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Circolare

Circolare numero 241 del 2-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per il contributo spettante ai datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà nel periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse del Fondo stanziate per il 1993. Vengono indicate le modalità di domanda, il procedimento di autorizzazione da parte delle Sedi, la modalità di esposizione nel DM 10/2 con il codice L700 e le istruzioni contabili per la rilevazione del contributo e per lo storno di eventuali maggiorazioni del trattamento straordinario di integrazione salariale esposte con codici diversi da G602.

Contributo del 25% della retribuzione non dovuta per contratti di solidarietà stipulati nel periodo 1/1/1993-31/12/1995

Contributo del 25% per contratti di solidarietà ex art. 5, comma 4, L. n. 236/1993

La circolare fornisce le istruzioni applicative per il contributo riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà nel periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1995. Il beneficio è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’art. 5, comma 7, della legge n. 236/1993 e, con il decreto ministeriale richiamato, sono state stanziate le somme relative al 1993.

Ambito di applicazione e misura del beneficio

Il contributo è pari al 25% della retribuzione non dovuta a causa della riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà. La circolare chiarisce che, in sostanza, il 75% della retribuzione rimane a carico/spettanza dei lavoratori, mentre il 25% è attribuito ai datori di lavoro.

Il riconoscimento del beneficio riguarda i casi in cui il datore di lavoro abbia erogato ai dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 236/1993, in esecuzione del decreto ministeriale concessivo relativo a contratti di solidarietà stipulati nel periodo indicato e con periodi compresi nell’anno 1993.

Domanda di contributo

Il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda utilizzando il fac-simile allegato alla circolare. Nel modulo devono essere indicati, tra gli altri dati:

  • la data di stipula del contratto di solidarietà;
  • gli estremi dei decreti concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • il numero dei lavoratori interessati;
  • il numero delle ore di lavoro non prestate nell’anno 1993;
  • l’ammontare della retribuzione non corrisposta;
  • l’ammontare del contributo richiesto, pari al 25% della retribuzione non dovuta.

Istruttoria della Sede e autorizzazione

Le Sedi devono verificare la correttezza dei dati dichiarati e, se necessario, svolgere accertamenti anche presso l’azienda. Se la verifica è positiva, la Sede rilascia un’apposita autorizzazione alla ditta, secondo il modello allegato.

La ditta autorizzata espone poi l’importo spettante su uno dei righi in bianco del quadro D del DM 10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione L700 e la dicitura "Contr. Art. 5, co. 4, L. 236/93".

Controlli operativi

Per consentire i controlli successivi, la procedura di gestione dei modelli DM 10/2 deve produrre una lista mensile delle ditte che hanno effettuato il conguaglio delle somme in questione. Tale elenco è funzionale alle verifiche da parte delle Sedi.

Rilevazione contabile e variazioni al piano dei conti

Ai fini della contabilizzazione del contributo viene istituito il conto GAW 32/28, denominato come contributo ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà e lo conguagliano con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

La circolare interviene anche sul trattamento contabile della maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 236/1993, da evidenziare nel DM 10/2 con il codice G602. Tale maggiorazione deve essere imputata al conto GAU 30/71, già istituito in sede di formazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 1993 e reso movimentabile dalle Sedi.

Storno delle somme esposte con codici diversi

Qualora dalla dichiarazione del datore di lavoro emerga che la maggiorazione in questione sia stata esposta nel DM 10/2 con un codice diverso da G602, l’Ufficio prestazioni non pensionistiche deve trasmettere copia della dichiarazione all’Ufficio riscossione contributi. Quest’ultimo, una volta verificato che il DM 10/2 sia stato ripartito, predispone e invia all’ufficio competente per la contabilità un modello SC3 con la registrazione di storno per un importo pari alla maggiorazione.

Le scritture previste sono:

  • GAU 30/71 a GAU 30/70, se il periodo contributivo del DM 10/2 è compreso nello stesso esercizio in cui è avvenuta la ripartizione contabile e lo storno avviene nel medesimo esercizio;
  • GAU 30/71 a GAU 30/10, se il periodo contributivo è di competenza di esercizi precedenti rispetto a quello della ripartizione contabile, oppure se lo storno avviene in esercizi successivi.

Allegati

La circolare reca in allegato:

  • il modulo di domanda del contributo ex art. 5, comma 4, L. n. 236/1993;
  • la lettera di autorizzazione della Sede;
  • le variazioni al piano dei conti con i conti GAU 30/71 e GAW 32/28.

Punti principali

Ambito del beneficio e misura del contributo

Il beneficio riguarda i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà nel periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1995. Il contributo previsto è pari al 25% della retribuzione non dovuta per effetto della riduzione dell’orario di lavoro. La restante parte, pari al 75%, resta a carico/spettanza dei lavoratori, mentre il 25% è attribuito ai datori di lavoro.

Presentazione della domanda da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro che abbia erogato ai dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 236, in applicazione del decreto ministeriale concessivo relativo a contratti di solidarietà stipulati nel periodo indicato e con periodi compresi nell’anno 1993, deve presentare richiesta di contributo utilizzando il fac-simile allegato. Nella domanda devono essere indicati, tra l’altro, le ore complessive di lavoro perse nell’anno 1993, la retribuzione non dovuta e l’ammontare del contributo richiesto, pari al 25% di tale retribuzione.

Istruttoria e autorizzazione della Sede

Le Sedi devono verificare l’esattezza dei dati dichiarati, effettuando se necessario gli opportuni accertamenti anche presso l’azienda. In caso di esito positivo, rilasciano una specifica autorizzazione alla ditta, sempre secondo il modello allegato. L’impresa autorizzata espone l’importo spettante su uno dei righi in bianco del quadro D del DM 10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione L700 e dalla dicitura "Contr. Art. 5, co. 4, L. 236/93".

Controlli e flussi procedurali

Per consentire i controlli successivi, la procedura di gestione dei modelli DM 10/2 deve emettere una lista mensile delle ditte che hanno effettuato il conguaglio delle somme in questione.

Rilevazione contabile del contributo e conti istituiti

Ai fini contabili, viene istituito il conto GAW 32/28 per il contributo ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà e lo conguagliano con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969. La maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 236 e da evidenziare nel mod. DM 10/2 con il codice G602, viene imputata al conto GAU 30/71.

Storno della maggiorazione CIG esposta con codici diversi da G602

Se dalla dichiarazione del datore di lavoro risulta che la maggiorazione è stata esposta nel DM 10/2 con un codice diverso da G602, l’Ufficio prestazioni non pensionistiche trasmette copia della dichiarazione all’Ufficio riscossione contributi. Quest’ultimo, dopo aver verificato che il DM 10/2 sia stato ripartito, predispone e invia all’ufficio competente per la contabilità un modello SC3 con la registrazione di storno del conto GAU 30/71 verso GAU 30/70, se lo storno avviene nello stesso esercizio della ripartizione contabile, oppure verso GAU 30/10, se il periodo contributivo è di esercizi precedenti o lo storno avviene in esercizi successivi.

Allegati operativi

La circolare contiene il fac-simile della domanda di contributo, il modello di lettera di autorizzazione della Sede e le variazioni al piano dei conti relative ai conti GAU 30/71 e GAW 32/28.

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