta di per sé nullità delle notificazioni tributarie operate nella forma semplificata; per impugnare la validità occorre dimostrare il concreto vizio della spedizione o della ricezione.
- In materia processuale tributaria, la condizione di contumacia in primo grado non impedisce di introdurre nuova documentazione in appello: il giudice d'appello può ammettere tali documenti valutandone rilevanza e tempestività ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92.
- Chi riceve una notificazione in forma semplificata dovrebbe tempestivamente eccepire eventuali profili di irregolarità provando l'anomalia del servizio postale; altrimenti la notificazione si presume valida.
- Nel bilanciamento tra interesse pubblico (realizzazione del credito fiscale) e garanzie del contribuente, il giudice tende a privilegiare l'efficacia delle procedure di riscossione quando siano rispettate le regole poste dal DPR e dal servizio postale ordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2022Sentenza del 26/09/2022 n. 765 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 26 set 2022Sentenza del 26/09/2022 n. 2857 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 26 set 2022Sentenza del 26/09/2022 n. 3640 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 set 2022Sentenza del 26/09/2022 n. 4026 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 26 set 2022Sentenza del 26/09/2022 n. 4035 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 26 set 2022Sentenza del 26/09/2022 n. 4047 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →