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Circolare

Circolare numero 240 del 2-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge n. 299/1994, non ha modificato le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, confermando le istruzioni già fornite. Viene inoltre precisato il regime per i lavoratori aventi titolo all’indennità di mobilità lunga: il riferimento ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia e per l’accesso al prolungamento dell’indennità va inteso con riguardo alla disciplina vigente al 31 dicembre 1992, con proroga del termine al 31 dicembre 1994 per i lavoratori collocati in mobilità entro tale data. Per tali soggetti restano fissati i requisiti anagrafici di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, con accertamento del requisito contributivo secondo le regole del d.lgs. n. 503/1992.

Pensionamento di anzianità e vecchiaia per lavoratori in CIGS e mobilità

Pensionamento di anzianità e vecchiaia per lavoratori in CIGS e mobilità

La circolare esamina gli effetti della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali. In particolare, fornisce chiarimenti sulla pensione di anzianità per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità e sui requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità lunga.

Pensionamento di anzianità per i lavoratori in cassa integrazione e mobilità

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 299/1994 stabilisce che le limitazioni alla decorrenza delle pensioni di anzianità previste dal comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dall’articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre ai casi già richiamati dalla legge n. 438/1992, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

La circolare precisa che tali disposizioni riproducono integralmente il contenuto dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, decaduto per mancata conversione, nonché dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, anch’esso decaduto. Per effetto dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 451/1994, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base ai decreti-legge n. 40 e n. 185, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base.

La legge di conversione non ha modificato la disciplina del decreto-legge n. 299 in materia di pensionamenti di anzianità; restano pertanto confermate le istruzioni già fornite con le circolari n. 56 del 17 febbraio 1994, n. 112 del 9 aprile 1994 e n. 186 del 17 giugno 1994. Dopo la conversione in legge, la liquidazione delle pensioni di anzianità per i lavoratori interessati può essere effettuata in via definitiva.

Mobilità lunga e requisiti per la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori aventi titolo all’indennità di mobilità lunga, la circolare richiama l’articolo 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo cui la determinazione dei requisiti di età previsti dall’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, va effettuata con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di pensione di vecchiaia al 31 dicembre 1992.

L’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 299/1994 chiarisce che tale rinvio riguarda sia l’età richiesta per l’ammissione al beneficio del prolungamento dell’indennità di mobilità, sia il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Il comma 4 del medesimo articolo proroga inoltre al 31 dicembre 1994 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 1992 dall’articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991, già prorogato al 31 dicembre 1993 dall’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. La proroga era già stata prevista dai decreti-legge n. 185 e n. 40.

La legge n. 451/1994 non ha modificato tali disposizioni, per cui restano confermati, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994, i criteri già illustrati con la circolare n. 293 del 23 dicembre 1993 per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993.

Requisiti di età e contributivi

Per i lavoratori che rientrano nelle condizioni dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 e successive modificazioni, il requisito di età pensionabile si considera perfezionato al compimento di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.

Il requisito contributivo deve essere verificato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 503, con riferimento all’anno di compimento dell’età pensionabile.

Punti principali

Pensionamento di anzianità per lavoratori in CIGS e mobilità

La legge n. 451/1994, convertendo il decreto-legge n. 299/1994, conferma che le limitazioni alla decorrenza delle pensioni di anzianità previste dalla normativa precedente non si applicano ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, nei limiti già individuati. La circolare ribadisce che le istruzioni già impartite con le circolari n. 56/1994, n. 112/1994 e n. 186/1994 restano valide e che, a seguito della conversione in legge, la liquidazione delle pensioni di anzianità per i lavoratori interessati può essere effettuata in via definitiva.

Salvezza degli atti e degli effetti dei decreti decaduti

Per effetto dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 451/1994, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge n. 40/1994 e n. 185/1994, decaduti per mancata conversione, e sono fatti salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti in base a tali decreti.

Mobilità lunga e requisiti di età per la vecchiaia

Per i lavoratori aventi titolo all’indennità di mobilità lunga, l’articolo 5 del decreto-legge n. 299/1994 interpreta l’articolo 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993 nel senso che il rinvio alla disciplina in vigore al 31 dicembre 1992 riguarda sia l’età richiesta per l’ammissione al prolungamento dell’indennità di mobilità sia il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Inoltre, il termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla legge n. 223/1991 è prorogato al 31 dicembre 1994 per i lavoratori collocati in mobilità entro tale data.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 e successive modificazioni, il requisito di età pensionabile si considera perfezionato al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Il requisito contributivo deve essere verificato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 503, con riferimento all’anno di compimento dell’età pensionabile.

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