Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 243 del 3-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone che dirigenti centrali e regionali trasmettano tempestivamente i dati essenziali sugli scioperi del personale, indicando data, durata, tipologia e numero degli scioperanti rapportato al personale in servizio e in forza. Per la periferia è prevista una procedura di raccolta e inoltro tramite sedi regionali entro 24 ore dalla fine dello sciopero. Inoltre, con cadenza trimestrale a partire dal 1 luglio/30 settembre 1994, devono essere comunicati anche i dati sulle assemblee, con numero dei partecipanti e ore utilizzate ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 509/1979, sempre in forma disaggregata per singola struttura.

Raccolta e trasmissione dati su scioperi e assemblee del personale

Raccolta e trasmissione dei dati su scioperi e assemblee

La circolare disciplina un flusso informativo interno finalizzato a ottenere, con immediatezza e in modo disaggregato per singola struttura, i dati fondamentali sulle astensioni dal lavoro per sciopero e, con cadenza trimestrale, quelli sulle assemblee del personale. Le comunicazioni devono essere indirizzate alla Direzione centrale - Area stato giuridico ed economico, terminale 0003, tramite T.P. con gli oggetti indicati dalla circolare.

Dati richiesti per gli scioperi

I dirigenti delle strutture centrali e i dirigenti regionali devono trasmettere, per ogni sciopero, le seguenti informazioni:

  • data di effettuazione;
  • durata, espressa in giorni e/o ore;
  • tipologia dello sciopero, precisando se generale, intercategoriale, nazionale, locale o di comparto (enti pubblici non economici e di categoria);
  • numero degli scioperanti, rapportato al personale in forza e al personale presente nella singola struttura alla data dello sciopero.

Procedura per la periferia

Per la periferia, i direttori delle sedi di produzione devono raccogliere immediatamente anche i dati relativi agli scioperi effettuati presso i centri operativi e comunicarli alle sedi regionali competenti. In caso di sciopero plurigiornaliero, la segnalazione deve essere effettuata per il primo giorno di sciopero e, in ogni caso, al termine dello sciopero entro le successive 24 ore.

Coordinamento e trasmissione regionale

I direttori regionali devono coordinare la raccolta dei dati nell'ambito della Regione e trasmetterli subito dopo al terminale 0003 della Direzione centrale, disaggregati per singola struttura. In modo analogo, i dirigenti delle strutture centrali devono comunicare i dati relativi agli scioperi secondo le stesse tempistiche: primo giorno, se la durata è plurigiornaliera, e comunque entro le 24 ore successive alla conclusione.

Rilevazione trimestrale delle assemblee

La circolare prevede inoltre una raccolta trimestrale, a partire dal trimestre 1 luglio/30 settembre 1994, dei dati sulle assemblee effettuate presso ogni singola struttura. Devono essere comunicati:

  • numero delle assemblee;
  • numero dei dipendenti partecipanti;
  • ore utilizzate in base all'art. 63 del D.P.R. n. 509/1979.

Modalità di invio dei dati sulle assemblee

Anche per le assemblee le informazioni devono essere disaggregate per singola struttura e inviate a mezzo T.P. al terminale 0003, con oggetto "DATI ASSEMBLEE". La circolare insiste quindi su una rilevazione uniforme, tempestiva e centralizzata sia degli scioperi sia delle assemblee, ai fini di una conoscenza immediata dei dati fondamentali.

Punti principali

Trasmissione dei dati sugli scioperi

I dirigenti delle strutture centrali e i dirigenti regionali devono inviare per il futuro, tramite T.P. con oggetto "DATI SCIOPERO", le informazioni fondamentali relative alle astensioni dal lavoro per sciopero al terminale 0003 della Direzione centrale - Area stato giuridico ed economico.

Contenuto informativo richiesto per gli scioperi

Devono essere comunicati: data di effettuazione dello sciopero; durata, espressa in giorni e/o ore; tipologia dello sciopero (generale, intercategoriale, nazionale, locale, di comparto per enti pubblici non economici e di categoria); numero degli scioperanti in rapporto al personale in forza e al personale presente nella singola struttura alla data dello sciopero.

Procedura per la periferia e tempistiche

I direttori delle sedi di produzione devono raccogliere anche i dati relativi agli scioperi effettuati presso i centri operativi e trasmetterli alle sedi regionali competenti. In caso di sciopero plurigiornaliero, la comunicazione va inviata per il primo giorno e comunque, al termine dello sciopero, entro le successive 24 ore.

Coordinamento regionale e invio centrale

I direttori regionali devono coordinare la raccolta dei dati nell'ambito della Regione e trasmetterli subito dopo al terminale 0003 della Direzione centrale, con disaggregazione per singola struttura. Analogamente, i dirigenti delle strutture centrali devono effettuare la comunicazione per il primo giorno, se lo sciopero è plurigiornaliero, e comunque entro le 24 ore successive alla conclusione.

Rilevazione trimestrale delle assemblee

La stessa procedura deve essere seguita con cadenza trimestrale, a partire dal trimestre 1 luglio/30 settembre 1994, per raccogliere e trasmettere i dati sulle assemblee svolte presso ogni singola struttura: numero delle assemblee, numero dei dipendenti partecipanti e ore utilizzate ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 509/1979.

Oggetto e terminale per le assemblee

Le informazioni sulle assemblee, sempre disaggregate per singola struttura, devono essere inviate tramite T.P. con oggetto "DATI ASSEMBLEE" al terminale 0003 della medesima Direzione centrale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.