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Circolare

Circolare numero 236 del 30-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni operative su diversi profili contributivi connessi alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 236/1993. Vengono chiariti i casi di esclusione o di applicazione delle agevolazioni per assunzioni di lavoratori in mobilità, per le Pubbliche Amministrazioni, per i lavoratori assicurati ex legge n. 398/1987 e per alcune cooperative agricole. Sono inoltre disciplinati il trattamento contributivo dei rapporti a tempo determinato nelle cooperative legge n. 240/1984, la posizione delle farmacie municipalizzate rispetto alla CIG straordinaria, il computo dei part-time ai fini del requisito occupazionale e le regole contributive per imprese industriali, editoriali e radiotelevisive interessate dalle norme transitorie e di proroga della CIGS e della mobilità.

Chiarimenti applicativi su agevolazioni contributive e CIG/CIGS previsti dalle leggi n. 223/1991 e n. 236/1993

Chiarimenti su agevolazioni contributive, mobilità e CIGS

La circolare interviene per precisare l’applicazione, sul piano contributivo, di alcune disposizioni contenute nelle leggi n. 223/1991 e n. 236/1993, alla luce dei dubbi emersi nella fase di prima attuazione. Le precisazioni riguardano sia l’accesso alle agevolazioni, sia il corretto versamento dei contributi e la gestione delle regolarizzazioni.

Assunzioni agevolate di lavoratori in mobilità e INAIL

Con riferimento alle assunzioni agevolate di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la circolare ribadisce che la riduzione contributiva prevista dagli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 non opera per la contribuzione INAIL. L’INAIL, in conformità al proprio orientamento, ha escluso l’applicabilità delle agevolazioni all’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ne consegue che il datore di lavoro deve versare:

  • il contributo fisso previsto per gli apprendisti, senza comprendere la quota INAIL;
  • i premi assicurativi contro infortuni e malattie professionali secondo le ordinarie regole, direttamente all’INAIL.

Esclusione della Pubblica Amministrazione dalle agevolazioni

La circolare affronta poi il tema delle assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Pur quando il reclutamento avvenga tramite le speciali liste del collocamento ordinario previste da altre leggi, la Pubblica Amministrazione non può fruire delle agevolazioni della legge n. 223/1991.

L’esclusione è motivata dalla combinazione:

  • dell’impianto complessivo della legge n. 223/1991;
  • della normativa speciale che disciplina le assunzioni nel pubblico impiego, incluse le procedure selettive.

Lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari assicurati ex legge n. 398/1987

Per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari e assicurati ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398, la circolare esclude la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 e/o dalla legge n. 236/1993. La ragione risiede nella specialità della disciplina di settore, che impedisce l’estensione delle agevolazioni ordinarie.

Cooperative agricole legge n. 240/1984: contributi di mobilità e CIG ordinaria

Una parte rilevante della circolare riguarda le cooperative agricole disciplinate dalla legge n. 240/1984, in particolare quelle che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

La precisazione principale è che i contributi di mobilità non sono dovuti per gli impiegati e gli operai a tempo determinato. La norma dell’art. 3 della legge n. 240/1984, infatti, attrae nel settore industria solo gli operai e gli impiegati assunti a tempo indeterminato; per i rapporti a termine resta fermo l’inquadramento agricolo. Di conseguenza, non si applicano agli operai e impiegati a tempo determinato le disposizioni degli artt. 7 e 16 della legge n. 223/1991 in materia di mobilità.

La circolare precisa inoltre che:

  • i contributi di mobilità eventualmente versati per impiegati e quadri tramite mod. DM10/2 sono rimborsabili a domanda, secondo le procedure di regolarizzazione contributiva;
  • il contributo CIG ordinaria è dovuto nella misura dell’1,50%, anziché del 2,20% o dell’1,90%.

Per la compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro devono utilizzare il codice tipo contribuzione "17" per gli impiegati e quadri a tempo determinato, esponendo i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B-C con le seguenti indicazioni:

  • nella casella "COD": codice 217 preceduto dalla dicitura "IMP. A TERMINE" per gli impiegati, oppure Y17 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. A TERMINE" per gli impiegati part-time;
  • nella casella "N. dipendenti": numero dei lavoratori interessati;
  • nella casella "N. giornate": numero delle giornate retribuite o, per il part-time, delle ore;
  • nella casella "retribuzioni": ammontare delle retribuzioni complessive;
  • nella casella "somme a debito del datore di lavoro": importo dei contributi dovuti.

Per gli impiegati assunti con contratto di formazione e lavoro non è richiesto alcun adempimento particolare, dovendo essere utilizzata la codifica già in uso.

Farmacie municipalizzate e CIG straordinaria

La circolare esclude le farmacie municipalizzate dall’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 e, parimenti, dall’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993, che aveva esteso la disciplina della CIGS fino al 31 dicembre 1995 alle imprese commerciali con organico da 51 a 200 dipendenti.

Pertanto, a tali aziende, identificate dal c.s.c. 70205 e dai codici di autorizzazione "IA" e "OE", non deve essere attribuito il codice "3X".

Computo dei lavoratori part-time ai fini del requisito occupazionale

In relazione al requisito occupazionale previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, la circolare precisa che i lavoratori part-time vanno computati per intero.

Non si applica, infatti, il criterio proporzionale dell’art. 5, comma 12, della legge n. 863/1984, poiché tale norma riguarda solo la qualificazione dell’azienda e l’accesso a benefici finanziari e creditizi, non il requisito occupazionale richiesto dalla disciplina in esame.

Imprese industriali con 5-15 dipendenti: CIGS e mobilità

La circolare ricostruisce poi la disciplina transitoria relativa alle imprese industriali con organico da 5 a 15 dipendenti costituite e operanti in specifiche aree territoriali.

La legge n. 236/1993, in sede di conversione del D.L. n. 148/1993, ha fatto salvi gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti precedenti, compresi il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, e il D.L. 11 dicembre 1992, n. 478. Tali decreti avevano esteso la disciplina in materia di CIGS, mobilità e riduzione del personale di cui alla legge n. 223/1991 alle imprese industriali con 5-15 dipendenti operanti:

  • nelle aree di declino industriale individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/1988;
  • nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

La norma non è stata reiterata dal D.L. n. 57/1993, ma resta confermato che i contributi CIG e di mobilità sono dovuti per il periodo di paga dall’1 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993 per le imprese rientranti in tale ambito territoriale.

Imprese editoriali, stampatrici, emittenza privata e imprese collegate

La circolare richiama infine la disciplina speciale applicabile alle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, nonché, per effetto della legge n. 236/1993, al settore dei giornali periodici, dell’emittenza radiotelevisiva privata e delle imprese funzionalmente collegate.

L’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993 ha esteso fino al 31 dicembre 1995 il trattamento di integrazione salariale previsto dall’art. 35 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni. Tale estensione vale per tutti i dipendenti delle aziende interessate, indipendentemente dall’inquadramento professionale.

La circolare precisa inoltre che, per queste imprese, non si applica il limite occupazionale ordinario di oltre 15 dipendenti. Di conseguenza, è dovuto il contributo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 anche quando la forza occupazionale sia compresa tra 1 e 15 unità.

Le decorrenze indicate sono:

  • dal 1° agosto 1991 per le imprese destinatarie delle leggi n. 416/1981 e n. 67/1987, già contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T";
  • dal 1° marzo 1993 per le imprese dell’emittenza privata e per quelle funzionalmente collegate all’emittenza, nonché per quelle funzionalmente collegate all’edizione e stampa dei giornali periodici.

La circolare segnala inoltre che, in sede di conversione del D.L. n. 148/1993, è stata soppressa la condizione che imponeva alle aziende collegate l’applicazione del medesimo contratto collettivo in uso nel settore dei giornali periodici e/o dell’emittenza privata. Tale condizione resta quindi rilevante solo per i periodi di paga da marzo 1993 a giugno 1993.

Regolarizzazioni contributive

Le situazioni difformi dalle indicazioni fornite nei punti relativi a Pubbliche Amministrazioni, computo dei part-time e imprese editoriali/radiotelevisive devono essere regolarizzate dalle imprese nei termini e secondo la disciplina stabilita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 gennaio 1993, mediante l’apposita procedura di regolarizzazione contributiva.

Le omissioni contributive diverse da quelle oggetto dei chiarimenti della circolare devono invece essere sanate secondo le ordinarie regole comuni.

Punti principali

Assunzioni agevolate e contribuzione INAIL

Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la circolare precisa che l’agevolazione contributiva non si estende all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il datore di lavoro deve quindi versare all’INPS il contributo fisso previsto per gli apprendisti, senza la quota INAIL, mentre i premi assicurativi contro infortuni e malattie professionali restano dovuti secondo le regole ordinarie direttamente all’INAIL.

Pubbliche Amministrazioni e assunzioni da liste di mobilità

La Pubblica Amministrazione è esclusa dalle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 anche quando assuma personale iscritto nelle liste di mobilità tramite le speciali liste del collocamento ordinario nei casi previsti dalla normativa. L’esclusione deriva sia dalla struttura complessiva della legge sia dalla disciplina speciale che regola le assunzioni nel pubblico impiego e le relative procedure di selezione.

Lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari assicurati ex legge n. 398/1987

Per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari e assicurati in base alla legge n. 398/1987 è esclusa la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 e/o dalla legge n. 236/1993. La ragione è individuata nella specialità del relativo impianto normativo.

Cooperative legge n. 240/1984 e contributi di mobilità per rapporti a tempo determinato

La circolare chiarisce che nelle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, inquadrate ai sensi della legge n. 240/1984, i contributi di mobilità non sono dovuti per impiegati e operai a tempo determinato. La norma derogatoria dell’art. 3 della legge n. 240/1984, che attrae nel settore industria solo gli operai e impiegati a tempo indeterminato, non si estende ai contratti a termine, che restano agricoli. Le somme eventualmente versate per impiegati e quadri tramite mod. DM10/2 sono rimborsabili a domanda secondo le procedure di regolarizzazione contributiva. È inoltre ribadito che il contributo CIG ordinaria è dovuto nella misura dell’1,50% anziché del 2,20% o dell’1,90%. Per la compilazione del mod. DM10/2, i dati relativi agli impiegati e quadri a tempo determinato vanno esposti con codice tipo contribuzione "17", usando i codici 217 per gli impiegati e Y17 per gli impiegati part-time, con indicazione di numero dipendenti, giornate o ore, retribuzioni e somme a debito. Nessun adempimento particolare è richiesto per gli impiegati assunti con contratto di formazione e lavoro, che continuano a essere indicati con la codifica ordinaria.

Farmacie municipalizzate e CIG straordinaria

Le farmacie municipalizzate non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 né in quello dell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993, che ha esteso fino al 31 dicembre 1995 la disciplina della CIGS alle imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti. Ne consegue che a tali aziende, individuate dal c.s.c. 70205 e dai codici di autorizzazione "IA" e "OE", non va attribuito il codice "3X".

Computo dei lavoratori part-time ai fini del requisito occupazionale

Ai fini del requisito occupazionale previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i lavoratori con contratto part-time vanno computati per intero. La circolare esclude l’applicazione della regola della proporzione all’orario svolto prevista dall’art. 5, comma 12, della legge n. 863/1984, poiché tale disposizione riguarda solo la qualificazione dell’azienda e l’accesso a benefici finanziari e creditizi, non la fattispecie in esame.

Imprese industriali con 5-15 dipendenti e contribuzioni CIGS/mobilità

La legge n. 236/1993, quale conversione del D.L. n. 148/1993, fa salvi gli effetti dei decreti precedenti, inclusi il D.L. n. 398/1992 e il D.L. n. 478/1992, che avevano esteso CIGS, mobilità e riduzione del personale alle imprese industriali con 5-15 dipendenti operanti in aree di declino industriale e in aree del Mezzogiorno individuate dal D.P.R. n. 218/1978. Sebbene tale norma non sia stata reiterata dal D.L. n. 57/1993, resta confermato che i contributi CIG e di mobilità sono dovuti per il periodo di paga dall’1 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993 per le imprese industriali rientranti in tali zone.

Imprese editoriali, stampatrici e emittenza privata: disciplina CIG e contributo dello 0,90%

Per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, periodici, agenzie di stampa, emittenza privata e imprese funzionalmente collegate, la circolare richiama l’estensione fino al 31 dicembre 1995 del trattamento di integrazione salariale prevista dall’art. 35 della legge n. 416/1981. Per tali imprese non va considerato il limite occupazionale ordinario di oltre 15 dipendenti, con conseguente debenza del contributo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 anche con forza lavoro da 1 a 15 unità. La decorrenza è fissata: dal 1° agosto 1991 per le imprese già destinatarie delle leggi n. 416/1981 e n. 67/1987; dal 1° marzo 1993 per le imprese dell’emittenza privata e per quelle funzionalmente collegate all’emittenza e all’edizione/stampa dei periodici. La soppressione, in sede di conversione del D.L. n. 148/1993, della condizione relativa all’adozione del medesimo contratto collettivo da parte delle aziende collegate vale solo per i periodi di paga da marzo 1993 a giugno 1993.

Regolarizzazioni contributive e omissioni

Le situazioni poste in essere in difformità dalle precisazioni contenute nei punti relativi alle Pubbliche Amministrazioni, al computo dei lavoratori part-time e alle imprese editoriali/radiotelevisive devono essere sanate dalle imprese nei termini e secondo la disciplina della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 gennaio 1993, mediante la procedura di regolarizzazione contributiva. Le eventuali omissioni contributive diverse da quelle trattate vanno regolarizzate secondo le comuni norme.

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