Cassazione Penale, Ordinanza n. 25946/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata ha impugnato l'ordinanza del 28/01/2026 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Con un unico motivo, formalmente dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., si è denunciata l'erronea applicazione dell'art. 47-ter ord. pen. e il vizio di motivazione. La Corte rileva tuttavia che le doglianze non investono reali errori di diritto o carenze argomentative, ma si risolvono in censure di merito e in un mero dissenso rispetto alla valutazione già compiuta dal giudice di sorveglianza. Quest'ultimo aveva considerato la gravità dei fatti commessi e di quelli per i quali la ricorrente risultava sottoposta ad altri procedimenti penali, la personalità, la propensione alla ricaduta nel reato e l'assenza di proposte risocializzanti; aveva inoltre verificato, sulla base di elementi obiettivi, l'inidoneità del Campo nomadi di Castel Romano quale luogo di esecuzione di una misura alternativa, pur ricordando che in passato in quel luogo era stata concessa una detenzione domiciliare e che, allo stato attuale, una decisione analoga non era più adottabile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
invocato come parametro del ricorso per dedurre l'erronea applicazione della legge penale, ma la censura è stata ritenuta in realtà di merito e quindi inammissibile
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato per vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso la sussistenza di reali carenze motivazionali, qualificando le doglianze come mero dissenso valutativo
art. 47-ter ord. pen.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente mal applicata in relazione alla misura alternativa richiesta
art. 616 c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera contrapposizione valutativa alla motivazione del giudice di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da un percorso logico coerente e completo.
- Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve valorizzare non solo la gravità del fatto, ma anche la personalità del condannato, il rischio di recidiva, l'esistenza di percorsi risocializzanti e l'idoneità concreta del luogo di esecuzione della misura.
- Quando il provvedimento impugnato ha motivato con elementi obiettivi l'inidoneità del contesto di esecuzione proposto, il ricorso che si limiti a contestare in fatto tale valutazione è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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