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Circolare

Circolare numero 238 del 1-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le modalita' procedurali, contabili e operative per la riscossione delle somme dovute dalle imprese in relazione ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991, tenendo conto del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142. Vengono precisati i casi di pagamento rateale o in unica soluzione, gli effetti della sospensione o cessazione dell'attivita', le scadenze legate alla denuncia contributiva e i criteri di calcolo dell'importo dovuto. La circolare disciplina inoltre gli adempimenti documentali delle imprese, i controlli delle sedi INPS e le nuove registrazioni contabili, con istituzione del conto GAU 00/53 in sostituzione del conto GPA 54/79.

Riscossione del contributo dovuto dalle imprese per l'indennita' di mobilita' ex art. 5, commi 4 e 6, L. 223/1991

Riscossione del contributo per l'indennita' di mobilita' ex art. 5, commi 4 e 6, L. 223/1991

La circolare definisce in modo aggiornato le modalita' procedurali, operative e contabili per la riscossione delle somme dovute dalle imprese in relazione ai lavoratori collocati in mobilita'. Il testo integra le istruzioni gia' emanate con precedenti circolari e tiene conto delle precisazioni introdotte dal D.M. 17 febbraio 1993, n. 142.

Quadro normativo e novita' applicative

La circolare richiama espressamente le circolari n. 212/1991, n. 36/1992, n. 197/1992, n. 93/1993 e n. 130/1994, precisando che il D.M. n. 142/1993, in vigore dal 16 maggio 1993, ha introdotto ulteriori specificazioni sulle modalita' di versamento. In particolare, il decreto richiede alle imprese di produrre la documentazione idonea a individuare:

  • i lavoratori collocati in mobilita';
  • le somme dovute;
  • la forma di pagamento prescelta, rateale o in unica soluzione.

Pagamento rateale, pagamento in unica soluzione e effetti della sospensione/cessazione

La regola generale consente il pagamento rateale; tuttavia il pagamento in unica soluzione diventa obbligatorio quando l'impresa sospende o cessa l'attivita'. Se la sospensione o cessazione interviene durante la rateazione, le rate residue devono essere versate immediatamente in unica soluzione.

La circolare precisa inoltre che la dilazione non comporta interessi aggiuntivi. Restano comunque applicabili le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'importo complessivo o di parte di esso, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Criteri di calcolo dell'importo dovuto

Vengono richiamati alcuni criteri di calcolo gia' operanti:

  • dal 13 febbraio 1993, nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale conclusi senza accordo sindacale, il contributo per ogni lavoratore collocato in mobilita' e' rapportato a 9 mensilita';
  • per i licenziamenti intimati da gennaio 1994, se la retribuzione di riferimento supera L. 2.700.000, l'anticipazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 e' calcolata su L. 1.500.000;
  • nei medesimi casi, l'importo dovuto ex art. 5, commi 4 e 6, e' rapportato a L. 1.412.400;
  • l'importo di cui all'art. 5, comma 4, e' aumentato del 4,50%, ovvero del 3% per i lavoratori di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 40/1994, reiterato dai D.L. n. 185/1994 e n. 451/1994, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Inoltre, il D.M. n. 142/1993 stabilisce che le frazioni di giorni inferiori a 30 non producono effetti ai fini del calcolo dell'aumento di cinque punti percentuali previsto dall'art. 5, comma 6, L. 223/1991.

Termine di versamento e decorrenza dell'obbligo contributivo

La prima rata, o l'intero importo se dovuto in unica soluzione, deve essere versata alla scadenza della denuncia contributiva del mese in cui l'impresa comunica il recesso ai lavoratori posti in mobilita'. I conteggi per determinare l'importo vanno eseguiti alla data della comunicazione del recesso.

L'obbligo contributivo decorre dal mese della comunicazione del recesso; percio' sono irrilevanti le date effettive di cessazione dei rapporti di lavoro.

Adempimenti documentali delle imprese

Le imprese, conclusa la procedura di mobilita', devono trasmettere alla Sede INPS presso cui e' aperta la posizione contributiva una dichiarazione redatta secondo il fac-simile allegato, insieme alla copia dell'elenco dei lavoratori in mobilita'. La presentazione deve avvenire entro la scadenza della denuncia contributiva del mese in cui e' stato comunicato il recesso.

La dichiarazione deve indicare, tra l'altro:

  • il numero dei lavoratori con indennita' di mobilita' inferiore all'importo massimo previsto;
  • il numero dei lavoratori con retribuzione di riferimento superiore a L. 2.700.000.

Con la denuncia contributiva del periodo di paga in cui e' avvenuta la comunicazione del recesso, l'impresa versa la prima rata o l'intero importo, se dovuto. I dati vanno esposti sul mod. DM10/2 con i codici "M000" e "M001" secondo le modalita' operative gia' illustrate nella circolare n. 197/1992.

La dichiarazione va presentata anche per i collocamenti in mobilita' gia' avvenuti, anche se il pagamento e' stato eseguito in unica soluzione o completamente saldato.

Controlli interni e fascicolo aziendale

L'Ufficio prestazioni non pensionistiche trasmette all'Ufficio riscossione contributi, per le sole imprese tenute al versamento, la copia della lista di mobilita' approvata dalla Commissione Regionale per l'impiego, da inserire nel fascicolo aziendale gia' istituito ai sensi delle circolari n. 36/1992 e n. 273/1992.

Nel fascicolo devono essere inserite anche:

  • la dichiarazione dell'azienda ai sensi dell'art. 4, primo comma, del D.M. 142/1993;
  • la copia dell'elenco dei lavoratori posti in mobilita'.

Questo consente di verificare sia la regolarita' dei versamenti sia l'eventuale inadempimento delle imprese rispetto al contributo dovuto e all'anticipazione ex art. 4, comma 3.

Istruzioni contabili e istituzione del conto GAU 00/53

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, l'Ufficio riscossione contributi predispone per ciascuna azienda un biglietto contabile Mod. SC3 in triplice copia con registrazione in partita doppia "GAU 00/53 a GAU 21/13". Il conto GAU 00/53 e' istituito per rilevare il credito verso le aziende per il contributo destinato al finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 5, comma 4, L. 223/1991.

Se l'impresa ha scelto la rateazione, il biglietto contabile deve indicare anche:

  • la scadenza della prima e dell'ultima rata;
  • il relativo importo.

Una copia del biglietto, dopo la contabilizzazione, viene restituita all'Ufficio riscossione contributi per l'inserimento nel fascicolo aziendale. Il partitario del conto GAU 00/53 deve essere aggiornato anche con gli estremi della dilazione.

Sostituzione del conto GPA 54/79 e gestione degli storni

A decorrere dalla ricezione della circolare, gli importi esposti sul mod. DM10/2 con i codici "M000", "M001" e "M002" affluiscono in avere del conto GAU 00/53 e non piu' del conto GPA 54/79, che cessa di funzionare. La lista di analisi prodotta dalla procedura deve essere utilizzata per aggiornare il partitario del nuovo conto.

Gli importi gia' registrati sul conto GPA 54/79 devono essere stornati al conto GAU 00/53; dopo lo storno, i partitari devono essere aggiornati e il conto GPA 54/79 deve presentare saldo zero.

Recupero delle somme non versate e riscossione coattiva/amministrativa

Se dai controlli emerge che l'azienda non ha versato la rata dovuta o l'ha versata solo in parte, l'Ufficio predispone:

  • un b.c.f.c. per la rilevazione delle sanzioni dovute, con articolo in P.D. "GAU 00/53 a GAR 24/20";
  • una richiesta di pagamento da inviare all'azienda, corredata dal bollettino di conto corrente postale per le "riscossioni varie", compilato con importo, matricola e denominazione aziendale e con la causale sul retro "ART. 5, C. 4, L. 223/91 - RATA N. (*)".

Due copie del biglietto contabile sono trasmesse all'Ufficio competente per la contabilita', che restituisce una copia con gli estremi di registrazione a giornale e provvede all'aggiornamento del partitario del conto GAU 00/53. Anche queste riscossioni vengono imputate al medesimo conto.

Nel caso di sospensione o cessazione dell'attivita' senza versamento tramite DM10, il pagamento deve avvenire in unica soluzione mediante bollettino postale, con causale "SALDO ART. 5, C. 4, L. 223/91" e imputazione al conto GAU 00/53.

Segnalazioni per il recupero

La circolare raccomanda infine che l'Ufficio competente per la contabilita' segnali all'Ufficio riscossione contributi le aziende che presentino mancato pagamento o irregolarita' nella periodicita' dei versamenti, al fine di rafforzare l'azione di recupero delle somme dovute.

Punti principali

Quadro normativo e finalita'

La circolare richiama le precedenti disposizioni gia' impartite con le circolari n. 212/1991, n. 36/1992, n. 197/1992, n. 93/1993 e n. 130/1994, e chiarisce le modalita' di riscossione delle somme dovute dalle imprese per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ex art. 5, commi 4 e 6, L. 223/1991. Le istruzioni tengono conto del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, entrato in vigore il 16 maggio 1993.

Pagamento rateale, unica soluzione e conseguenze della cessazione/sospensione

Le imprese devono presentare la documentazione che individua i lavoratori collocati in mobilita', le somme dovute e la forma di pagamento scelta, rateale o in unica soluzione. Il pagamento in unica soluzione e' obbligatorio in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' dell'impresa; se tale evento interviene durante la rateazione, le rate residue devono essere saldate subito. La dilazione non comporta interessi aggiuntivi, ma l'omesso o ritardato pagamento e' soggetto a sanzioni ai sensi dell'art. 4 del D.L. 536/1987, convertito dalla L. 48/1988.

Criteri di calcolo dell'importo dovuto

Il D.M. 142/1993 precisa che le frazioni residue di giorni inferiori a 30 non producono effetti per il calcolo dell'aumento di cinque punti percentuali previsto dall'art. 5, comma 6, L. 223/1991. Restano richiamate le ulteriori regole gia' fissate dalle precedenti circolari: dal 13 febbraio 1993, nei licenziamenti collettivi conclusi senza accordo sindacale, il contributo per ogni lavoratore collocato in mobilita' e' rapportato a 9 mensilita'; per i licenziamenti intimati da gennaio 1994, se la retribuzione di riferimento supera L. 2.700.000, l'anticipazione ex art. 4, comma 3, e' calcolata su L. 1.500.000 e l'importo dovuto ex art. 5, commi 4 e 6, e' rapportato a L. 1.412.400; l'importo di cui all'art. 5, comma 4, e' aumentato del 4,50%, ovvero del 3% per i lavoratori di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. 40/1994, reiterato dai D.L. 185/1994 e 451/1994, convertito nella L. 451/1994.

Termine di versamento e decorrenza dell'obbligo

L'obbligo del versamento della prima rata, o dell'intero importo se dovuto in unica soluzione, coincide con la scadenza della denuncia contributiva del mese in cui l'impresa comunica il recesso ai lavoratori posti in mobilita'. I conteggi per determinare l'importo devono essere effettuati alla data della comunicazione del recesso. L'obbligo contributivo sorge dal mese della comunicazione del recesso e risultano irrilevanti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro.

Adempimenti delle imprese

Le imprese, conclusa la procedura di mobilita', devono trasmettere alla Sede INPS presso cui e' aperta la posizione contributiva una dichiarazione conforme al fac-simile allegato, corredata dalla copia dell'elenco dei lavoratori in mobilita'. La dichiarazione va presentata entro la scadenza della denuncia contributiva relativa al mese di comunicazione del recesso e deve indicare, tra l'altro, i lavoratori con indennita' di mobilita' inferiore al massimo, nonche' quelli con retribuzione di riferimento superiore a L. 2.700.000. Con la denuncia contributiva del periodo di paga in cui e' avvenuta la comunicazione del recesso, l'impresa versa la prima rata o l'intero importo; i versamenti vanno indicati sul mod. DM10/2 con i codici "M000" e "M001" secondo le modalita' gia' illustrate nella circolare n. 197/1992. La dichiarazione va presentata anche per i collocamenti in mobilita' gia' avvenuti, anche se il pagamento e' gia' stato effettuato integralmente.

Controlli e fascicolo aziendale

L'Ufficio prestazioni non pensionistiche trasmette all'Ufficio riscossione contributi, per le imprese tenute al versamento, copia della lista di mobilita' approvata dalla Commissione Regionale per l'impiego, da inserire nel fascicolo aziendale gia' istituito. Nel fascicolo devono essere inserite anche la dichiarazione dell'azienda ai sensi dell'art. 4, primo comma, del D.M. 142/1993 e la copia dell'elenco dei lavoratori posti in mobilita'. Cio' consente all'Ufficio riscossione contributi di controllare la regolarita' dei versamenti e di individuare le imprese inadempienti sia rispetto al contributo ex art. 5, commi 4 e 6, sia rispetto all'anticipazione ex art. 4, comma 3.

Nuove istruzioni contabili e conto GAU 00/53

Sulla base della dichiarazione aziendale, l'Ufficio riscossione contributi predispone un biglietto contabile Mod. SC3 in triplice copia con registrazione in P.D. "GAU 00/53 a GAU 21/13". Il conto GAU 00/53, di nuova istituzione, registra il credito verso le aziende per il contributo dovuto al finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 5, comma 4, L. 223/1991. Se l'impresa ha scelto la rateazione, il biglietto contabile deve riportare gli estremi della dilazione. Una copia, dopo contabilizzazione, torna all'Ufficio riscossione contributi per il fascicolo aziendale, mentre il partitario del conto GAU 00/53 deve essere aggiornato con gli estremi della rateazione.

Sostituzione del conto GPA 54/79 e storni

Dalla ricezione della circolare, gli importi esposti sul Mod. DM10/2 con i codici "M000", "M001" e "M002" affluiscono in AVERE del conto GAU 00/53 e non piu' del conto GPA 54/79, che cessa di funzionare. La lista di analisi prodotta dalla procedura serve all'aggiornamento del partitario del nuovo conto. Gli importi gia' rilevati sul conto GPA 54/79 devono essere stornati al conto GAU 00/53; a seguito dello storno, i relativi partitari vanno aggiornati e il conto GPA 54/79 deve presentare saldo zero.

Recupero delle somme non versate e gestione delle sanzioni

Se i controlli evidenziano mancato o insufficiente versamento della rata, l'Ufficio predispone un b.c.f.c. per le sanzioni con articolo in P.D. "GAU 00/53 a GAR 24/20" e invia all'azienda una richiesta di pagamento con bollettino postale per le "riscossioni varie", indicando la causale "ART. 5, C. 4, L. 223/91 - RATA N. (*)". Se l'azienda ha sospeso o cessato l'attivita' senza aver versato tramite DM10, deve saldare in unica soluzione con la causale "SALDO ART. 5, C. 4, L. 223/91". Le somme riscosse vengono imputate al conto GAU 00/53. La circolare raccomanda inoltre che l'Ufficio competente per la contabilita' segnali all'Ufficio riscossione contributi le aziende con irregolarita' o ritardi nei versamenti.

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