Sentenza n. 57/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38707) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale aveva presentato il 1° giugno 2024 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni, era scaduto il 29 settembre 2024. L'Amministrazione aveva rappresentato la presenza di oltre 26.500 domande analoghe, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, anche in relazione ai diritti al lavoro, alla libera circolazione dei lavoratori e all'istruzione degli alunni con disabilità; tali circostanze sono state prospettate come ragioni del ritardo, ma non sono state ritenute sufficienti a escludere l'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice ha rilevato che il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento, nonostante fosse decorso il termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007. La mole eccezionale delle domande, la complessità della disciplina, l'intervento dell'Adunanza Plenaria e la necessità di evitare errori incidenti su diritti costituzionalmente rilevanti possono spiegare il ritardo, ma non lo rendono legittimo né esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il ricorso è stato inoltre riqualificato come ricorso contro il silenzio, con gli adempimenti di segreteria conseguenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di ordinare la conclusione del procedimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L'autorità deve verificare la completezza della domanda entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine massimo individuato dal giudice in 120 giorni, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare le criticità connesse all'elevato numero di domande di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento normativo previsto dall'art. 7 del d.l. 71/2024.
Massime di principio
- La pendenza di un numero eccezionalmente elevato di domande, la complessità delle questioni giuridiche o organizzative e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo dell'amministrazione, ma non legittimano il superamento del termine per la conclusione del procedimento né escludono l'illegittimità del silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, individuato nella decisione in 120 giorni.
- Accertata l'inerzia oltre il termine normativo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, assegnando un termine giudiziale anche tenendo conto della mole delle pratiche pendenti.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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