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Circolare

Circolare numero 237 del 1-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai Fondi speciali gestiti dall'Istituto, con gli adattamenti necessari, i criteri applicativi gia' illustrati per l'AGO nella circolare n. 86 del 14 marzo 1994. Vengono disciplinate le modalita' di calcolo per i lavoratori privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 e per quelli con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, con specifiche regole di rivalutazione, esclusione di retribuzioni basse e determinazione della retribuzione pensionabile. Sono inoltre richiamate regole particolari per il Fondo di previdenza per il personale di volo e indicata la decorrenza della nuova disciplina dall'8 ottobre 1993, con applicazione alle pensioni decorrenti dal 1 novembre 1993.

Applicazione del decreto legislativo n. 373/1993 alle pensioni dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto

Applicazione del decreto legislativo n. 373/1993 ai Fondi speciali

La circolare fornisce istruzioni operative per l'applicazione del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 alle pensioni dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto. Per la parte generale vengono richiamati i criteri gia' dettati dalla circolare n. 86 del 14 marzo 1994, mentre il presente atto integra tali indicazioni con regole specifiche per due categorie di assicurati: i lavoratori privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 e i lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.

Lavoratori privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993

Per questa platea il calcolo della pensione segue una sequenza di operazioni finalizzata alla determinazione della retribuzione pensionabile.

  • Si individua il periodo utile per il calcolo, compreso tra la data di inizio dell'assicurazione e la data di decorrenza della pensione.
  • Si determina la retribuzione pensionabile di ciascun anno solare ricompreso in tale periodo.
  • Le retribuzioni di tutti gli anni, salvo l'anno di decorrenza della pensione e quello immediatamente precedente, sono rivalutate secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con incremento di un punto percentuale, in coerenza con l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  • Si calcola la retribuzione media mensile di ciascun anno solare.
  • Si sommano gli importi rivalutati, si divide il totale per il numero complessivo dei mesi di contribuzione del periodo e si ottiene la media mensile delle retribuzioni.
  • Si determina l'80 per cento di tale valore e lo si confronta con la retribuzione media mensile di ciascun anno.
  • Vengono esclusi dal computo i mesi con retribuzione media pari o inferiore al valore soglia; se i mesi da escludere superano il 25 per cento del totale dei mesi di contribuzione, l'esclusione e' limitata al 25 per cento, con arrotondamento all'unita' per eccesso e partendo dai mesi di importo meno elevato.
  • Sulle retribuzioni residue si calcola la media mensile pensionabile, che viene poi moltiplicata per 12 per ottenere la retribuzione pensionabile annua.

L'importo della pensione viene determinato sulla base del numero complessivo degli anni di anzianita' contributiva maturati dall'assicurato, includendo anche i periodi non considerati nel calcolo della retribuzione media, applicando le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992, come richiamato dalla circolare n. 243 del 27 ottobre 1993.

Lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

La circolare chiarisce innanzitutto che, per verificare se l'anzianita' al 31 dicembre 1992 sia inferiore a 15 anni, occorre avere riguardo agli anni e mesi utili ai fini della misura della pensione.

Per la quota di pensione riferita alle anzianita' maturate dal 1 gennaio 1993 si applicano criteri analoghi a quelli previsti per la quota B richiamando il punto 7.1 della circolare n. 243 del 27 ottobre 1993.

  • Si individua il periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile.
  • Si determina la retribuzione pensionabile di ciascun anno solare compreso nel periodo.
  • Le retribuzioni di ciascun anno, esclusi l'anno di decorrenza della pensione e quello precedente, sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale.
  • Per gli anni successivi al 1992 si determina la retribuzione media mensile dividendo la retribuzione annua per i mesi di contribuzione dell'anno.
  • Le retribuzioni rivalutate vengono sommate e divise per il numero complessivo dei mesi di contribuzione successivi al 1992, ottenendo la media delle retribuzioni del periodo.
  • Si calcola l'80 per cento di tale media, da confrontare con la retribuzione media mensile di ciascun anno.
  • I mesi con retribuzione media pari o inferiore alla soglia vengono esclusi dal computo; se superano il 25 per cento dei mesi considerati, l'esclusione si limita al 25 per cento, con arrotondamento per eccesso e partendo dai mesi meno elevati.
  • Sulle retribuzioni residue si determina la retribuzione media mensile pensionabile, da moltiplicare per 12 per ottenere la retribuzione pensionabile annua.

L'importo della quota di pensione relativa alle anzianita' acquisite dal 1 gennaio 1993 viene poi calcolato sulla base del numero complessivo degli anni di anzianita' contributiva maturati da tale data e delle aliquote di rendimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Fondo di previdenza per il personale di volo

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea la circolare introduce una regola ulteriore rispetto ai criteri generali richiamati.

  • Non devono essere considerate le retribuzioni pari o inferiori al 90 per cento della retribuzione media determinata con i criteri precedentemente illustrati.
  • L'esclusione delle retribuzioni che formano la base di calcolo non puo' comunque superare il 35 per cento del numero di anni coperti da contribuzione.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova normativa si applica dall'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 373/1993. In presenza delle condizioni previste dal decreto, le pensioni con decorrenza dal 1 novembre 1993 devono essere liquidate secondo i nuovi criteri di calcolo.

Punti principali

Ambito della circolare

La circolare riguarda le pensioni dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto e richiama, per la parte generale, i criteri gia' fissati dalla circolare n. 86 del 14 marzo 1994 sull'applicazione del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373. Le istruzioni specifiche sono dedicate ai lavoratori privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 e ai lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.

Calcolo per i lavoratori privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993

Per questi assicurati si individua il periodo utile tra inizio dell'assicurazione e decorrenza della pensione, si determina la retribuzione pensionabile per ciascun anno solare e si rivalutano le retribuzioni di tutti gli anni, salvo quello di decorrenza della pensione e quello precedente, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale. Dopo il confronto tra la retribuzione media mensile di ogni anno e l'80 per cento della media complessiva, si escludono dal computo i mesi con importi pari o inferiori a tale soglia, entro il limite massimo del 25 per cento dei mesi di contribuzione. La retribuzione media mensile pensionabile si ottiene dalla media dei mesi residui e va moltiplicata per 12 per ricavare la retribuzione pensionabile annua.

Lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per stabilire se l'anzianita' al 31 dicembre 1992 sia inferiore a 15 anni occorre considerare gli anni e mesi utili ai fini della misura della pensione. Per la quota di pensione relativa alle anzianita' acquisite dal 1 gennaio 1993 si applica il metodo indicato dalla circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, punto 7.1 (quota B): individuazione del periodo utile, determinazione e rivalutazione delle retribuzioni annue, calcolo della media mensile successivamente al 1992, confronto con l'80 per cento della media complessiva ed esclusione dei mesi sotto soglia fino al limite del 25 per cento, con arrotondamento per eccesso. Anche in questo caso la media mensile pensionabile viene annualizzata moltiplicandola per 12.

Regole speciali per il Fondo di previdenza per il personale di volo

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, fermo restando quanto previsto per i punti precedenti, non devono essere considerate le retribuzioni pari o inferiori al 90 per cento della retribuzione media determinata con i criteri illustrati. L'esclusione delle retribuzioni che costituiscono base di calcolo non puo' comunque superare il 35 per cento del numero di anni coperti da contribuzione.

Decorrenza della disciplina

Le disposizioni del decreto legislativo n. 373 trovano applicazione dall'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto. In presenza delle condizioni previste, le pensioni con decorrenza dal 1 novembre 1993 devono essere calcolate secondo i nuovi criteri.

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