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Sentenza

Sentenza n. 4754/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 291, emanato in data 18/09/2025 dal Consolato Generale d'Italia Lagos;

Giustizia amministrativa202514739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, nonché l'annullamento degli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio è stato rilasciato al ricorrente il visto d'ingresso richiesto. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese sono state compensate in ragione della concorde disponibilità delle parti, con salvezza della ripetizione del contributo unificato, se versato, a beneficio del ricorrente nei confronti dell'Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    Il rilascio del visto richiesto nel corso del giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere, consentendo al giudice di definire il processo con tale declaratoria.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza elimini concretamente l'interesse alla decisione sull'impugnazione, non essendo più necessario l'annullamento dell'atto originariamente contestato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente richiesta dalle parti, restando salva la ripetizione del contributo unificato in favore del ricorrente nei confronti dell'amministrazione, se dovuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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