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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24809/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato il fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale, riducendo la pena. In fatto, le veniva contestata la irregolare tenuta delle scritture contabili di una società fallita, con particolare riferimento a un'erronea appostazione nel 2013 di un credito verso soci morosi per circa 150.000 euro, in un periodo in cui ella era amministratrice; la difesa sosteneva che la cessazione della carica fosse intervenuta nel 2015 e il fallimento solo nel 2017, con una sola condotta irregolare risalente al 2013. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul concorso della ricorrente nel reato, sostenendo che la Corte territoriale avesse ricostruito i fatti in modo errato e che mancasse il dolo fraudolento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo il fatto tenue e contestando la valutazione di gravità operata in appello. La ricorrente deduceva inoltre travisamento della prova rispetto alle deposizioni del curatore fallimentare e del consulente di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul concorso e sulla ricostruzione dei fatti mirassero a una inammissibile rilettura del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse logica e congrua nel ritenere sussistente la responsabilità della ricorrente per il periodo in cui aveva svolto la carica di amministratrice, nonché la colpa sufficiente per integrare la bancarotta semplice documentale. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sull'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato la gravità del fatto in ragione dell'ammontare dell'erronea annotazione e della complessiva irregolarità delle scritture fino alla cessazione dell'incarico. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, presenta gravità tale da non consentire l'applicazione dell'istituto, specie in presenza di irregolarità contabili rilevanti e di ostacolo alla ricostruzione del patrimonio o del movimento d'affari.

  • art. 1 l. fall.

    È richiamato come disciplina della bancarotta semplice documentale, reato di pericolo presunto volto a tutelare la corretta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa.

  • art. 216 l. fall.

    È evocato nel riferimento al delitto originariamente contestato di bancarotta fraudolenta documentale, poi riqualificato in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Non risulta citato nel testo.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una diversa ponderazione delle deposizioni e degli elementi di fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e priva di vizi giuridici.
  • La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa: la responsabilità dell'amministratore non è esclusa dalla deduzione di incompetenza tecnica, poiché chi svolge professionalmente una determinata attività ha l'obbligo di conoscere le norme che la regolano.
  • L'irregolare tenuta delle scritture contabili integra un reato di pericolo presunto, sicché non occorre dimostrare un concreto pregiudizio per i creditori; è sufficiente che la documentazione renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'entità delle operazioni contabili irregolarmente annotate e la complessiva compromissione della ricostruibilità della vicenda aziendale.
  • Le censure di travisamento della prova sono inammissibili quando, sotto tale etichetta, si chiede alla Cassazione di sostituire la propria lettura delle deposizioni a quella motivatamente svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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