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Circolare

Circolare numero 239 del 1-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni in materia di contribuzione CIGS, contratti di formazione e lavoro e incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità alla luce della legge n. 451/1994, che converte il D.L. n. 299/1994 e salva gli effetti dei decreti reiterati. In particolare chiarisce che, dal 1° gennaio 1994, anche i soci lavoratori delle cooperative appaltatrici di servizi di pulizia rientrano nella disciplina della CIGS e sono soggetti al contributo dello 0,90%, con indicazioni operative per il versamento e la regolarizzazione. Viene inoltre precisato che è caduta l’inclusione parziale dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel computo dei limiti occupazionali. Infine, sono fornite indicazioni sulle esclusioni dalle agevolazioni per assunzioni di lavoratori in mobilità nei casi di rapporti tra imprese collegate o sostanzialmente coincidenti, con effetti anche per l’esonero dalle rate residue della mobilità.

Istruzioni su CIGS per cooperative di pulizia, contratti di formazione e lavoro e agevolazioni per assunzioni di lavoratori in mobilità

Istruzioni in materia di CIGS, contratti di formazione e lavoro e agevolazioni per l’assunzione di lavoratori in mobilità

La circolare interviene per aggiornare la disciplina applicativa alla luce della legge 19 luglio 1994, n. 451, che converte il D.L. n. 299/1994 e consolida gli effetti dei decreti reiterati in materia. Le precisazioni riguardano tre ambiti distinti: la CIGS per le cooperative appaltatrici dei servizi di pulizia, il computo dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e le agevolazioni contributive connesse all’assunzione di lavoratori collocati in mobilità.

Disciplina CIGS per le cooperative appaltatrici dei servizi di pulizia

La legge n. 451/1994 riformula la disposizione che estende il trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, chiarendo espressamente che, se tali imprese sono costituite in forma cooperativa, l’intervento si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo alle attività appaltate.

Il trattamento spetta dal 1° gennaio 1994 quando la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario derivino dalla riduzione delle attività appaltate e tale riduzione sia connessa all’attuazione, da parte dell’appaltante, di programmi di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all’applicazione della CIGS.

Contributo dello 0,90% e adempimenti contributivi

Per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro inquadrate nel D.P.R. n. 602/1970, in presenza dei requisiti per l’accesso alla CIGS, è dovuto dal 1° gennaio 1994 anche il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990.

La circolare precisa che:

  • il contributo si calcola sui salari convenzionali ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 602/1970;
  • è dovuto a prescindere dal settore di inquadramento della cooperativa, anche se tale inquadramento è anteriore all’art. 49 della legge n. 88/1989;
  • per i mesi pregressi, il versamento va effettuato entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare;
  • gli interessi al tasso legale decorrono dal 21 agosto 1994 fino alla data del versamento.

Per la regolarizzazione le aziende devono utilizzare il mod. DM10/2, indicando le differenze contributive con la dicitura "CIG STRAORD. L. 451/94" e il codice "M171", mentre gli oneri accessori vanno esposti con la dicitura "oneri access." e il codice "Q900". In caso di regolarizzazioni successive al termine indicato, si applica la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti. Alle cooperative deve inoltre essere attribuito il codice di autorizzazione "5K" già istituito con la circolare n. 130 del 29 aprile 1994.

Contratti di formazione e lavoro e computo del requisito occupazionale

La legge n. 451/1994 sopprime il comma 12 dell’art. 16 del D.L. n. 299/1994, che aveva previsto l’inclusione, nel computo dei limiti numerici stabiliti da legge e contratti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 19 gennaio 1994, limitandone in ogni caso il computo al 50% fino al 31 gennaio 1995.

Con la soppressione del comma, la disciplina cessa di avere efficacia e risultano superate le modalità operative richiamate nel paragrafo B1 della circolare n. 130 del 29 aprile 1994.

Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità

La circolare richiama la disciplina della legge n. 223/1991, che prevede per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità:

  • la riduzione della contribuzione nella misura stabilita per gli apprendisti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, e dell’art. 25, comma 9;
  • il contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, ai sensi dell’art. 8, comma 4;
  • l’esonero dal pagamento delle residue rate dovute per i lavoratori collocati in mobilità, per il periodo in cui essi siano impiegati tramite offerte procurate dall’impresa, secondo le procedure della Commissione Regionale per l’Impiego, ai sensi dell’art. 5, comma 5.

Viene precisato che, in mancanza delle condizioni previste dall’art. 5, comma 5, non sorge il diritto al rimborso delle somme versate o all’esonero dalle rate residue.

Esclusione dei benefici nei casi di continuità sostanziale tra imprese

La circolare esclude l’applicazione delle agevolazioni quando l’assunzione avvenga in un contesto di sostanziale continuità tra due imprese solo formalmente distinte, ma in realtà collegate da trasferimento di azienda, variazione del titolare, trasformazione della compagine societaria o costituzione di una società direttamente derivata dall’impresa che ha ridotto il personale o cessato l’attività.

Le sedi devono quindi applicare i criteri richiamati dalla circolare n. 469 R.C. e V. del 7 agosto 1978, valutando in particolare:

  • gli assetti societari;
  • l’uso di attrezzature e locali;
  • le mansioni svolte;
  • i livelli di inquadramento dei lavoratori rispetto alla precedente impresa.

La circolare richiama anche l’art. 2112 c.c., sottolineando che nei casi di trasferimento, usufrutto o affitto d’azienda opera la continuità del rapporto di lavoro e che tale disciplina deve essere considerata anche ai fini della corretta esclusione degli incentivi quando vi sia continuità sostanziale dell’attività produttiva.

Nuove esclusioni introdotte dalla legge n. 451/1994

L’art. 2 della legge n. 451/1994 introduce ulteriori limiti agli incentivi:

  • il nuovo comma 4-bis dell’art. 8 della legge n. 223/1991 esclude i benefici economici per lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da imprese dello stesso o di diverso settore che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di collegamento o controllo con l’impresa che assume;
  • l’impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’assenza delle condizioni ostative;
  • il beneficio dell’art. 5, comma 5, è escluso quando l’impresa che ha licenziato e quella che assume siano in uno dei rapporti indicati;
  • tali esclusioni si estendono anche alle assunzioni agevolate ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993.

Decorrenza delle regole e chiarimenti conclusivi

La circolare puntualizza che le esclusioni dai benefici per le assunzioni effettuate dal 20 gennaio 1994 in poi operano quando il lavoratore sia stato collocato in mobilità nei sei mesi precedenti da un’impresa nelle condizioni sopra descritte. Inoltre, poiché il comma 2-bis è stato introdotto dalla legge di conversione, la sua efficacia decorre dalle assunzioni avvenute dal 20 luglio 1994.

Resta infine confermato che l’esonero dal pagamento delle residue rate della mobilità non spetta se l’offerta di lavoro proviene da un’impresa collegata, controllata o caratterizzata da assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume.

Punti principali

Aggiornamento normativo generale

La circolare prende atto della pubblicazione della legge 19 luglio 1994, n. 451, che converte il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 e fa salvi gli effetti dei decreti reiterati, tra cui i D.L. n. 40/1994 e n. 185/1994. In conseguenza di tale conversione, vengono ridefinite o superate alcune istruzioni già fornite con la circolare n. 130 del 29 aprile 1994.

CIGS per le cooperative appaltatrici dei servizi di pulizia

Dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo alle attività appaltate. Il trattamento spetta quando la sospensione o la riduzione dell’orario dipendano dalla contrazione delle attività appaltate connessa a programmi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale dell’appaltante, che abbiano comportato l’intervento della CIGS.

Contributo dello 0,90% e modalità di versamento

Per i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro inquadrate nel D.P.R. n. 602/1970, laddove ricorrano i requisiti per la CIGS, è dovuto dal 1° gennaio 1994 il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990. Il contributo va calcolato sui salari convenzionali ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970, è dovuto a prescindere dal settore di inquadramento della cooperativa e, per i mesi pregressi, deve essere versato entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Gli interessi al tasso legale decorrono dal 21 agosto 1994 fino al versamento. Le regolarizzazioni vanno esposte nel mod. DM10/2 con i codici "M171" per la CIG straordinaria L. 451/94 e "Q900" per gli oneri accessori; oltre il termine, si applicano le sanzioni per ritardato versamento. Alle cooperative va attribuito il codice autorizzazione "5K".

Contratti di formazione e lavoro e computo occupazionale

È superata la precedente disciplina operativa relativa all’inclusione, ai fini dei limiti numerici previsti da legge e contratti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo il 19 gennaio 1994. La legge n. 451/1994 ha infatti soppresso il comma 12 dell’art. 16 del D.L. n. 299/1994, che aveva disposto un computo limitato al 50% dei lavoratori interessati fino al 31 gennaio 1995, con conseguente cessazione di efficacia della norma.

Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori in mobilità

La circolare ricostruisce il sistema delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991: riduzione contributiva nella misura degli apprendisti, contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità, ed esonero per l’impresa che colloca in mobilità i lavoratori dalle residue rate in presenza delle condizioni di legge. Viene precisato che tali benefici hanno finalità di reimpiego e non spettano quando l’assunzione avvenga in contesti che, pur formalmente distinti, siano in sostanza riconducibili a una continuità aziendale o a una trasformazione/diretta derivazione dell’impresa che ha licenziato.

Rapporti tra imprese del gruppo e criteri di esclusione

Per valutare la spettanza degli incentivi, le sedi devono applicare i criteri già indicati nella circolare n. 469 R.C. e V. del 7 agosto 1978, con particolare attenzione ad assetti societari, uso di attrezzature e locali, mansioni e livelli di inquadramento rispetto alla precedente impresa. La circolare richiama inoltre l’art. 2112 c.c., che assicura la continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti, usufrutto o affitto d’azienda, evidenziando che in tali ipotesi la disciplina degli incentivi non può essere utilizzata per rapporti sostanzialmente continuativi fra imprese collegate.

Nuove esclusioni introdotte dalla legge n. 451/1994

L’art. 2 della legge n. 451/1994 introduce il comma 4-bis all’art. 8 della legge n. 223/1991, escludendo i benefici economici per lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che assume. L’impresa che assume deve dichiarare sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, l’assenza di tali condizioni. Analoga esclusione è prevista per il beneficio dell’art. 5, comma 5, della legge n. 223/1991 e, per effetto del comma 2-bis, per le agevolazioni dell’art. 25, comma 9, della stessa legge e dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993.

Decorrenza delle esclusioni e precisazioni finali

La circolare precisa che le esclusioni dai benefici ex art. 8, commi 2 e 4, legge n. 223/1991 operano per i lavoratori assunti dal 20 gennaio 1994 o da data successiva, se collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da imprese nelle condizioni indicate. La soppressione del comma 12 dell’art. 16 del D.L. n. 299/1994 comporta la cessazione delle relative modalità operative. È inoltre chiarito che il comma 2-bis, essendo introdotto dalla legge di conversione, produce effetti per le assunzioni dal 20 luglio 1994 in avanti. L’esonero dalle residue rate della tassa di ingresso alla mobilità non spetta se l’offerta di lavoro è procurata presso un’impresa legata da rapporti di collegamento, controllo o coincidenza sostanziale degli assetti proprietari.

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