Cassazione Civile, Ordinanza n. 35929/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di cessione della totalità delle quote di due società proprietarie di un terreno destinato a un intervento turistico-alberghiero. La società promissaria acquirente aveva versato una caparra confirmatoria di 2.000.000 euro e sosteneva che il contratto si fosse risolto per decorso di un termine essenziale, poi prorogato al 29 gennaio 2009, oppure per effetto di una clausola risolutiva espressa, a causa della mancata presentazione di uno studio di compatibilità idraulica richiesto nel procedimento amministrativo. I promittenti cedenti contestavano la risoluzione e invocavano la sospensione del preliminare per la mancata verificazione di una condizione sospensiva legata all’iter autorizzatorio, sostenendo anche che la promissaria avesse omesso di rispettare gli adempimenti amministrativi. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un primo motivo, l’omesso esame di una raccomandata del 2 febbraio 2009 con cui i promittenti cedenti avrebbero manifestato volontà di eseguire comunque il contratto nonostante il termine; con il secondo motivo denunciavano motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso la sopravvivenza del contratto e la operatività della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la dedotta omissione dell’esame di un documento non discusso in giudizio non era censurabile come vizio di motivazione in cassazione, ma semmai come errore di fatto deducibile con revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la censura mirava sostanzialmente a contestare la sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha anche escluso sia l’efficacia della rinuncia al ricorso da parte di alcuni soltanto dei ricorrenti, data l’inscindibilità della causa, sia la cessazione della materia del contendere, mancando una concorde dichiarazione delle parti sul venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
richiamato come norma sulla clausola risolutiva espressa, ma la Corte di merito aveva escluso la sua operatività per difetto del presupposto di inadempimento specificamente dedotto e la Cassazione non ha rinnovato il giudizio sul punto
art. 1457 c.c.
il termine essenziale, se decorso inutilmente senza la tempestiva manifestazione di voler ugualmente eseguire il contratto, determina la risoluzione di diritto; la doglianza sulla mancata considerazione della comunicazione impeditiva andava però veicolata, nel caso concreto, con revocazione se si assumeva l’omesso esame del documento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura è ammissibile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per contestare la mera insufficienza della motivazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto revocatorio ricorre in caso di falsa percezione della realtà documentale, quando il documento decisivo risulti ignorato o ritenuto inesistente pur essendo in atti, sempre che il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; nel caso concreto la Corte ha escluso la nullità perché non vi era una vera mancanza assoluta o apparenza di motivazione
art. 156, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione, ma non ritenuto violato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l’omesso esame di un documento può essere denunciato ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il fatto storico documentalmente rappresentato sia stato oggetto di discussione tra le parti e il ricorrente indichi in modo specifico perché quel documento avrebbe certamente condotto a una decisione diversa.
- Se il giudice di merito ha ritenuto inesistente o non prodotto un documento decisivo senza che il relativo fatto sia stato dibattuto nel processo, il rimedio appropriato è la revocazione per errore di fatto e non il ricorso per cassazione per vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il sindacato è limitato alle anomalie motivazionali estreme, quali motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.
- La clausola che attribuisce a una parte la facoltà di sospendere l’efficacia del preliminare o di differire l’adempimento deve essere interpretata secondo il tenore testuale del contratto e della successiva appendice modificativa, senza sovrapporre alle espressioni contrattuali un diverso collegamento con l’iter amministrativo se il testo lo esclude espressamente.
- In una causa inscindibile, la rinuncia al ricorso di alcuni soltanto dei ricorrenti non produce effetti sull’intero giudizio; parimenti, la cessazione della materia del contendere richiede una concorde presa d’atto delle parti circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
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